Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di procedimento civile ed in ipotesi di intervento di terzo su istanza di parte, posto che in virtù della chiamata in causa la domanda attorea si estende automaticamente nei confronti del terzo indicato quale unico responsabile, per escludere la volontà dell'attore di estendere la domanda nei confronti del terzo chiamato non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, successivo, della chiamata in causa, che può indurre l'attore medesimo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta.
Commentario • 1
- 1. PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2004, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO DIONISIO, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN DI, IN LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PILO ALBERTELLI 1, presso lo studio dell'avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI, che li difende unitamente all'avvocato ANNA FIROMINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
IN ALDO, DEL PADRONE BRUNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 509/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Genova, decidendo sul gravame proposto da AN DI avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa Carrara, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 29 luglio 1983, da TE NI nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Massa, che aveva chiamato in causa il DI, aveva condannato lo I.A.C.P. alla demolizione di due tettoie realizzate su un proprio immobile dal conduttore DI, perché poste a distanza illegittima rispetto all'immobile del NI, ed il DI a risarcire all'attore i danni cagionatigli, con sentenza resa in data 11 luglio 2000 ha rigettato l'appello. Premesso che l'azione risarcitoria per i danni cagionati da violazione delle distanze legali, a differenza di quella ripristinatoria, ha natura personale e può, pertanto, essere esercitata anche nei confronti dell'esecutore dell'opera, non proprietario dell'immobile, il giudice d'appello ha osservato che, poiché l'I.A.C.P. aveva indicato il DI, chiamato in causa, quale unico responsabile dell'abuso, non aveva rilievo il fatto che l'attore avesse proposto entrambe le domande, quella reale e quella personale, contro l'I.A.C.P. senza prendere conclusioni nei confronti del DI, poiché, in tal caso, la domanda, originariamente proposta contro il convenuto, si estende automaticamente nei confronti del terzo chiamato in causa.
Ciò premesso, la corte di merito ha ritenuto che dalla dichiarazione resa in sede di domanda di condono dal DI e dalla deposizione del teste DEla TO, non smentita dalle altre deposizioni testimoniali, risultava che i lavori per la realizzazione delle due tettoie erano stati ultimati nel 1981, nel corso del rapporto di locazione I.A.C.P. - DI.
Quanto alla prova del danno subito dall'attore, la corte territoriale, precisato che la censura formulata al riguardo dall'appellante era limitata all'an, sicché il quantum restava necessariamente fissato nella misura determinata dal primo giudice, ha ricordato, facendolo proprio, l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene in re ipsa l'esistenza del danno cagionato dalla violazione di distanze legali, poiché da tale violazione deriva un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria.
Le considerazioni esposte imponevano, ad avviso della Corte d'Appello, il rigetto delle istanze istruttorie, peraltro tardive e, quanto alla prova per testi, inammissibili per omessa indicazione dei testi.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il DI, affidandosi a cinque motivi.
Degli intimati resistono con controricorso DI e UI NI, eredi dell'attore, frattanto deceduto, mentre gli altri eredi, DO NI e RU DE PA, non hanno svolto attività difensiva. Vi sono memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa interpretazione degli artt. 99, 106 e 112 cod. proc. civ. nonché per motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti, adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto estesa la domanda risarcitoria nei confronti di esso ricorrente, poiché ne' la domanda proposta dall'attore ne' la domanda proposta dall'A.T.E.R. di Carrara, succeduta all'I.A.C.P., avevano ad oggetto la condanna al risarcimento di esso ricorrente, nonostante che l'attore fosse a conoscenza che a realizzare le tettoie era stato il DI.
D'altro canto, osserva il ricorrente, poiché il diritto al risarcimento del danno è diretta conseguenza della violazione delle norme sulle distanze, alla condanna dell'A.T.E.R. alla rimozione delle tettoie non poteva che seguire la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Infine, il ricorrente sostiene che impropriamente il giudice d'appello a fondamento della ritenuta estensione della domanda risarcitoria nei suoi confronti richiama l'istituto della garanzia impropria, sia perché l'A.T.E.R. aveva chiesto la garanzia solo in relazione alla domanda di ripristino, limitandosi, quanto alla domanda risarcitoria, a chiederne il rigetto, sia perché, parlando di garanzia impropria, la corte di merito finisce col riconoscere che l'ente convenuto era il solo responsabile verso l'attore, pur avendo titolo - in virtù del rapporto di locazione - a rivalersi nei confronti di un terzo.
La censura non può essere condivisa, poiché la sentenza impugnata, pur qualificando erroneamente il rapporto I.A.C.P. (o A.T.E.R.) - DI come rapporto di garanzia impropria, ritiene esattamente che, in virtù della chiamata in causa del terzo DI ad opera dello I.A.C.P. e della ragione adotta dall'Istituto a fondamento della chiamata, la domanda attorea siasi automaticamente estesa nei confronti del terzo chiamato in causa, con la conseguenza che la statuizione di condanna del terzo a risarcire direttamente all'attore i danni cagionati dalla realizzazione delle tettoie in violazione della distanza fissata dal vigente strumento urbanistico non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Premesso che nel caso in esame ricorre, non già un caso di garanzia impropria, poiché in tale ipotesi l'istituto convenuto avrebbe potuto, in virtù del rapporto instaurato col terzo, chiedere di rivalersi su di esso delle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea, bensì un caso di comunanza di causa, essendosi, lo I.A.C.P., limitato ad indicare quale unico responsabile della violazione il terzo DI, correttamente la corte genovese, adeguandosi ad un indirizzo giurisprudenziale da questa corte condiviso (cfr. Cass. 24 aprile 2001, n. 6026), ha ritenuto che, in virtù della chiamata in causa, la domanda attorea si fosse implicitamente estesa nei confronti del terzo DI, dal convenuto indicato come unico responsabile.
Nè rileva che l'attore, prima dell'instaurazione del giudizio, fosse eventualmente a conoscenza della condotta illecita del DI, poiché, per escludere la volontà dell'attore di estendere la domanda nei confronti del chiamato in causa, non bisogna aver riguardo al momento della proposizione della domanda nei confronti del convenuto, bensì a quello, successivo, della chiamata in causa, che può indurlo a modificare la strategia processuale in un primo tempo scelta. E, nel caso in esame, non risulta, con riferimento a tale momento processuale, una volontà dell'attore contraria all'estensione della domanda nei confronti del terzo. Non può, infine, condividersi l'assunto del ricorrente, che vuole limitare, anche sotto il profilo sostanziale, la responsabilità per i danni al soggetto che è proprietario dell'immobile beneficiario della violazione delle distanze legali, essendo evidente che tale responsabilità, di natura processuale, può essere ascritta anche all'autore delle opere realizzate in violazione delle distanze legali.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa interpretazione dell'art. 873 cod. civ., in relazione alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Massa e della successiva normativa urbanistica;
violazione dell'art. 2735 cod. civ., travisamento dei fatti e carente motivazione.
All'uopo, ricorda l'insegnamento giurisprudenziale che fissa il momento rilevanti: ai fini dell'accertamento dell'illegittimità di un'opera, in caso di successione di norme urbanistiche, all'epoca in cui il manufatto assume consistenza tale da essere considerato completo nei suoi elementi essenziali.
Da tale principio, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si discosta quando si limita ad accertare che l'ultimazione delle tettoie avvenne nel 1981. Essa, peraltro, farebbe erronea applicazione dell'art. 2735 cod. civ., attribuendo valore confessorio alla dichiarazione resa da esso ricorrente ai fini del conseguimento del condono edilizio, dichiarazione che, invece, per la specificità dello scopo cui tende, dev'essere considerata priva della consapevolezza e volontà, nel dichiarante, di porre in essere un'attenzione della verità dei fatti utilizzabili dalle parti sui rapporti contrattuali.
Nel caso in esame, precisa il ricorrente, il tecnico compilatore della domanda di condono aveva solo interesse a collocare l'ultimazione dei lavori entro determinate fasce temporali e, tra il 1980 ed il 1982 nulla poteva cambiare, trattandosi della medesima fascia.
Col terzo motivo, esaminabile congiuntamente al secondo, perché attinente anch'esso alla data della violazione delle norme urbanistiche, il ricorrente lamenta erronea e falsa interpretazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dei principi generali in tema di prove, errore di fatto e travisamento delle risultanze istruttorie, omessa e carente motivazione circa un punto essenziale della controversia.
Denuncia che, nell'esternare il convincimento che le risultanze processuali escludessero la preesistenza delle due tettoie rispetto alla data d'inizio della locazione del DI, la corte territoriale si sia limitata a valorizzare la deposizione del teste DEla TO, secondo cui, al più, preesisteva una sola tettoia, omettendo del tutto di esporre l'iter logico-giuridico in esito al quale è pervenuta a tale convincimento e di esaminare le deposizioni testimoniali, compresa quella resa dal DEla TO, che portavano ad un diverso convincimento.
Le censure sono infondate.
La corte di merito, facendo corretta applicazione del suo potere di privilegiare, tra più fonti di prova, quelle ritenute più attendibili, ha ritenuto di porre a fondamento del proprio convincimento la deposizione del teste DEla TO e la dichiarazione resa dallo stesso ricorrente in sede di domanda di condono, dalle quali emergeva che la realizzazione delle due tettoie era stata ultimata nell'anno 1981, nel corso del rapporto di locazione I.A.C.P. DI, e che prima dell'inizio di tale rapporto le attuali tettoie non esistevano, al massimo dovendosi ritenere esistente una sola tettoia, peraltro ben diversa per struttura, materiali e dimensioni.
Quanto alla dichiarazione resa dal DI, valorizzata unitamente alla deposizione testimoniale del DEla TO, è evidente che, trattandosi di confessione stragiudiziale resa a un terzo, essa è stata liberamente apprezzata dal giudice d'appello, il quale, peraltro, rimarcando le conseguenze penali di un'eventuale falsità della dichiarazione, ha dato ulteriore contezza delle ragioni, comunque non censurabili in questa sede, che hanno portato il suo libero apprezzamento ad attribuire significato confessorio a quella dichiarazione.
La deposizione del teste DEla TO, che il ricorrente vuole utilizzare in senso contrario, riportandone solo una parte, è stata correttamente valutata nella sua interezza e valorizzata come prova utile alla tesi attorea.
Peraltro, risultano esaminate, sia pur non dettagliatamente, le altre deposizioni testimoniali ed il giudizio di sintesi che di esse da la Corte d'Appello è che quanto emerge dalle già menzionate fonti di prova non ne risulta smentito.
Pertanto, contrariamente a quanto si sostiene dal ricorrente, il percorso logico seguito per pervenire al suesposte convincimento risulta chiaramente espresso, con la motivata valutazione delle fonti di prova ritenute attendibili e probanti.
Ciò sarebbe stato sufficiente ad assolvere al dovere di motivazione cui è tenuto il giudice di merito in tema di valutazione delle prove, ma, come si è detto, nel caso in esame il giudice d'appello è andato oltre, valutando, sia pure con motivazione di sintesi, anche le altre fonti di prova.
Ciò posto, risulta evidente che, una volta correttamente esclusa la preesistenza delle due attuali tettoie, non v'era ragione di verificare se - prima del 1981, quando la loro realizzazione fu ultimata, esse preesistevano nei loro elementi essenziali. Col quarto motivo il ricorrente denuncia omessa e carente motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 342 cod. proc. civ., travisamento dei fatti e mancato esame di un punto essenziale della controversia, osservando che, nel ritenere, nella specie, esistente in re ipsa il danno, la sentenza impugnata incorre in errore, perché, non essendo stata richiesta la sola condanna generica al risarcimento del danno, l'attore avrebbe dovuto provare il danno che assumeva di aver subito a causa della realizzazione a distanza illegale delle tettoie.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, la censura sull'an doveva essere ritenuta comprensiva della censura sul quantum, poiché la contestazione sul primo aspetto si estende automaticamente al secondo.
Entrambe le censure nelle quali il motivo si articola sono infondate. Quanto alla prova del danno, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione del condiviso principio, affermato da questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, sent. 25 settembre 1999, n. 10600; sent. 7 marzo 2002, n. 3341), che esclude la necessità, in caso di accertata violazione di norme sulle distanze legali, di una specifica prova del danno sul rilievo che tale violazione determina de facto un asservimento del fondo vicino e che, pertanto, il danno va ravvisato nella creazione di tale illegittimo asservimento.
In ordine alla seconda censura, ritiene la, Corte che il giudice d'appello, escludendo la possibilità di censurare la determinazione del quantum operata dal primo giudice, abbia rispettato i limiti del giudizio d'appello, che sono segnati dai motivi di impugnazione, i quali possono ritenersi estesi a ogni questione logicamente e giuridicamente connessa, come necessario antecedente, al motivo proposto, non anche ad altre questioni, che, pur essendo logicamente subordinate rispetto a quella posta col motivo formulato, possono essere indifferentemente poste o non poste ad oggetto del gravame, a seconda del concreto interesse della parte impugnante. Nel caso in esame, pertanto, la limitazione del motivo di appello, nella sua formale espressione, alla questione dell'esistenza del danno ha correttamente indotto la corte territoriale ad escludere che l'effetto devolutivo del gravame potesse estendersi alla questione del quantum, essendo logico ritenere che l'appellante considerasse erronea solo la condanna al risarcimento, non avendo censure da svolgere con riferimento al quantum.
Col quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 245 e 244 cod. proc. civ., nonché per omesso esame di un punto essenziale della controversia e per omessa e carente motivazione.
All'uopo, si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in appello, osservando che nessuna norma del previgente codice di rito prevedeva preclusioni sull'ammissibilità dei mezzi di prova sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e che il nome di un teste (il geom. Rolando Alberti) era stato da lui indicato.
Peraltro, aggiunge il ricorrente, sia l'interrogatorio formale sia la prova per testi erano rilevanti ai fini della decisione e l'interrogatorio formale non poteva essere ritenuto inammissibile per essere già state espletate prove testimoniali.
La censura è inammissibile per l'assorbente ragione che, in violazione del principio dell'autosufficienza od autonomia del ricorso, in esso non sono riportati i capitoli sui quali dovrebbe vertere la prova per interpello e quella per testi.
Comunque, la sentenza impugnata fonda il rigetto delle richieste istruttorie in primo luogo sulla valutazione delle già acquisite risultanze probatorie ("La soluzione della causa come sopra delineata comporta il rigetto delle istanze istruttorie..."), in tal modo facendo puntuale applicazione del principio giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità dell'interrogatorio formale quando risulti contrastante con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio (cfr. Cass., 15 gennaio 2002, n. 381). Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1750,00, di cui euro 250,00 per esborsi ed euro 1500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004