Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9944 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE9944 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C T SALON Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G. N. 15464/00 Consigliere Cron. 22548 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. UI VIDIRI - Rel. Consigliere Ud.06/06/01 Consigliere31 Dott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SANPAOLO IMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IZ ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato ES CANEPA, rappresentato e difeso dall'avvocato LIBERO COSLOVICH, giusta delega in atti;
2001 2663 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 237/00 del Tribunale di depositata il 03/03/00 R.G.N. 4/98;TRIESTE, - - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 20 ottobre 1994, ES ZZ conveniva in giudizio davanti al di Trieste la Banca Nazionale delle Pretore Comunicazioni s.p.a. Esponeva di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta in data 14 febbraio 1977 con la qualifica di impiegato di prima categoria. Il rapporto si era svolto in maniera regolare, riportando negli ultimi anni sempre la qualifica di ottimo e venendo adibito al servizio commerciale con il grado di vice capo ufficio. Deduceva, ancora, di IO EN non avere subito procedimenti disciplinari e di essere sindacalmente attivo. Tutto ciò premesso, riferiva che aveva in data 22 ottobre 1993 inoltrato alla banca una regolare richiesta di ferie, comunicando che avrebbe trascorso le stesse a Cuba, dove avrebbe soggiornato presso la residenza denominata "Villa Panamericana", dove si era effettivamente recato. Nel corso delle vacanze il 28 ottobre 1993 era scivolato, provocandosi una seria infermità, con impossibilità di movimento tanto da farsi visitare il giorno stesso a domicilio da un ortopedico, che lo aveva invitato a presentarsi presso l'Ospedale dell'Avana in data 2 novembre 1993, ove era stato poi sottoposto a 1 radiografia e Tac e dove gli era stata riscontrata una lombosciatalgia con presunta ernia discale da trauma. Dopo avere comunicato l'accaduto alla Banca ed essersi fatto visitare dai sanitari locali, acquisendo strutture pubbliche idoneadalle documentazione diretta a coprire tutto il periodo di malattia, e dopo che detta documentazione era stata inviata alla Banca via fax o per mezzo della sua convivente, signora NI, recatasi sull'isola a seguito del fatto,a dell'Ambasciata Italiana, aveva ricevuto una mezzo lettera del 12 novembre 1993, con la quale la Banca quisto Volun gli aveva contestato il tardivo inoltro del telegramma relativo all'insorgere della malattia,il tardivo inoltro della successiva documentazione nonchè la mancata copertura delle giornate del 29, 30 e 31 1993. ottobre e della giornata del 1 novembre Lamentava ancora l'attore che in data 9 febbraio 1994 la Banca aveva inoltrato presso la sua abitazione, nonostante egli si trovasse ancora presso l'isola di Cuba, una ulteriore missiva con cui gli veniva contestato il fatto di non avere fornito alla Banca il domicilio in Cuba, di non avere effettivamente alloggiato presso l'Hotel Panamericano e di non avere, conseguentemente, posto il datore di lavoro in condizione di verificare lo stato della malattia, 2 rendendo così ingiustificata la sua assenza. Infine in data 18 marzo 1994, mentre si trovava ancora a Cuba, la datrice di lavoro gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo sul presupposto che esso ZZ si fosse reso irreperibile, non consentendo così un adeguato controllo e rendendosi inadempiente agli obblighi contrattuali. Rientrato in patria il 23 marzo 1993, aveva infine impugnato il licenziamento facendo presente che a Cuba gran parte della corrispondenza proveniente IO Vide dall'estero veniva sottratta e che la propria convivente, pur avendo ricevuto le missive della Banca non le aveva aperte, ritenendo trattarsi di normale corrispondenza. Contestati, dunque, gli addebiti chiedeva al Pretore di Trieste l'accertamento della nullità, inefficacia ed illegittimità dell'intimato licenziamento, con condanna della convenuta a corrispondergli tutto quanto maturato. - che aveva dedotto Dopo la costituzione della Banca l'altro che la condotta del dipendente era tra illegittima per avere impedito all'azienda di esercitare i controlli previsti dalla legge e dalla circolare BNC del 19 ottobre 1989 e per non avere mai risieduto all'hotel Panamericano, indicato nella 3 richiesta di congedo e dopo l'espletamento della necessaria istruttoria, il Pretore di Trieste con sentenza del 2 luglio 1997 rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite. A seguito di gravame della parte soccombente, il Tribunale di Trieste con sentenza del 3 marzo 2000, in accoglimento dell'appello, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato e conseguentemente condannava la Banca a reintegrare il ZZ nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva No VolwGarsto reintegrazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nessuna violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 derivava dalla circostanza che la lettera di contestazione degli addebiti in data febbraio 1994, seguita dalla lettera di 9 del 18 marzo 1994, fosse stata licenziamento recapitata all'indirizzo di Trieste, ove era pervenuta, atteso che in detta città vi era il domicilio del ZZ, che avrebbe pertanto potuto - tramite la sua convivente rimasta in assicurarsi del regolare inoltro della corrispondenza. Italia - L'intimato licenziamento veniva però a violare il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione disciplinare, previsto dall'art. 2106 c.c. Ed invero, la lettera di contestazione e la successiva lettera di licenziamento avevano fatto riferimento solo alla mancata comunicazione da parte del dipendente del suo domicilio durante la malattia, ed all'irreperibilità presso il recapito indicato nella domanda di congedo. conseguiva che la valutazione della condotta Ne addebitabile al ZZ poteva riguardare solo detti fatti, sicchè contrariamente a quanto ritenuto dal UI VA primo giudice non poteva darsi alcun rilievo al mancato inoltro della certificazione medica nè alla simulazione dello stato morboso, che non avevano costituito oggetto di preventiva contestazione. E ne conseguiva ancora che ingiustificata appariva anche la definizione data dal Pretore dei certificati medici e della cartella clinica depositati dal ZZ quale "documentazione medica di dubbia attendibilità", come errata risultava anche l'opinione del primo giudice che aveva sostenuto che il ZZ, dopo avere richiesto una settimana di ferie, era stato autorizzato per soli tre giorni;
ed invero, dalla domanda di congedo risultava che il periodo autorizzato andava dal 25 al 29 ottobre 1993, ed era quindi di cinque giorni, che uniti al 30 ottobre (sabato) al 31 ottobre (domenica) ed al 1 novembre (festivo) ben giustificavano una permanenza di usuale durata per una vacanza nell'isola caraibica. I fatti addebitabili al lavoratore andavano, pertanto, ridimensionati. Al ZZ incombeva, come ad ogni altro lavoratore, l'obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il luogo della propria dimora nonchè gli eventuali mutamenti della stessa. Nella domanda di congedo prima della sua partenza per Cuba il ZZ aveva indicato quale recapito durante TO Violen le ferie 1'"Hotel Panamericano" di Avana, indicazione che la stessa in assenza di diversabanca - aveva interpretato quale domicilio comunicazione anche durante la malattia. Nel corso della espletata istruttoria era però emerso che il ZZ aveva soggiornato presso il residence "Villa Panamericana" e non presso l'Hotel Panamericano, entrambi facenti parte dello stesso complesso turistico alberghiero, come era stato dichiarato in primo grado dal teste De TI. E presso la Villa Panamericana il ZZ era reperito dalla Ambasciatastato effettivamente Italiana che, su richiesta del datore di lavoro, aveva inteso "provvedere al coordinamento di una visita medica di controllo". E sempre dall'espletata 6 istruttoria era emerso che il ZZ, così contattato, si era recato presso l'Ambasciata Italiana insieme al De TI consegnando copia del certificato medico che in seguito egli stesso e la Ambasciata avevano inoltrato alla datrice di lavoro. In quella occasione, vista la certificazione medica già in possesso del ZZ, allo stesso era stato detto che era inutile effettuare una altra visita dato che nell'isola esisteva un solo reparto ortopedico e la visita sarebbe stata eseguita dallo stesso medico che lo aveva in cura. Posto che al datore di lavoro ex art. 7 stat. lav. era stato fatto divieto di The Vistunдливо controllare direttamente lo stato di salute dei propri dipendenti, l'attività di controllo nella fattispecie in esame non poteva che essere esercitata dall'Ambasciata Italiana, ed alla stessa il ZZ aveva prestato la massima collaborazione senza che alcun intralcio fosse derivato dall'imprecisa indicazione del suo recapito durante le ferie, così come fornito alla datrice di lavoro prima della partenza per Cuba. Andava poi aggiunto che, una volta ricevuta dall'Ambasciata la documentazione prodotta in causa - ed in particolare la lettera di la Banca eracontestazione del 12 novembre 1993 stata messa in grado di conoscere l'effettivo recapito 7 del dipendente all'Avana. Per concludere, la mancanza contestata al ZZ non configurava quel notevole inadempimento agli obblighi contrattuali atto a sorreggere il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L'appello andava, quindi, accolto e la Banca condannata a reintegrare il ZZ nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Avverso tale sentenza la s.p.a. Sanpaolo Imi propone ricorso per cassazione, affidato a diverse Gualthe censure unitariamente articolate. Resiste con controricorso ES ZZ. Слабинга Nella del 6 giugno 2001 il difensore della banca ha presentato ex art. 379, ultimo comma, c.p.c. brevi osservazioni per iscritto alle conclusioni del pubblico ministero MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso la s.p.a. SanPaolo Imi deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2105, 2106 c.c., degli artt. 5 e 7 della legge n.300/1970, 2 della legge n. 33/1980, 16 1. 155/1981, 5 della legge n. 638/1983, dell'art. 115 c.p.c. ed, infine, carenza e contraddittorietà della motivazione su un 8 punto essenziale della controversia. In particolare la ricorrente osserva che il Tribunale era chiamato a pronunziarsi sul fatto che il ZZ, recatosi in un Paese straniero e lontano per un periodo breve di ferie, affermando di essere stato colpito da malattia, si era disinteressato totalmente del rapporto di lavoro in atto, restando sull'isola di Cuba per circa cinque mesi senza consentire al datore di lavoro alcuna possibilità di contatto sia pur telefonico. In particolare precisa il ricorrente che l'indicazione fornita dal ZZ come recapito risultava imprecisa, essendo emerso che egli aveva soggiornato presso il Guilo Residence Villa Panamericana e non presso l'Hotel Panamericano, da lui indicato, anche se entrambe le residenze erano ubicate nello stesso complesso turistico. In ogni caso, alla stregua dei testi escussi nessuna prova era stata offerta e raggiunta sulla effettiva residenza del ZZ nel non breve periodo corrente dal gennaio al marzo 1994. In sintesi i fatti contestati al ZZ, verificati certi nel corso del giudizio anche per le come ammissioni esplicite o implicite di controparte e poste a base del licenziamento, erano consistiti nell'essere il ZZ rimasto, dopo essere stato colpito dalla asserita malattia, nell'isola di Cuba 9 per il lungo periodo da fine ottobre 1993 sino al licenziamento comminatogli il 18 marzo 1994, senza fornire una indicazione precisa del temporaneo senza prendere oindirizzo di degenza e comunque consentire alcun contatto, epistolare o telefonico, con la Banca, alla quale aveva impedito in tal modo di esercitare i controlli previsti dalla legge. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in ossequio al principio della proporzionalità, un siffatto comportamento andava sanzionato, quanto meno, con il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Gu labde Ricorda, infine, la ricorrente, a sostegno della sua richiesta, che il lavoratore in stato di malattia usufruisce nel vigente ordinamento della forte tutela accordata dall'art. 2110 C.C. e dall'art. 5 dello statuto dei lavoratori, ma è tenuto all'osservanza degli obblighi di derivanti dalla comportamento permanenza del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla leale e corretta collaborazione per l'accertamento della patologia che lo affligge. Nel caso di specie invece il ZZ aveva inviato in ritardo i certificati medici, a cominciare dal primo;
non si era fatto trovare o non abitava presso l'hotel indicato;
non aveva mai cercato di telefonare о 10 inviare un messaggio personale via fax alla Banca O di avvalersi allo stesso fine della posta normale e neppure del suo amico De AN o della convivente NI;
per di più non aveva neppure risposto alle contestazione disciplinari del 29due lettere di novembre 1993 e del 9 febbraio 1994. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Va premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il Gulolch profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale la fonti del spetta esclusivamente individuare proprio convincimento, di esaminare le prove, e la concludenza,controllarne l'attendibilità scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione,dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova salvi i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. ex plurimis: Cass. 13 aprile 1999 3615;Cass. 27 ottobre 1995 n. 1154;Cass. 29n. 11 novembre 1986 n. 7054). ha più volte ribadito che il Questa Corte, inoltre, licenziamento, essendo la più grave delle sanzioni disciplinari, può considerarsi legittimo solo se, valutato ogni aspetto del caso concreto sia nel suo contenuto oggettivo che sotto il profilo psicologico- la mancanza del lavoratore sia di tale gravità che ogni altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'nteresse del datore di lavoro nonchè idonea a far venire meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti del rapporto di lavoro. E gli stessi giudici di Gundolshe legittimità hanno al riguardo precisato come il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione( cfr. tra le altre Cass. 23 giugno 1998 n. 6216 cui adde, per analoghe statuizioni, Cass. 19 gennaio 1998 n. 437; Cass. 27 ottobre 1997 n. 10568). Orbene, alla luce dei principi innanzi enunciati, la impugnata sentenza si sottrae alle censure che ad essa sono state mosse. Ed invero, il Tribunale dopo avere premesso che il fatto contestato al ZZ e posto alla base del 12 recesso bancario si concretizzava nell'essersi il reso irreperibile durante il suo suddetto ZZ soggiorno a Cuba impedendo in tal modo ogni adeguato - controllo sulle sue condizioni di salute ha poi sostenuto che i fatti di causa, così come risultavano accertati a seguito dell'istruttoria espletata, non digiustificavano alla stregua del principio proporzionalità di cui all'art. 2106 C.C. il licenziamento del ZZ. A tale riguardo il Tribunale ha evidenziato, da un lato, come fosse risultato dimostrato che pur avendo il ZZ dato al momento della sua partenza per Cuba come sue recapito durante le ferie l'Hotel Panamericano di Avana, aveva soggiornato presso la residenza Villa Panamericana. La circostanza però che sia l'hotel che la residenza facessero parte di un unico complesso turistico alberghiero e l'ulteriore circostanza che era stato possibile alla Banca reperire, senza eccessive difficoltà, attraverso 1'Ambasciata Italiana il ZZ al fine di sottoporlo al controllo sulle sue condizioni di salute attraverso l'espletamento di una visita medica, hanno costituito per il Tribunale ragione sufficiente per ritenere illegittimo il licenziamento intimato al ZZ. 13 Sulla base della istruttoria svolta, il giudice d'appello con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto condivisibile anche sul versante giuridico e nell'ambito di una valutazione del - materiale probatorio lasciato, nei limiti innanzi indicati, alla autonomia del giudice di merito ha escluso che nella condotta del ZZ, valutata nel suo complesso, potessero rinvenirsi quegli estremi di gravità da giustificare la più grave della sanzioni disciplinari, quella, appunto, della risoluzione del rapporto lavorativo. Gunbolde laPer pervenire ad opposta conclusione, rivendicando legittimità dell'intimato licenziamento non può poi addursi che il ZZ si è reso inadempiente ai suoi obblighi contrattuali non precisando attraverso contatti telefonici, corrispondenza od altri mezzi(fax, intervento dell'amico De TI o della convivente) le sua effettiva residenza. Ed invero, il Tribunale dopo avere sottolineato che le ragioni per le quali durante lo stato di malattia il lavoratore era rimasto in Cuba non erano di per sè sindacabili, ha poi anche precisato che non vi era nel caso di specie alcuno specifico obbligo del lavoratore in stato di malattia di tenersi in contatto telefonico con il datore di lavoro, perchè se una siffatta condotta è auspicabile 14 nei rapporti caratterizzati da vincolo fiduciario e rappresenta altresì un sintomo di affezione non costituisce tuttavia il contenuto aziendale, obbligo, la cui violazione sia sanzionata di un disciplinarmente>. Anche su tale punto la decisione impugnata si mostra, quindi, non suscettibile delle censure che le sono state mosse, risultando ancora una volta la sua motivazione esauriente e del tutto corretta sul piano logico-giuridico, e non riscontrandosi nella decisione del Tribunale alcuna violazione delle Guddh disposizione normative indicate dalla Sanpaolo Imi nel suo ricorso. Nè può farsi a meno di ribadire ancora una volta che, essendo demandata la valutazione della complessiva condotta del ZZ al giudice di merito, e non mostrando 1' iter argomentativo di quest'ultimo alcun vizio logico, non si riscontrano nella fattispecie in esame ragioni idonee a portare all'accoglimento del proposto ricorso. Per concludere,ed a conforto della conclusioni cui si è pervenuto, va anche evidenziato come il Tribunale abbia correttamente spiegato la sua indagine entro i limiti dei fatti contestati al ZZ, osservando come non potevano prendersi in esame ai fini decisori fatti estranei alla effettuata 15 contestazione, allaquali quelli attinenti certificazione medica ed alla "simulazione" dello stato morboso. A tale riguardo ha opportunamente precisato come apparisse irrilevante l'esame di tali ulteriori fatti(del resto non sorretti da adeguato supporto probatorio) che erano stati oggetto di attenzione da parte del primo giudice, il quale aveva considerato legittimo il licenziamento intimato dall'Istituto bancario. Ricorrono giusti motivi, anche in ragione del diverso tenore delle decisioni dei giudici di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 luglio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE,ESTENSORECONSIGLIERE Gun Poloh بهش ت IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A , 21 06. 2001 S 0 1 S O L A . oggi, T L T , O R A B A IL CANCELLIERE S I ' L A D L 805 E A D T I S O C P 16 M I S T P S *