Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 33923
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

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Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, tuttavia, la presunzione della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 33923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33923
Data del deposito : 15 giugno 2017

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