Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14746 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
re e h o l o REPUBBLICA ITALIANA C 147-46 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMADI ZION Oggetto S Sentenza E Giudice di pace Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19674/99 Presidente Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.34400 - Consigliere Dott. Fabio MAZZA -© Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Ud. 20/02/02Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso 10 studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO IESU, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LLOYD NAZIONALE s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo Commissario liquidatore avv. Carlo Nicolò, elettivamente domiciliata in ROMA VLE PARIOLI 76, presso lo studio 2002 dell'avvocato MAURIZIO LIBERATI, che la difende 482 unitamente all'avvocato FULVIO PIEZZI, giusta delega in 1 atti;
- controricorrente de nonchè
contro
GENERALI ASSICURAZIONI, IO CAROLINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 640/98 del Giudice di pace di MARANO DI NAPOLI, EMESSA IL 29/6/98, depositata il 09/10/98; rg.3747/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato MAURIZIO LIBERATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per 1 l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO der Con atto di citazione notificato in data 6.11, 31.10 e 4.11.1996 CA NI conveniva dinanzi al Giudice di pace di Marano il Lloyd Nazionale Ass.ni spa in 1.c.a., in persona del commissario liquidatore, le Generali Ass.ni spa, impresa designata F.G.V.S, non- ché UC CA, affinchè fossero condannati in solido, la prima quale responsabile civile per la cir- colazione dell'auto tg. FE/248293 e la UC quale proprietaria di detta autovettura, al risarcimento dei 2 danni ammontanti a L.
2.500.000 subiti dall'auto tg. NA/P69190 di proprietà di esso CA in occasione del sinistro verificatosi in data 9.5.1991 in Giuglia- no. Si costituiva il solo Lloyd Nazionale, impugnando sotto vari profili la domanda, nonché eccependo la pre- scrizione del diritto azionato. Con sentenza del 29.6.1998 l'adito giudice rigetta- va la domanda, sul rilievo che l'attore non aveva supe- rato l'eccezione di prescrizione. Avverso tale sentenza il CA ha proposto ri- corso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, col quale denuncia violazione e falsa applica- zione di norme di diritto ed omessa motivazione circa Ни un punto della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2712 c.c. e 2947 c.c.), ovvero in ordine alla idoneità della documentazione prodotta a interrompere la prescrizione del diritto azionato. Re- siste il Lloyd Nazionale spa in 1.c.a. con controricor- so, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ri- corso a norma del combinato disposto degli artt. 113 ult. co. e 339 ult. co. c.p.c. Le altre intimate Gene- rali Ass.ni spa, impresa designata, e UC Caroli- na non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 L'eccezione di inammissibilità del ricorso, propo- sta dal resistente, è fondata. Pacifico che il Giudice di pace, ex art. 113 comma 2 c.p.c., nel testo modificato, decide secondo equità le cause il cui valore non ecceda lire due milioni, e che solo contro di esse è direttamente ammesso ricorso per cassazione, nella specie, come emerge dalla narra- tiva della sentenza impugnata e come riscontrato dall'esame diretto dell'atto di citazione -consentito in questa sede per il tipo di vizio denunciato-, il CA (attuale ricorrente) ha chiesto per i danni subiti la somma di L. 2.500.000 [mentre -e non può es- sere invero presa in considerazione- nelle conclusioni der come riportate nel ricorso per cassazione tale somma è indicata in L. 2.000.000]. E' dunque palese che, non avendo il Giudice di pace di Marano di Napoli deciso secondo equità, ma secondo gli ordinari criteri di competenza, rigettando la do- manda, il CA avrebbe dovuto far valere, ai sen- si dell'art. 339 c.p.c., davanti al Tribunale di Napoli le doglianze che qui occupano. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del resistente Lloyd Nazionale spa in 1.c. come da di- spositivo, sono a carico del soccombente ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna il ricorrente alle spese del giudizio di Cassa- zione in favore del Lloyd Nazionale spa in 1.c.a., li- quidate in € 66,66 ; oltre € 500/00 (cinquecento) per onorari. Così deciso, il 20.2.2002, nella Camera di Consi- glio. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Sonato Calabrese Vitoris fuis IL CANCELIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 17101:02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 5