Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3918
CASS
Sentenza 3 dicembre 2009

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Massime1

La causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 cod. pen. non può essere applicata analogicamente all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, in quanto la demolizione non ha natura di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria attribuita, in via eccezionale, alla concorrente competenza dell'A.G.. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, mancherebbe il presupposto della "eadem ratio", posto che il decorso del tempo potrebbe far venir meno l'interesse dello Stato alla punizione, ma non quello di eliminare dal territorio un manufatto abusivo).

Commentario1

  • 1DIRITTO URBANISTICO: Differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO URBANISTICO – Differenza strutturale tra ordine di demolizione e confisca – Violazioni urbanistica – Ordine di demolizione – Inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena ex art. 172 c.p.. In materia urbanistica, l'invocata analogia tra l'istituto della demolizione con quello della confisca non è sostenibile attesa la diversa natura dell'ordine di demolizione (amministrativa) rispetto alla confisca (sanzione penale): dal che deriva l'inapplicabilità in via analogica della causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 cod. pen. relativamente all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, in quanto essa non ha natura di sanzione penale ma di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3918
Data del deposito : 3 dicembre 2009

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