Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Il procuratore speciale del danneggiato dal reato, seppure sia un esercente la professione forense, non può costituirsi parte civile personalmente senza il ministero di un difensore munito della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 41744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41744 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1597
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 014965/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19.11.2008 della Corte di Appello di Messina;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 19.11.2008 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Messina, con la quale S.F. era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) in danno del piccolo L.C.F., di anni sette, figlio della convivente, così qualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 521 c.p. in relazione all'art. 519 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Riteneva la Corte territoriale infondata la doglianza relativa alla regolarità della costituzione di parte civile (il curatore speciale del minore, avv. Edoardo Bucca, si era costituito personalmente senza ministero di difensore) in quanto l'art. 86 c.p.c. consente al professionista legale di assumere personalmente il patrocinio tanto se agisca o sia convenuto nel giudizio in proprio, quanto se sia costituito in nome altrui. Quanto al merito assumeva la Corte, richiamando e facendo propria la motivazione della sentenza impugnata, che le dichiarazioni del minore fossero pienamente attendibili. La qualificazione giuridica dei fatti era poi, secondo la Corte, corretta, non essendo possibile, stante l'uso sistematico della violenza, configurare l'ipotesi di cui all'art. 571 c.p., come richiesto dalla difesa.
2) Propone ricorso per cassazione lo S., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla regolarità della costituzione di parte civile e, conseguentemente, alla pronuncia sulla domanda da essa proposta.
La parte civile non andava ammessa, essendosi il curatore speciale del minore costituito in giudizio senza ministero di difensore. La Corte erroneamente ha fatto ricorso ad una interpretazione analogica (richiamando l'art. 86 c.p.c.) in aperto contrasto con quanto specificamente previsto dall'art. 100 c.p.p.. La necessità del ministero del difensore è ulteriormente confermata dall'art. 78 c.p.p. che, tra le formalità di costituzione di parte civile,
prevede l'indicazione del nome e del cognome del difensore e l'indicazione della procura nonché la sottoscrizione del difensore. Irrilevante era poi la costituzione operata in proprio dalla Corte (divenuto maggiorenne) in sede di giudizio di appello, riverberandosi i vizi originari della costituzione nei successivi gradi ed essendo spirato ogni termine utile. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, sia con riferimento alla reiterazione della condotta che all'elemento psicologico. Nonostante i rilievi contenuti nell'atto di appello la Corte territoriale si è limitata apoditticamente a far riferimento ad un uso sistematico della violenza, senza tener conto della brevità del periodo di convivenza.
Il comportamento tenuto dall'imputato non è stato ne' genericamente violento ne' sistematico, essendo collegato ad episodi di enuresi e di encopresi notturna manifestati dal bambino (come del resto emerge dalla testimonianza del dott. C., delegato dal Tribunale per i minorenni alla osservazione del minore).
Completamente assente è la motivazione in ordine all'elemento psicologico. I giudici di merito avrebbero dovuto accertare che tutti gli atti fossero tra loro connessi e cementati da un dolo unitario ed anche programmatico.
Al contrario, risulta dagli atti che l'imputato, in alcune occasioni, aveva agito in reazione ad episodi specifici con l'intento di correggerli. Risulta evidente quindi che egli ha abusato di uno ius corrigendi.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3) Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.1) Va ricordato che, pacificamente, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella, precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi). 3.2) La Corte territoriale ha rinviato, condividendola e facendola propria, alla motivazione della sentenza di primo grado, e, correttamente, si è limitata ad argomentare solo in ordine ai rilievi specifici contenuti nell'atto di appello. Non aveva, invero, alcun obbligo di ripercorrere ed esaminare tutte le risultanze processuali già oggetto di indagine da parte del giudice di primo grado.
In effetti il Tribunale aveva esaminato approfonditamente e criticamente le dichiarazioni del minore, riportando ampi "stralci" delle stesse, da cui emergeva che il prevenuto oltre a picchiare il piccolo "ogni volta", gli dava morsi sul "pisellino" e gli metteva il dito nel sedere e che tali comportamenti avvenivano spesso, pressoché tutti i giorni (A domanda del P.M. "succedeva spesso" il minore rispondeva "si" e ad ulteriore domanda "cioè tutti i giorni?", aggiungeva "si, diciamo"). Aveva evidenziato, altresì, il Tribunale che la situazione di prostrazione e di terrore in cui viveva il bambino emergeva dalle altre risultanze processuali ed in particolare dalle dichiarazioni delle insegnanti, secondo cui il piccolo "... urlando e piangendo, implorava di chiudere le porte della scuola e di non mandarlo a casa...". Concludeva, pertanto il Tribunale, all'esito della disamina delle risultanze processuali, che "l'abietto comportamento costituisce allora forse la più grave di quelle vessazioni, di quelle umiliazioni, di quelle violenze fisiche e morali alle quali, per il non breve periodo della convivenza, lo S. ha sottoposto il piccolo F., così da creare per lui un intollerabile sistema di vita".
Il giudice di primo grado aveva quindi già accertato, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, l'esistenza di una condotta abituale estrinsecantesi in una serie di atti che determinavano sofferenze fisiche e morali.
Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale, nel rinviare per relationem alla sentenza di primo grado, si è limitata a far riferimento ai "sistematici atti di violenza ed aggressione, in un rapporto personale caratterizzato da abituale sopraffazione" e ad un uso sistematico della violenza. E ad escludere, proprio in considerazione di tale sistematicità, la configurabilità (a prescindere da ogni altro rilievo) del reato di cui all'art. 571 c.p.: non si trattava, infatti, di comportamenti estemporanei od occasionali;
ma piuttosto "l'aggressività ed il sopruso sono stati il suo unico e abituale modo di comunicare con il minore". Non occorrevano, in presenza di siffatti rilievi, ulteriori e particolari sforzi argomentativi in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Il dolo necessario per la configurazione del delitto di maltrattamenti è, invero, quello generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre abitualmente il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali.
4) Fondato è invece il primo motivo di ricorso.
4.1) Va preliminarmente ricordato che le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 44712 del 27.10.2004, hanno, tra l'altro, fatto chiarezza sulle differenze intercorrenti tra le varie "procure speciali" che il codice di rito utilizza per indicare atti, relazioni e uffici che sono indiscutibilmente eterogenei tra loro. Colui che sostiene di essere danneggiato dal reato - vale a dire il titolare del diritto al risarcimento e alle restituzioni, il cd. legittimato ad causam - può esercitare l'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. Ciò può fare, a mente dell'art. 76 c.p.p., personalmente (se persona giuridica tramite il rappresentante legale, se persona fisica non avente "il libero esercizio dei diritti" secondo le modalità indicate nell'art. 77 c.p.p., che rimanda al c.p.c.) o a mezzo di procuratore speciale ad atti ex art. 122 c.p.p.. In quest'ultimo caso conferisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (legittimatio ad processum) e detto procuratore ha titolo di promuovere l'azione risarcitoria in nome e per conto del danneggiato. È questa la "procura speciale" cui si riferiscono gli artt. 76 e 122 c.p.p. Diversa è la procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. La parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale. Tale atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendogli il potere di "compiere e ricevere... tutti gli atti del procedimento (art. 100 c.p.p., comma 4), necessari allo svolgimento dell'azione civile: si tratta di una "capacità di schietto diritto processuale", che risponde ad un'esigenza prevalentemente pubblicistica. Appare così evidente che l'intenzione del legislatore è stata quella di modellare la procura alle liti con riferimento all'omologo istituto processual-civilistico (art. 83 c.p.c.), giacché la parte civile, come gli altri soggetti indicati nell'art. 100 c.p.p., si muove nel processo penale nell'ambito, diretto o indiretto, di un contenzioso di natura civilistica. Conclusivamente, la procura di cui agli artt. 76 e 122 c.p.p. tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato;
la procura ex art. 100 c.p.p. mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. La differenza tra le due procure è dunque radicale e tale resta anche quando unitamente alla prima venga, con lo stesso atto, conferita alla stessa persona anche la seconda: la qual cosa è ben possibile in quanto, pur in presenza di distinte disposizioni normative, non si rinviene nell'ordinamento una disposizione che vieti il cumulo, in unico atto, di tali distinte scritture".
4.1.1) La procura di cui all'art. 76 c.p.p. è quindi ontologicamente e concettualmente distinta da quella di cui all'art. 100 c.p.p., per cui anche se contenute nello stesso atto debbono essere specificamente indicate. Deve risultare cioè dall'atto "unico" che si sia inteso conferire la procura per proporre in giudizio la domanda risarcitoria e la procura per esercitare in giudizio il mandato difensivo.
È pacifico che l'avv. Edorado Bucca era stato nominato dal GIP procuratore speciale del minore L.C.F. e, quindi, come tale poteva proporre querela e costituirsi in giudizio per far valere la pretesa risarcitoria.
Non risulta, invece, che fosse stato nominato anche un difensore per la rappresentanza tecnica in giudizio. Del resto, la Corte territoriale, per ritenere la regolarità della costituzione di parte civile, fa riferimento all'art. 86 c.p.c. che consente a chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore di costituirsi personalmente senza ministero di altro difensore. Essendo il curatore speciale nominato dal Tribunale iscritto all'albo dei procuratori ed avvocati istituito presso il foro del giudice adito, poteva, secondo la Corte territoriale, costituirsi personalmente, facendo così coincidere in sè le posizioni di parte e di difensore.
La Corte di merito, però, non tiene conto che, per tassativo disposto dell'art. 100 c.p.p., "la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale..". E che all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale si applichino le norme del codice di procedura penale non può essere revocato in dubbio;
è indubitabile quindi che trovi applicazione l'art. 100 c.p.p. e non l'art. 86 c.p.c.. La conferma, del resto, si ricava dalla circostanza che il nuovo codice di procedura penale, a differenza del previgente, prevede espressamente per la parte civile il ministero del difensore (art. 100 c.p.p.). L'art. 126 c.p.p. del 1930 stabiliva infatti che "la parte civile, la persona civilmente obbligata per l'ammenda e il responsabile civile possono farsi assistere ciascuno da un solo avvocato o procuratore". L'uso del verbo "possono" induceva a ritenere che la parte civile potesse stare in giudizio anche senza ministero di difensore. L'unico precedente in proposito della giurisprudenza di questa Corte risulta così massimato: l'art. 125 c.p.p. dispone che l'imputato, a pena di nullità, deve essere assistito da un difensore, mentre l'art. 126 c.p.p., non impone tale obbligo alle parti private, le quali hanno la facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un procuratore, ed eventualmente di farsi rappresentare. E poiché la parte civile esercita l'azione civile nel procedimento penale, sono applicabili anche in questo procedimento le norme concernenti le parti ed i loro difensori contenute nel codice di procedura civile, il quale all'art. 86 dispone che la parte, qualora abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore" (Cfr. Cass. sez. 3 n. 12026 del 9.6.1978 - Mariani). Il curatore speciale non poteva pertanto costituirsi senza il ministero di difensore, non applicandosi, per le ragioni in precedenza esposte, all'azione civile esercitata nel processo penale, la previsione di cui all'art. 86 c.p.c. (cfr. negli stessi termini Cass. pen. sez. 5 n. 815 del 29.11.1996). Tale "omissione" rende irregolare la costituzione di parte civile (come eccepito tempestivamente ex art. 491 c.p.p. dalla difesa dell'imputato).
Irrilevante e non produttiva di effetti, essendo avvenuta ben oltre i termini previsti dall'art. 79 c.p.p., è la costituzione in proprio della parte offesa (nel frattempo divenuta maggiorenne) nel giudizio di appello.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla ammissione della parte civile ed alle conseguenti statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ammissione della parte civile ed alle statuizioni civili conseguenti, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009