Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, tuttavia, la presunzione della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 33923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33923 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
233923-174 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1243 Francesco Ippolito - Presidente - Giorgio Fidelbo CC - 15/06/2017 R.G.N. 3488/17 Anna Criscuolo Relatore - Angelo Capozzi Anna Emilia Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT BE, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 06/10/2016 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BE Aniello, che ha concluso chiedendo, in via principale, la rimessione del ricorso alle Sezione Unite, in subordine, il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina ha confermato il decreto del 13 luglio 2015 con il quale il Tribunale di Messina Sezione Misure di Prevenzione- aveva applicato a RT BE la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. I giudici di appello hanno ritenuto sussistente la pericolosità qualificata del RT, condannato nei due gradi di giudizio per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per partecipazione al sodalizio mafioso barcellonese dal 30 marzo 2010 S al 24 giugno 2011; hanno, inoltre, evidenziato che, pur essendo stato assolto con sentenza del 3 marzo 2010 del G.u.p. del Tribunale di Messina dall'imputazione associativa in relazione al periodo dal 2002, dalla stessa sentenza ne risultava accertato lo stretto rapporto con AL AR, esponente di spicco dell'organizzazione mafiosa contestata e con altri esponenti della stessa. Ritenuto pertanto, integrato il requisito dell'appartenenza all'associazione mafiosa, rilevante ai fini dell'art. 1 legge 575/65, in quanto denotante la contiguità del ricorrente all'associazione ed al contempo la pericolosità sociale specifica, legittimante la misura di prevenzione, è stata ritenuta indispensabile l'imposizione della misura e dell'obbligo di soggiorno, funzionale a limitarne la libertà di movimento.
2. Avverso il decreto propone ricorso il difensore del RT, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge e mancanza di motivazione. Deduce che il giudizio di pericolosità è stato formulato in termini generici, affatto significativi di una effettiva e concreta pericolosità sociale del prevenuto, in quanto fondato sull'unica vicenda giudiziaria del ricorrente, relativa a fatti di quasi venti anni fa, recepita acriticamente, senza alcuna verifica in concreto della effettiva ed attuale pericolosità del RT. Segnala che la Corte di appello non ha tenuto conto del lungo periodo di detenzione sofferto e della necessità di verifica della perdurante pericolosità sociale del detenuto, indicata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 291 del 2 dicembre 2013. Con ulteriore motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla durata della misura, determinata in misura superiore al minimo edittale. Nella requisitoria scritta il P.G. chiede, in via principale, di rimettere alle Sezioni Unite la questione della necessità di una motivazione specifica in ordine all'attualità della pericolosità sociale dell'appartenente ad un'associazione mafiosa, allorché non risultino concreti elementi, diversi ed ulteriori rispetto al decorso del tempo e allo stato di detenzione, da cui desumere il recesso dall'associazione, registrandosi sul punto un contrasto giurisprudenziale, atteso che, secondo l'orientamento consolidato e più risalente, seguito dalla Corte di appello di Messina, l'accertata appartenenza ad un sodalizio mafioso comporta automaticamente la sussistenza della pericolosità sociale in ragione della peculiare natura del vincolo associativo e non richiede alcuna motivazione in punto di attualità della stessa, mentre, secondo un più recente orientamento, tale profilo deve necessariamente essere oggetto di verifica, specie in presenza di fatti risalenti nel tempo e di un lungo periodo di detenzione. 2 r In via subordinata, chiede il rigetto del ricorso non risultando evidenziati elementi diversi dal decorso del tempo e dallo stato di detenzione per sostenere la cessazione di pericolosità del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e il decreto impugnato va annullato con rinvio, in quanto generico e motivato in modo apparente. La sbrigativa e succinta motivazione integra il denunciato vizio di motivazione, sostanziandosi la struttura argomentativa del provvedimento impugnato nella mera enunciazione dell'esito del procedimento penale, senza alcuna illustrazione del ruolo del proposto nell'associazione, delle condotte e degli elementi apprezzati per fondare il giudizio di pericolosità qualificata attuale, specie in presenza di deduzioni difensive, concentrate sulla risalenza dei fatti e sul lungo periodo di detenzione sofferto dal proposto.
Ritenuto che
le carenze indicate si riflettono anche sul piano dell'attualità della pericolosità qualificata, atteso che i diversi livelli di adesione e di partecipazione si riverberano sulla individuazione degli elementi in concreto sufficienti a desumere il successivo allontanamento dell'associato dall'organizzazione (Sez. 1, n. 17932, 10/03/2010, De Carlo, Rv. 247053), il contrasto giurisprudenziale segnalato dal P.G. risulta, in realtà, correlato alla completezza o meno della motivazione in relazione ai parametri valutati per fondare il giudizio di pericolosità qualificata, espresso al momento di applicazione della misura e con proiezione futura, tenuto conto della peculiarità del vincolo e della tendenziale irreversibilità dell'adesione ad un'associazione mafiosa. Invero, l'orientamento giurisprudenziale più recente non si pone in contrasto con quello consolidato e più risalente- secondo il quale, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative (Sez. 2, n. 3809 del 15/01/2013, Castello, Rv. 254512; Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927)-, ma lo integra, specificando che la presunzione di pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo sorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nel sodalizio siano r 3 lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863). Orbene, il decreto impugnato non spiega la natura dei rapporti più risalenti del proposto con esponenti dell'associazione mafiosa (se di mera frequentazione o di ben più stretto collegamento), la rilevanza agli stessi attribuita e come essi si saldino ai dati più recenti;
nulla dice della distanza temporale intercorsa tra l'epoca dei fatti indicativi di pericolosità e quella di applicazione della misura;
nulla del periodo di detenzione sofferto rispetto alla condanna subita neppure è - indicata l'entità della pena inflitta-, ma, soprattutto, è la mancata illustrazione del ruolo del proposto e della rilevanza dello stesso per l'operatività dell'associazione a rendere censurabile l'assenza di motivazione in punto di pericolosità qualificata e perdurante del proposto, anche secondo il più risalente orientamento giurisprudenziale, in precedenza illustrato. Per le ragioni esposte il decreto impugnato va annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, il 15/06/2017. Francesco Ippolito S E Il Presidente Il Consigliere estensore Anna Criscuolo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 LUG 2017, A R K IL FUNZI Flere Esposito 4