Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede all'art. 24 l'adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. La condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione indicato dall'organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, integra una condizione di punibilità "intrinseca", cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l'offesa arrecata all'interesse protetto.
Commentari • 3
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Sommario: 1.Le problematiche revocatorie e l'improvvido oscuramento dei dati identificativi degli atti emanati “in nome del popolo italiano” (le sentenze) - 2. La vicenda processuale pregressa - 3. La sentenza di revocazione e la sua motivazione - 4. I limiti intrinseci dell'istituto del giudicato lo rendono idoneo a regolare i rapporti tra decisioni giurisdizionali solo quando queste appartengono ad un medesimo ordine giurisdizionale e non anche quando queste provengono da giudici appartenenti a ordini diversi - 5.Osservazione conclusiva 1.Le problematiche revocatorie e l'improvvido oscuramento dei dati identificativi degli atti emanati “in nome del popolo italiano” (le sentenze). La …
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Sommario: 1.Le problematiche revocatorie e l'improvvido oscuramento dei dati identificativi degli atti emanati “in nome del popolo italiano” (le sentenze) - 2. La vicenda processuale pregressa - 3. La sentenza di revocazione e la sua motivazione - 4. I limiti intrinseci dell'istituto del giudicato lo rendono idoneo a regolare i rapporti tra decisioni giurisdizionali solo quando queste appartengono ad un medesimo ordine giurisdizionale e non anche quando queste provengono da giudici appartenenti a ordini diversi - 5.Osservazione conclusiva 1.Le problematiche revocatorie e l'improvvido oscuramento dei dati identificativi degli atti emanati “in nome del popolo italiano” (le sentenze). La …
Leggi di più… - 3. UNA GIUSTA REVOCAZIONE “OSCURATA” DALLA PRIVACY. A proposito dei rapporti tra giudicato penale e amministrativo (nota a CGARS 1 10 2020 n. 866)Fabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 20 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2004, n. 14777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14777 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 22/01/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 62
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 31065/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 4.6.2003 dal tribunale monocratico di Palmi.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Favalli Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Armando Veneto, che ha insistito nel ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 4.6.2003 il tribunale monocratico di Palmi ha condannato US ER, con le attenuanti generiche, alla pena di 1040 euro di ammenda, siccome colpevole del reato di cui agli artt. 4, comma 2, lett. a) e 89, comma 1, D.Lgs. 626/1994 perché - quale direttore generale della ASL di Rosarno - aveva omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute del lavoro nel poliambulatorio di Rosarno dove aveva sede la guardia medica (accertato nel novembre 1999).
II ER aveva rivestito la carica di direttore generale dell'ASL dal 29.11.1999 all'8.9.2000. Nel corso di un sopralluogo effettuato il 9.5.2000 dagli organi di vigilanza competenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, era stata accertata, tra le altre contravvenzioni, anche quella della mancanza del documento di valutazione dei rischi, per la quale l'organo di vigilanza impose ex art. 20 D.Lgs. 758/1994 un'apposita prescrizione di adempiere nel termine di sessanta giorni, poi prorogato di altri sei mesi su richiesta del contravventore. Prima della scadenza del termine così prorogato il ER veniva rimosso dall'incarico, sicché non poteva adempiere alla prescrizione.
Il giudice, considerata la natura di reato omissivo proprio a carattere permanente, ha ritenuto il ER responsabile della contravvenzione ascrittagli per il periodo dal 29.11.1999 all'8.9.2000, a nulla rilevando che l'omissione fosse stata perpetrata anche dal suo predecessore. Il fatto che il medesimo non avesse potuto ottemperare alla prescrizione amministrativa nel termine assegnatogli - secondo il giudice - non incideva sulla sua responsabilità, ma solo sulla possibilità futura di fruire della estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. 758/1994. 2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del ER, deducendo quattro motivi a sostegno.
2.1 - Lamenta anzitutto violazione dell'art. 521 c.p.p., giacché nel capo di imputazione il fatto è stato contestato come commesso nel novembre 1999, mentre nella sentenza "è stato addebitato al ER un fatto risalente al maggio del 2000" (cioè alla data del sopralluogo).
2.2 - Col secondo motivo il difensore deduce violazione della norma incriminatrice e difetto di motivazione, sostenendo che era stato documentalmente provato a) che il ER si era adoperato, anche prima del sopralluogo, per predisporre il documento di valutazione dei rischi, obiettivamente laborioso, anche perché riguardava tutte le strutture dell'ASL; b) che il successore del ER non regolarizzò la situazione;
c) che solo con delibera del 6.11.2001 si provvide alla redazione del documento. Ma il giudice non aveva preso in considerazione queste deduzioni difensive.
2.3 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta ancora violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 4 D.Lgs. 626/1994 (il riferimento alla lett. c), anziché alla lett. b) dell'art. 606 c.p.p. è evidentemente un errore) e difetto di motivazione, giacché
è illegittimo e illogico dichiarare responsabile della contravvenzione l'unico direttore dell'ASL che si attivò per regolarizzare la situazione.
2.4 - Con l'ultimo motivo, infine, il difensore prospetta una violazione degli artt. 36 e 37 c.p.p. non si comprende il richiamo anche all'art. 35, chiedendosi se è legittimo che il giudice abbia manifestato il proprio convincimento circa l'inutilità di continuare l'istruttoria dibattimentale, che al termine della discussione in cui entrambe le parti avevano concluso per l'assoluzione abbia rinviato il dibattimento di una settimana per consentire la replica del p.m., che prima di ritirarsi in Camera di consiglio abbia chiesto al difensore se l'imputato - in caso di condanna a pena pecuniaria - intendeva avvalersi dei benefici di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Giova ribadire in linea di fatto che alla data del sopralluogo presso il poliambulatorio che ospitava la guardia medica di Rosarno (9.5.2000) gli uffici di vigilanza accertarono che il documento di valutazione dei rischi era mancante, e quindi il reato contestato era già consumato (per la ragione appresso esposta).
Giova anche chiarire che il documento de qua riguardava solo una unità produttiva, appunto il poliambulatorio dove era allocata la guardia medica, e non tutte le unità produttive dell'azienda sanitaria diretta dall'imputato, come invece assume il difensore nel suo ricorso. Non può dubitarsi infatti che il poliambulatorio configurasse quella struttura di servizi sanitari, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, che la lettera i) dell'art. 3 D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 definisce come unità produttiva,
distinta dalle altre unità produttive dell'azienda sanitaria locale. E ciò anche se sembra molto probabile che l'autorità di vigilanza concesse al direttore generale una proroga di sei mesi per l'adempimento prescritto proprio perché lo stesso direttore stava procedendo a una complessiva valutazione dei rischi per tutte le unità produttive dell'azienda sanitaria, che per ciò stesso richiedeva più tempo.
Il ricorrente si duole che il giudice abbia valutata tale proroga come eccessiva. Invero non spetta al giudice apprezzare la congruità dei tempi che l'autorità di vigilanza, con giudizio tecnicamente discrezionale, reputa concretamente necessari per l'adempimento prescritto al contravventore ex art. 20 D,Lgs. 19.12.1994 n. 758. In proposito la norma non lascia adito a dubbi, perché fa riferimento al "tempo tecnicamente necessario", che può essere prorogato a richiesta del contravventore in relazione alla "particolare complessità" e alla "oggettiva difficoltà dell'adempimento". Ma nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcun apprezzamento sulla durata della proroga, limitandosi a valutare come eccessivo il tempo che il ER fece trascorrere tra un primo e un secondo incarico conferito per la redazione del documento di valutazione dei rischi.
In linea di diritto giova inoltre precisare (anche se il ricorrente non lo mette in discussione) che ai fini prevenzionali il direttore generale dell'ASL assumeva la qualità di datore di lavoro in quanto dirigente al quale spettavano i poteri di gestione, secondo la espressa definizione di cui all'art. 2 lett. b), ultimo periodo del citato D.Lgs. 626/1994, Così come occorre ribadire (cosa che invece il difensore ha messo in discussione anche nella udienza dibattimentale) che il datore di lavoro, per espressa disposizione di legge (art. 1, comma 4 ter D.Lgs. 626/1994), non può delegare a terzi il compito che gli incombe di procedere, con le collaborazioni tecniche possibili, alla valutazione dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento che individui le misure prevenzionali idonee per neutralizzarli.
4 - Tanto premesso, deve essere disattesa la censura in rito formulata col primo motivo (v. sopra n. 2.1).
Invero, il fatto-reato è stato contestato come accertato nel novembre 1999, mentre è stato valutato come sussistente dal 29.11.1999 sino all'8.9.2000, cioè sino alla cessazione del mandato del ER. Trattandosi di reato omissivo proprio (o puro) di natura permanente, non può ravvisarsi nessun difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
5 - Inoltre deve dichiararsi inammissibile l'ultimo motivo di ricorso (n. 2.4), non tanto perché deduce circostanze processuali non tutte risultanti dal verbale di udienza, quanto piuttosto perché l'asserito comportamento del giudice, se provato, non viola norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ma semmai soltanto regole deontologiche, che sono suscettibili di valutazione disciplinare. Tutt'al più ove fosse ravvisabile una delle ipotesi di ricusazione del giudice di cui all'art. 37 c.p.p., l'imputato doveva proporre la relativa istanza entro tre giorni alla corte d'appello competente, ai sensi degli artt. 38 e 40 c.p.p.. 6 - Gli altri motivi di ricorso propongono questioni di colpevolezza, per la cui soluzione è necessario ricostruire dommaticamente la complessa disciplina introdotta dagli artt. 19-24 D.Lgs. 19.12.1994 n. 758 per la estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Com'è noto, questa disciplina prevede che, a fronte di una contravvenzione relativa alla sicurezza e all'igine del lavoro, l'organo di vigilanza possa discrezionalmente impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione;
che lo stesso organo di vigilanza verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;
che infine l'organo di vigilanza comunichi al pubblico ministero o l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini (Cass. Sez. 3^ n. 13340 del 18.12.1998, Curaba, rv. 212484). Il procedimento penale, aperto con l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., rimane sospeso sino al momento in cui perviene al pubblico ministero una delle suddette comunicazioni da parte dell'organo di vigilanza. Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.
Orbene, non v'è dubbio che - come ha opportunamente sottolineato il giudice di merito - il reato contravvenzionale sussiste nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si concluda l'anzidetto "incidente amministrativo" che condiziona la prosecuzione e l'esito del procedimento penale. Altrimenti la legge non avrebbe obbligato l'organo di vigilanza a riferire al pubblico ministero la notizia del "reato" ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (art. 20, comma 4);
nè avrebbe fatto riferimento all'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nell'apposito registro la notizia del "reato" (art. 23, comma 1); e neppure avrebbe previsto la possibilità di disporre l'archiviazione, di compiere atti urgenti di indagine preliminare o di assumere prove in incidente probatorio, e di eseguire sequestri preventivi (art. 23, comma 3). Tutte disposizioni che presuppongono appunto la perfezione del reato contravvenzionale. 6.1 - Più problematico è invece definire dommaticamente la sospensione del procedimento penale (art. 23) e l'estinzione del reato (art. 24).
Indubbiamente l'obbligo di sospendere il procedimento (salva la possibilità dell'archiviazione) sino alla comunicazione dell'inadempimento della prescrizione o del mancato pagamento della sanzione amministrativa configura una condizione di procedibilità dell'azione penale, proprio perché il pubblico ministero (salve le acquisizioni probatorie cautelari urgenti) non può richiedere il rinvio a giudizio, o il decreto penale di condanna, o il giudizio direttissimo o comunque formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p. sino a che non gli sia pervenuta la comunicazione suddetta.
Per altro verso però - ad avviso del collegio - l'inadempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore (ritualmente comunicata dall'organo di vigilanza) configura anche una condizione di punibilità del reato, e più esattamente una di quelle condizioni di punibilità che la dottrina definisce "intrinseche", nel senso che incidono nell'interesse protetto, perché approfondiscono o aggravano la lesione di questo interesse già consumata con la commissione del tatto-reato. In altri termini, il legislatore ha voluto condizionare la punibilità della contravvenzione che offende la sicurezza e l'igiene del lavoro all'ulteriore comportamento del contravventore che non ottemperi alla prescrizione di regolarizzare le condizioni di lavoro, ovverosia di reintegrare l'interesse leso. Ne deriva che questa condizione di punibilità, appunto perché intrinseca al bene tutelato, deve essere "coperta" dalla colpevolezza dell'agente almeno nella forma minima della colpa. Vero è che a norma dell'art. 44 c.p. il colpevole risponde del reato sottoposto a condizione di punibilità "anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto". Ma è altrettanto vero che nella fattispecie di cui trattasi la condizione di punibilità non costituisce un mero "evento", ma piuttosto una "condotta" dell'agente; e soprattutto è vero che la norma codicistica, punendo anche la condizione non voluta, sanziona a titolo oggettivo il dolo, ma non la colpa, perché non punisce la condizione (non voluta ma) cagionata senza negligenza, imperizia o imprudenza o inosservanza di norme. In altri termini, in tema di reati contravvenzionali, la ulteriore fattispecie richiesta (la inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione) funge da condizione di punibilità solo se sia colposamente cagionata dall'agente. È questa una interpretazione costituzionalmente orientata secondo il principio di colpevolezza che la giurisprudenza della Consulta ritiene scolpito nell'art. 27, comma 1, della Carta fondamentale.
6.2 - La sentenza impugnata, invece, ha omesso di valutare adeguatamente la richiesta condizione di punibilità sotto il profilo della colpa, giacché non ha accertato se il ER ha omesso di ottemperare alla prescrizione di regolarizzazione imposta dall'organo di vigilanza per sua negligenza, imprudenza o imperizia, o per inosservanza di norme regolamentari, ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore. Più in particolare non ha accertato se il ER, usando la normale diligenza, avrebbe potuto ottemperare all'obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi prima della sua rimozione forzata dalla carica di direttore generale dell'ASL.
In questo senso la sentenza va annullata per difetto di motivazione, con rinvio al giudice di merito ai sensi dell'art. 623 lett. d) c.p.p. per ulteriore giudizio sul profilo psicologico della contravvenzione alla luce dei principi sopra esposti. A tal fine il giudice di rinvio dovrà tenere presente che - come già sottolineato - il documento di valutazione dei rischi richiesto al ER era solo quello relativo al poliambulatorio in cui era allocata la guardia medica. Dovrà altresì tener presente che ai sensi dell'art. 158, comma 2, c.p. il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui si è verificata la condizione di punibilità del reato, cioè dalla data in cui l'organo di vigilanza ha dato comunicazione al pubblico ministero dell'inadempimento della prescrizione imposta al direttore generale dell'ASL.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004