Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 381
CASS
Sentenza 15 gennaio 2002

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La statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ne' in tale ipotesi può ritenersi omesso l'obbligatorio tentativo di conciliazione, ex art. 46, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, posto che, al suddetto fine, oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venir meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite; analogamente, deve escludersi che il tentativo di conciliazione - possa ritenersi come mai esperito o non ritualmente esperito solo perché, fermi il "petitum" e la causa "petendi" della pretesa, sia stata indicata, in giudizio, una data di cessazione del rapporto diversa e successiva rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo e di cui al tentativo di conciliazione.

Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabile in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio.

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  • 1Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 381
Data del deposito : 15 gennaio 2002

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