CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2023, n. 20955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20955 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DU RE nato il [...] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e li ricorso;
udita !a relazione svolta da! Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette ie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 1.37/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.i. 228/21 conv. con rnodif. dalla l.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, e. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della i. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge dei d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Assunt-9 Cocornelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso e d& difensore dei ricorrente Avv. AD PA del Foro di Firenze che insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20955 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente IC AD AN, con sentenza dell'11/5/2021 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, in composizione mono- cratica, il 2/12/2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione in quanto riconosciutolo colpevole del realc di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 2, 61 n. 5, 624 e 625 nr. 2 cod. pen. perché al fine di trarne profitto, in concorso con OB CU IA e AN MA rius, nonché con altra persona in fase di identificazione, agendo lo IC con ruolo di promotore e organizzatore, in più occasioni e in più persone riunite, in tempo di notte e con violenza sule vie di accesso, si introducevano all'interno di esercizi commerciali, impossessandosi di beni ivi presenti, prevalentemente biglietti "gratta e vinci" ed altri beni quali tabacchi. Condotta aggravata per il tempo di notte, per aver agito con violenza sulle cose e in più persone riunite. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo IC deducendo i motivi di seguito enuricati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione legge in relazione alla mancanza di riscontri ed alla illogicità delle dichiarazioni accusatorie del AN. Lo IC ricostruisce i fatti per cui è processo evidenziando che mentre dalle indagini erano emersi elementi a carico dei coimputati OB e AU, lo IC veniva accusato dal AU, in sede di dichiarazioni spontanee, di essere l'ideatore e il promotore dei furti. Si richiama la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 20804 bei 29/11/2012 sulla valutazione della chiamata in correità. Le dichiarazioni del AU vengono definite illogiche e contraddittorie, prive di riscontri esterni ed insufficienti per la dichiarazione di penale responsabi- lità dello IC. Si ripropongono le stesse questioni già sollevate nell'atto di appello che ap pare quasi completamente trascritto nel corpo del ricorso. In particolare, si sottolinea il tentativo del AU, presso la cui abitazion era stata ritrovata la refurtiva e abiti identici a quelli usati nei furti, di alleggerire la propria posizione. Si pone l'accento sulla mancanza di credibilità della ricostruzione operata dal coimputato il quale addirittura sosterrebbe di aver partecipato ai furti per curiosità. 9 Si evidenzia, ancora, la mancata acquisizione dei dati delle celle telefoniche in sede di indagini e il mancato sequestro di refurtiva a carico dello IC. Si lamenta la mancanza di motivazione su tali questioni, sollevate nei motivi di appello e integralmente riportate in ricorso. Con il secondo motivo ci si duole di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Viene integralmente trascritto il secondo motivo di appello lamentando che la Corte fiorentina avrebbe fatto uso di mere clausole di stile senza indicare le ragioni poste alla base del diniego. Si sottolinea che le disagiate condizioni economiche dell'imputato avrebbero dovuto indurre ii riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la con- seguente riduzione della pena. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione. Viene riproposto il terzo motivo di appello reiterando la doglianza per l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena e lamentando l'omessa moti- vazione sul punto da parte della corte distrettuale. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva. Anche questo motivo viene articolato riproponendo parola per parola il quinto motivo di appello e lamentando l'omessa motivazione sul punto. Si rileva la non necessarietà dell'aumento di pena nei caso di recidiva, come quella contestata, a seguito della sentenza n. 185/2015 della Corte Costituzionale, Si sottolinea l'obbligo di motivazione nel caso di applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale del giudicante. Si sottolinea che il nuovo episodio delittuoso deve apparire significativo per una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità per farsi luogo all'appli- cazione dell'aumento. Si richiama il principio della relazione qualificata tra i pre- cedenti penali e il nuovo episodio criminoso, stabilito nella sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 5859 del 15/2/2012. Chiede, pertanto, annullarsi a sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre anche graficamente le stesse questioni già devolute in appello, e da 3 quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coe- rente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentatui confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Su- prema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassa: one fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelie poste a fondamento dell'impugnazione, dai momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod, proc. pen., alla inamims ,::- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavan- cluolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 de 15/2/2013, Sammarco, Rv. 25556S; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, o. 19951 dei 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Se -i. 4, a, 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte ci legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivata mente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Carioio e altri, Rv. 260608). Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, dei tutto idoneo a rendere intelligi- bile iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare io scrutinio ci legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, dei decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 dei 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui ali'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. 4 Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi-- biiità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ei - - fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre - detto decreto per l'eventuale esercizio dei diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la rnote,e7e- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta n puntu) di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto ai primo profilo di doglianza la giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità ha chiarito che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare a credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiara-. zioni„ ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi 7!ge3-- mente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non inclicanno l'art. 192, comma terzo, cod. proc. peri. , alcuna specifica tassativa sequenza lo- gico-temporale (Sez. Un., n. 20804/20 1 3, Rv. 9 55143 - 01). Ebbene, operando un buon governo di tale principio, la Corte fiorentina, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, ha concluso per l'é.ittei -icau delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato AN e per la credibilità intrinseca dello stesso, atteso che egli si autoaccusava aitres di l'urti in relazione ai quali, al momento dell'arresto, non era stato individuato quale re - sponsabile. Inoltre, la Corte ha puntualmente riportato nel testo della impugnata gli elementi di riscontro emersi nei corso dell'istruttoria, sicché le ge - neriche censure mosse dal ricorrente sui punto appaiono destituite di fondamento . Nella perquisizione a carico dello stesso veniva rinvenuto un cellulare con scheda intestata alio IC. Quest'ultimo veniva riconosciuto dal titolare di uno dei bar oggetto di furto. Venivano rinvenute fotografie all'interno del cellulare dello BA che VT) ri- traevano insieme al ricorrente mentre grattavano i biglietti del gratta e vincii Non corrisponde ai vero che il AU abbia dichiarato di aver partecipato ai furti per mera curiosità. Nello stesso ricorso, in cui sono trascritte ie dichiara- zioni, si legge che il collaborante dichiara di aver partecipato per curiosità unica- mente ai primo furto, per sottolineare che l'ideatore era stato l'odierno i-icor-i 4. Manifestamente infondato è anche i secondo motivo di ricorso, che cia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancane, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la mancata Clo,U1,M -- sione delle circostanze attenuanti generiche. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'Appello ha moti- vato circa le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, da ricon- durre allo status di latitante dell'imputato e all'assenza di elementi positivi valtiba - bili ai fini della concedibilità del beneficio invocato. Trattasi di decisione pienamente legittima ed adeguatamente motivata, come tale non censurabile in sede di legittimità. li provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante t-i.,at di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assov:rnerite dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione deNe atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tuta gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a:t: mè. , sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevante rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Se/. 23055 dei 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da soia a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, eortao avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivaiione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine in tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere d ee relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge,, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare !a mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulto, 6 per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invali a- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex p/urti-7715, Sez n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 dei 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Gugliein -ii (DJ altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv„21.7887, 5. Il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza ed erronea appìicn zone delia legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione e è anch'esso manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, il provvedimento impugnato ha determinato l'aumento per la continuazione senza incorrere nei denunciato vi - zio motivazionale. È infatti lo stesso ricorrente a riportare la motivazione fornita dal Tribunale di Pistoia in ordine all'individuazione della pena base e aTendi.a dell'aumento operato ex art. 81 cod. per. Ciò premesso, deve rilevarsi che il controllo operato dalla Corte di Appeflo in relazione all'aumento disposto dai Tribunale di Pistoia appare corretto, avendo i giudici di merito evidenziato come la pena complessivamente irrogata appaia o cisamente mite in ragione della gravità delle condotte e dei numero di reati C( n - messi in un ristretto arco temporale. 6. Anche i! quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che già nella sentenza di primo grado appare fornita adeguata motivazione sulla determinazione della pena, sull'applicazione degli aumenti e della contesta recidiva specifica reiterata e infraquinquennale essendo il ricorrente gravato da specifici e numerosi precedenti. A fronte di tali argomentazioni i motivi del gravame nel merito erano sul punto assai generici e pertanto, pur nella loro sinteticità, i giudici del merito -tenuto conto che si tratta di doppia conforme affermazione di responsabilità e cne, pe tanto, le sentenza vanno lette come un tutt'uno- mostrano, di avere operaiLd una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggior capacità a delinquere del reo, di talche !a sentenza impugnata non presenta nunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, , ao piicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio de;
poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeciti ci 7 motivazione, con particolare riguardo ali apprezzamento dell'idoneità della nuove condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a deliriquem del reo che giustifichi l'aumento di pena (cfr. Corte Cost. sent. n. 185 cit.?i 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 dei 12/11/2015, caruso ed altro, Pv. 265684). 7. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, perì, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricol --ente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de!ío aro mende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C 'hsigliere e nsore Il Presidente
udita !a relazione svolta da! Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette ie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 1.37/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.i. 228/21 conv. con rnodif. dalla l.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, e. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della i. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge dei d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Assunt-9 Cocornelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso e d& difensore dei ricorrente Avv. AD PA del Foro di Firenze che insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20955 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierno ricorrente IC AD AN, con sentenza dell'11/5/2021 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia, in composizione mono- cratica, il 2/12/2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione in quanto riconosciutolo colpevole del realc di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 2, 61 n. 5, 624 e 625 nr. 2 cod. pen. perché al fine di trarne profitto, in concorso con OB CU IA e AN MA rius, nonché con altra persona in fase di identificazione, agendo lo IC con ruolo di promotore e organizzatore, in più occasioni e in più persone riunite, in tempo di notte e con violenza sule vie di accesso, si introducevano all'interno di esercizi commerciali, impossessandosi di beni ivi presenti, prevalentemente biglietti "gratta e vinci" ed altri beni quali tabacchi. Condotta aggravata per il tempo di notte, per aver agito con violenza sulle cose e in più persone riunite. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lo IC deducendo i motivi di seguito enuricati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione legge in relazione alla mancanza di riscontri ed alla illogicità delle dichiarazioni accusatorie del AN. Lo IC ricostruisce i fatti per cui è processo evidenziando che mentre dalle indagini erano emersi elementi a carico dei coimputati OB e AU, lo IC veniva accusato dal AU, in sede di dichiarazioni spontanee, di essere l'ideatore e il promotore dei furti. Si richiama la sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 20804 bei 29/11/2012 sulla valutazione della chiamata in correità. Le dichiarazioni del AU vengono definite illogiche e contraddittorie, prive di riscontri esterni ed insufficienti per la dichiarazione di penale responsabi- lità dello IC. Si ripropongono le stesse questioni già sollevate nell'atto di appello che ap pare quasi completamente trascritto nel corpo del ricorso. In particolare, si sottolinea il tentativo del AU, presso la cui abitazion era stata ritrovata la refurtiva e abiti identici a quelli usati nei furti, di alleggerire la propria posizione. Si pone l'accento sulla mancanza di credibilità della ricostruzione operata dal coimputato il quale addirittura sosterrebbe di aver partecipato ai furti per curiosità. 9 Si evidenzia, ancora, la mancata acquisizione dei dati delle celle telefoniche in sede di indagini e il mancato sequestro di refurtiva a carico dello IC. Si lamenta la mancanza di motivazione su tali questioni, sollevate nei motivi di appello e integralmente riportate in ricorso. Con il secondo motivo ci si duole di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Viene integralmente trascritto il secondo motivo di appello lamentando che la Corte fiorentina avrebbe fatto uso di mere clausole di stile senza indicare le ragioni poste alla base del diniego. Si sottolinea che le disagiate condizioni economiche dell'imputato avrebbero dovuto indurre ii riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con la con- seguente riduzione della pena. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione. Viene riproposto il terzo motivo di appello reiterando la doglianza per l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena e lamentando l'omessa moti- vazione sul punto da parte della corte distrettuale. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva. Anche questo motivo viene articolato riproponendo parola per parola il quinto motivo di appello e lamentando l'omessa motivazione sul punto. Si rileva la non necessarietà dell'aumento di pena nei caso di recidiva, come quella contestata, a seguito della sentenza n. 185/2015 della Corte Costituzionale, Si sottolinea l'obbligo di motivazione nel caso di applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa, trattandosi dell'esercizio di un potere discrezionale del giudicante. Si sottolinea che il nuovo episodio delittuoso deve apparire significativo per una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità per farsi luogo all'appli- cazione dell'aumento. Si richiama il principio della relazione qualificata tra i pre- cedenti penali e il nuovo episodio criminoso, stabilito nella sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 5859 del 15/2/2012. Chiede, pertanto, annullarsi a sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre anche graficamente le stesse questioni già devolute in appello, e da 3 quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coe- rente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentatui confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Su- prema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassa: one fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelie poste a fondamento dell'impugnazione, dai momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod, proc. pen., alla inamims ,::- bilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavan- cluolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 de 15/2/2013, Sammarco, Rv. 25556S; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, o. 19951 dei 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Se -i. 4, a, 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte ci legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivata mente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente mo- tivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparente- mente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Carioio e altri, Rv. 260608). Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, dei tutto idoneo a rendere intelligi- bile iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare io scrutinio ci legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, dei decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 dei 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui ali'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. 4 Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi-- biiità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ei - - fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre - detto decreto per l'eventuale esercizio dei diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la rnote,e7e- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta n puntu) di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto ai primo profilo di doglianza la giurisprudenza di questa Corte di le- gittimità ha chiarito che nella valutazione della chiamata in correità o in reità, giudice, ancor prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare a credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiara-. zioni„ ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi 7!ge3-- mente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non inclicanno l'art. 192, comma terzo, cod. proc. peri. , alcuna specifica tassativa sequenza lo- gico-temporale (Sez. Un., n. 20804/20 1 3, Rv. 9 55143 - 01). Ebbene, operando un buon governo di tale principio, la Corte fiorentina, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, ha concluso per l'é.ittei -icau delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal coimputato AN e per la credibilità intrinseca dello stesso, atteso che egli si autoaccusava aitres di l'urti in relazione ai quali, al momento dell'arresto, non era stato individuato quale re - sponsabile. Inoltre, la Corte ha puntualmente riportato nel testo della impugnata gli elementi di riscontro emersi nei corso dell'istruttoria, sicché le ge - neriche censure mosse dal ricorrente sui punto appaiono destituite di fondamento . Nella perquisizione a carico dello stesso veniva rinvenuto un cellulare con scheda intestata alio IC. Quest'ultimo veniva riconosciuto dal titolare di uno dei bar oggetto di furto. Venivano rinvenute fotografie all'interno del cellulare dello BA che VT) ri- traevano insieme al ricorrente mentre grattavano i biglietti del gratta e vincii Non corrisponde ai vero che il AU abbia dichiarato di aver partecipato ai furti per mera curiosità. Nello stesso ricorso, in cui sono trascritte ie dichiara- zioni, si legge che il collaborante dichiara di aver partecipato per curiosità unica- mente ai primo furto, per sottolineare che l'ideatore era stato l'odierno i-icor-i 4. Manifestamente infondato è anche i secondo motivo di ricorso, che cia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancane, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la mancata Clo,U1,M -- sione delle circostanze attenuanti generiche. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'Appello ha moti- vato circa le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche, da ricon- durre allo status di latitante dell'imputato e all'assenza di elementi positivi valtiba - bili ai fini della concedibilità del beneficio invocato. Trattasi di decisione pienamente legittima ed adeguatamente motivata, come tale non censurabile in sede di legittimità. li provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante t-i.,at di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assov:rnerite dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione deNe atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tuta gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a:t: mè. , sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevante rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Se/. 23055 dei 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da soia a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, eortao avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivaiione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine in tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere d ee relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge,, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare !a mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulto, 6 per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invali a- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex p/urti-7715, Sez n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 dei 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Gugliein -ii (DJ altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv„21.7887, 5. Il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza ed erronea appìicn zone delia legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione e è anch'esso manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, il provvedimento impugnato ha determinato l'aumento per la continuazione senza incorrere nei denunciato vi - zio motivazionale. È infatti lo stesso ricorrente a riportare la motivazione fornita dal Tribunale di Pistoia in ordine all'individuazione della pena base e aTendi.a dell'aumento operato ex art. 81 cod. per. Ciò premesso, deve rilevarsi che il controllo operato dalla Corte di Appeflo in relazione all'aumento disposto dai Tribunale di Pistoia appare corretto, avendo i giudici di merito evidenziato come la pena complessivamente irrogata appaia o cisamente mite in ragione della gravità delle condotte e dei numero di reati C( n - messi in un ristretto arco temporale. 6. Anche i! quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va rilevato che già nella sentenza di primo grado appare fornita adeguata motivazione sulla determinazione della pena, sull'applicazione degli aumenti e della contesta recidiva specifica reiterata e infraquinquennale essendo il ricorrente gravato da specifici e numerosi precedenti. A fronte di tali argomentazioni i motivi del gravame nel merito erano sul punto assai generici e pertanto, pur nella loro sinteticità, i giudici del merito -tenuto conto che si tratta di doppia conforme affermazione di responsabilità e cne, pe tanto, le sentenza vanno lette come un tutt'uno- mostrano, di avere operaiLd una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggior capacità a delinquere del reo, di talche !a sentenza impugnata non presenta nunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, , ao piicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio de;
poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeciti ci 7 motivazione, con particolare riguardo ali apprezzamento dell'idoneità della nuove condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a deliriquem del reo che giustifichi l'aumento di pena (cfr. Corte Cost. sent. n. 185 cit.?i 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 dei 12/11/2015, caruso ed altro, Pv. 265684). 7. Essendo i ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, perì, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricol --ente pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de!ío aro mende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C 'hsigliere e nsore Il Presidente