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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16198 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51223 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nata a [...] il [...] ( Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giuliani, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 04.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2010, atto n. 00370, p. 2, s. A02), e dalla loro unione non sono nati figli;
venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, i coniugi decidevano di separarsi e con decreto di omologazione n. cronol. 7169/2022 del 08/04/2022 RG n.
75071/202 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione delle parti, ratificando le condizioni rassegnate.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza fissata del 04.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la
1 documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di figli e di determinazioni di natura economica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e decreto di omologazione n. cronol. 7169/2022 del 08/04/2022 RG n. 75071/202 con il quale il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni rassegnate dalle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51223/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.2010 in
Roma tra , nata a [...] il [...] ( Parte_1 [...]
), e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2010, atto n. 00370, p. 2, s. A02);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51223 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nata a [...] il [...] ( Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Giuliani, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente- contro
- , nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 04.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2010, atto n. 00370, p. 2, s. A02), e dalla loro unione non sono nati figli;
venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, i coniugi decidevano di separarsi e con decreto di omologazione n. cronol. 7169/2022 del 08/04/2022 RG n.
75071/202 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione delle parti, ratificando le condizioni rassegnate.
Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza fissata del 04.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la
1 documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di figli e di determinazioni di natura economica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace per l'intero procedimento, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e decreto di omologazione n. cronol. 7169/2022 del 08/04/2022 RG n. 75071/202 con il quale il
Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale delle parti alle condizioni rassegnate dalle parti, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51223/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.06.2010 in
Roma tra , nata a [...] il [...] ( Parte_1 [...]
), e nato a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( ); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 2010, atto n. 00370, p. 2, s. A02);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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