Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3643
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di procedimento civile ed in ipotesi di intervento di terzo su istanza di parte, posto che in virtù della chiamata in causa la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, per escludere la volontà dell'attore di estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, successivo, della chiamata in causa, che può indurre l'attore medesimo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta.

Commentario1

  • 1PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.
    Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3643
Data del deposito : 24 febbraio 2004

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