Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 2
La statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ne' in tale ipotesi può ritenersi omesso l'obbligatorio tentativo di conciliazione, ex art. 46, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, posto che, al suddetto fine, oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venir meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite; analogamente, deve escludersi che il tentativo di conciliazione - possa ritenersi come mai esperito o non ritualmente esperito solo perché, fermi il "petitum" e la causa "petendi" della pretesa, sia stata indicata, in giudizio, una data di cessazione del rapporto diversa e successiva rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo e di cui al tentativo di conciliazione.
Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabile in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio.
Commentario • 1
- 1. Edilizia e urbanistica: illegittima la giurisdizione esclusiva su tutta la materiaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FO, elettivamente domiciliato in Roma, largo Generale Gonzaga n. 2, presso l'avv. Alessandro Pazzaglia, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Massimo Nicolini, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA MA DE;
LA MA IA;
LA FO;
LA SA
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione specializzata agraria, n. 1712/98 del 3 novembre 1997 - 12 giugno 1998 (R.G.1750/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Massimo Nicolini per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7 dicembre 1995 LA MA DE, MA IA, FO e SA, premesso di essere comproprietari in Gravellona Lomellina di un fondo rustico della estensione di circa p.m. 895 condotto in affitto da LA FO, chiedevano che il tribunale di Vigevano, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con LA FO, dichiarasse cessato il contratto di affitto inter partes alla data del 6 maggio 1997, con condanna al rilascio per il successivo 11 novembre 1997.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa domanda eccependo la improcedibilità della azione per difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nel merito il convenuto, dato atto che non esisteva tra le parti alcun dissenso in ordine alla cessazione del rapporto alla data dell'11 novembre 1997 chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio diritto sia alla indennità di cui all'art. 17 della l. 3 maggio 1982, n. 203 per migliorie, addizioni e trasformazioni apportate al fondo per lire 159.730.000 sia alla ripetizione dei canoni (versati per complessive lire 636.635.302) risultanti in eccedenza rispetto ai limiti di legge. Con sentenza 5 maggio 1997 l'adita sezione da un lato, rigettava le domande riconvenzionali, dichiarando decaduto il convenuto dai capitoli di prova 1 e 2 dell'atto di costituzione in giudizio (capitoli ammessi con ordinanza 12 aprile 1996), dall'altro, condannava il convenuto al rilascio del fondo per la data del 10 novembre 1997, ritenuta la scadenza del contratto per il 6 maggio 1997.
Gravata tale pronunzia dal soccombente LA FO, la corte di appello di Milano, sezione specializzata agraria, con sentenza 3 novembre 1997 - 12 giugno 1998 rigettava l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. Precisato che in occasione del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale della agricoltura si era discusso sia della data di scadenza del contratto (sussistendo controversia tra le parti se il contratto avrebbe avuto scadenza al 10 novembre 1995 o, piuttosto al 10 novembre 1997), nonché dei miglioramenti apportati al fondo e dei canoni pretesamente pagati oltre la misura legale, la corte di appello di Milano, sezione specializzata agraria, ha, in primis, escluso sussistesse violazione dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Quanto ai miglioramenti la domanda è stata disattesa da quei giudici perché eseguiti in assenza di ogni procedura autorizzativa amministrativa e senza sussistesse alcun accordo tra le parti, anteriormente all'esecuzione delle opere, atteso che ai fini del diritto all'indennità per miglioramenti non è sufficiente la sola scienza e mancanza di opposizione del locatore medesimo e tenuto, presente, altresì, che comunque i capitoli di prova al riguardo dedotti erano inammissibili per la loro estrema genericità. In merito infine, alla domanda di restituzione dei canoni ultralegali la stessa è stata rigettata per carenza di prova sulla somme corrisposte in eccedenza, rispetto ai canoni di legge. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, LA FO.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati LA MA DE, MA IA, FO e SA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.", nonché "contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c." censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso la violazione, da parte dei giudici di primo grado, dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. In realtà, si osserva, deve esistere coincidenza, tra la domanda proposta in sede amministrativa e quella formulata in giudizio, mentre nella specie tale coincidenza non esiste, atteso che innanzi all'Ispettorato dell'agricoltura i concedenti avevano chiesto fosse accertato che il contratto sarebbe cessato al 10 novembre 1995, mentre in sede giudiziaria avevano indicato, sempre quale data di cessazione del rapporto, quella del 10 novembre 1997, appunto in violazione della ricordata disposizione di legge.
2. La censura è infondata.
2. 1. Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (cfr., al riguardo, ad esempio, Cass. 21 ottobre 1997, n. 10322, nonché Cass. 28 gennaio 2000, n. 962). Pacifico quanto precede e non controverso che sia in sede stragiudiziale che innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Vigevano i concedenti hanno proposto la stessa domanda, cioè la declaratoria di cessazione del contratto d'affitto per la sua naturale scadenza (evidentemente ai sensi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203), è palese che è totalmente irrilevante che nella convocazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982 fosse indicata, quale data di cessazione, del rapporto una data (10 novembre 1995) diversa, rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo (11 novembre 1997).
Si osserva, infatti, che se non integra violazione del principio di corrispondenza della pronunzia giudiziale alla richiesta delle parti la statuizione di rilascio di un fondo agricolo per una data, successiva a quella indicata dall'attore, individuata dal giudice in base all'esatto accertamento dell'epoca di inizio del rapporto agrario, a maggior ragione non può ritenersi omesso il tentativo obbligatorio di conciliazione, ex art. 46, comma 1, l. 3 maggio 1982 n. 203, qualora la domanda sia accolta, dal giudice, per una data diversa da quella indicata in tale occasione.
Al suddetto fine - infatti - oggetto di preventiva comunicazione è la domanda nella formulazione che essa avrà in giudizio, onde ogni diversa implicazione processuale della stessa non importa il venire meno della validità dell'esperito tentativo di composizione della lite (Cass. 10 febbraio 1998, n. 1349). Analogamente deve escludersi che il tentativo debba ritenersi, come invocato dagli attuali ricorrenti, mai esperito (o non ritualmente esperito) solo perché - fermi il petitum e la causa petendi della pretesa - sia stata indicata, in giudizio, una data diversa, e successiva, rispetto a quella di cui al tentativo di conciliazione. 2. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede, il motivo è infondato anche sotto altro, concorrente, profilo. Perché, in particolare, sorga l'onere di far precedere l'azione giudiziaria da un nuovo tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 non è sufficiente che comunque, formalmente, si proponga una domanda riconvenzionale, o una pretesa diversa, rispetto a quella fatta valere nell'originario tentativo di conciliazione, ma è indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliato l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda.
Occorre, in altri termini, che la nuova domanda, non formulata in sede amministrativa, investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (Cass., 27 aprile 1995, n. 4651). La necessità del previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, in altri termini, sussiste anche per le domande in tema di contratti agrari proposte in via alternativa o subordinata dall'attore, o in via riconvenzionale dal convenuto, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia esperito la procedura in questione ovvero il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella procedura, sperimentata dall'attore (Cass., 8 agosto 1995, n. 8685, nonché, Cass. 8 giugno 1999 n. 5613, specie in motivazione). Applicando i principi che precedono al caso di specie, si osserva che è pacifico, tra le parti, che in sede di tentativo di conciliazione la parte intimata, nel resistere alle pretese dei concedenti, aveva eccepito espressamente che il contratto sarebbe cessato al 10 novembre 1997.
È palese, pertanto, che anche in ordine a tale aspetto della controversia si era già svolto, in sede stragiudiziale, il confronto tra le parti (che non avevano in quella occasione formalizzato alcun accordo), e che, pertanto, non sussisteva alcun onere, a carico dei concedenti, di esperire un nuovo tentativo di conciliazione per far valere una conclusione (la cessazione del rapporto alla data del 10 novembre 1997) che la stessa controparte aveva fatto propria in sede di tentativo di conciliazione .
3. Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c." nonché "violazione dell'art. 14, secondo comma, legge 11 febbraio 1971 n.11, in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c." censura la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda diretta al conseguimento della indennità di cui all'art. 17, della l. 3 maggio 1982, n. 203, assumendo che i mezzi di prova dedotti erano generici e inammissibili ed escludendo, altresì, la azionabilità dei poteri istruttori di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c.
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto diversi, concorrenti, profili.
4. 1. I giudici del merito hanno ritenuto la inammissibilità - attesa la loro estrema genericità - delle prove dedotte dall'appellante, al fine di dimostrare l'esecuzione di opere di migliorie del fondo oggetto di controversia, sotto due, concorrenti, profili.
Hanno, infatti, osservato quei giudici, in primo luogo, che le prove articolate si concretavano in una mera elencazione di opere eseguite in tempi diversi, senza un distinguo tra opere strettamente familiari e non, assentite prima e quelle, invece (pretesamente assentite) dopo l'esecuzione e senza alcun accenno ad informazione alla proprietà.
I detti capitoli di prova, hanno ancora evidenziato quei giudici, sono inammissibili anche tenuta presente la mancanza di qualsivoglia riferimento a tempi, luoghi, e persone espressesi, secondo quel che si pretende, favorevolmente circa le opere, con conseguente anche difficoltà estrema, se non impossibilità della controprova. Pacifico quanto sopra si osserva che parte ricorrente mentre denunzia alcune considerazioni svolte nella prima parte della motivazione [in particolare quanto alla irrilevanza, al fine della definizione della lite, della contrapposizione tra opere strettamente familiari e opere che tali non sono e in merito alla ultroneità e, quindi, irrilevanza, al fine del decidere, del riferimento alla "successiva approvazione" da parte dei concedenti delle opere eseguite, contenuto nel capitolo sei] nulla deduce con riguardo alle pur puntuali e convincenti considerazioni svolte nella seconda parte, in particolare in merito alla estrema difficoltà se non impossibilità, per gli avversari, di articolare prove contrarie a fronte della estrema genericità delle deduzioni relative all'assenso pretesamente dato dai locatori prima della esecuzione di ciascun intervento.
È evidente, pertanto, già sotto questo profilo, la inammissibilità della deduzione.
Non può, infatti, al riguardo non ribadirsi, in conformità a un indirizzo giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, che in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la omessa, specifica impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. 18 luglio 2000, n. 9449; Cass. 24 novembre 1998, n. 11902). 4. 2. In secondo luogo, anche a prescindere dalle pur assorbenti considerazioni svolte sopra non può non convenirsi con i giudici del merito, allorché questi hanno ritenuto inammissibile la prova sotto il diverso profilo (in alcun modo censurato dal ricorrente, come osservato sopra) che la mancanza di qualsivoglia riferimento a tempi, luoghi e persone espressesi favorevolmente circa le opere, rendeva estremamente difficile, se non impossibile, per la controparte, la deduzione di idonea prova contraria. In particolare, per il rispetto del principio del contraddittorio - e della stessa difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.- la prova per testi deve essere dedotta in modo tale da consentire alla controparte di fornire adeguata prova contraria.
Nella specie - per
contro
- l'attuale ricorrente ha chiesto di provare che "tra le annate agrarie 1965-66 e 1995 -96" (id est nell'arco di trenta anni)(cfr. cap. 3 delle deduzioni trascritte in ricorso) esso concludente "ed i suoi danti causa" (non nominativamente indicati, e senza alcuna precisazione circa la data e il titolo in forza del quale si è avuta successione nel rapporto) avrebbero eseguito i lavori precisati in atti informando "preventivamente i locatori dell'intenzione di eseguire gli interventi ... ricevendone sempre il preventivo assenso", senza in alcun modo precisare con quali locatori, in quali circostanze, e alla presenza di quali testimoni, si sarebbero perfezionati detti accordi.
Pacifico quanto sopra e non controverso che nel corso della annata agraria 1995 - 96 concedenti del fondo oggetto di causa erano LA MA DE, LA MA IA, LA FO e LA SA, è palese, pur ammesso - ma la circostanza appare scarsamente verosimile - che i predetti abbiano avuto la qualità di concedenti ininterrottamente dall'inizio della annata agraria 1965 - 66, è palese che - appunto allo scopo di consentire la prova contraria - l'attuale ricorrente non poteva non dedurre in quali circostanze di tempo e di luogo vennero - preventivamente - assentite le singole opere di cui si discute e, in particolare in che modo queste furono concordate con "tutti" i concedenti come si deduce.
5. Sempre al riguardo del secondo motivo di ricorso, e in merito alla doglianza relativa alla circostanza che bene poteva - al fine dell'accertamento del buon diritto di esso concludente a conseguire le indennità di cui si discute - il giudice del merito avvalersi dei poteri di ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., osserva la Corte che la deduzione è, per un verso inammissibile, per altro, totalmente infondata.
5. 1. Quanto al primo profilo (inammissibilità della censura) si osserva che l'art. 437 c.p.c., nel prevedere che il giudice del lavoro in sede di appello può ammettere, anche d'ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce a detto giudice un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, con la conseguenza che, anche nel caso in cui risulti omessa una espressa motivazione in ordine alla mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, non ricorre il vizio di omesso esame, dovendosi ritenere che il silenzio sul punto si configuri come implicita negazione della indispensabilità di tali mezzi istruttori (Cass. 2 ottobre 1999, n. 10960). In altri termini, nel rito del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio involge un giudizio di mera opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. 27 settembre 1999, n. 10658). 5. 2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che, comunque, nel rito del lavoro, l'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio, ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c., incontra un duplice limite, poiché, da una parte,
deve rispettare il principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, deve rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, sicché - in sostanza - la norma dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa (Cass. 6 luglio 2000, n. 9034, resa in una fattispecie sotto diversi aspetti analoga alla presente).
Certo quanto sopra si osserva che i giudici del merito hanno, nella specie, adeguatamente motivato il rifiuto del ricorso all'art. 421 c.p.c. evidenziando che la citata disposizione richiede pur sempre l'acquisizione agli atti di dati seri atti a far superare l'incertezza sui fatti costitutivi del diritto.
Sussistendo, nella specie assoluta incertezza circa un fatto costitutivo essenziale al fine del decidere, quale la prova circa l'intervenuto accordo, tra le parti legittimate, diretto a consentire l'esecuzione dei singoli interventi con previsione del rimborso delle somme anticipate dal conduttore, è palese che non vi era neppure in tesi alcuna possibilità per sopperire, d'ufficio alla lacuna in questione.
6. Con il terzo, e ultimo, motivo il ricorrente denunzia, ancora "insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.", nonché "violazione dell'art. 28, legge n. 11 del 1971 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Osserva al riguardo il ricorrente che esso concludente "ha chiesto di provare di avere corrisposto nel periodo compreso tra le annate agrarie 1965-66 e 1995-96 canoni di affitto per la complessiva somma di lire 395.418.889, precisando nel ricorso l'entità del canone per ciascuna annata agraria".
"La corte di merito - prosegue il ricorrente - ha rigettato l'istanza istruttoria affermando che il ricorrente avrebbe dovuto indicare anche le assunte eccedenze, risultanti dalla differenza tra le somme versate e il canone massimo tabellare".
In ogni modo, evidenzia ancora il ricorrente i giudici del merito dovevano avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 421 c.p.c. e non potevano non dare ingresso, come hanno fatto, alla prova per interrogatorio formale su quegli stessi capitoli.
7. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 7. 1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., dell'art. 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11 (sul diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto ai livelli massimi di equità stabiliti nelle tabelle provinciali) la censura è manifestamente inammissibile.
Si ricava, in particolare, dal combinato disposto di cui agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., che perché si abbia utile (id est ammissibile) prospettazione di un vizio della sentenza gravata rilevante in sede di legittimità per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" è indispensabile che la parte ricorrente oltre a affermare che la sentenza dei giudici del merito è censurabile sotto tale profilo, indicando la norma (o le norme) di legge violate o falsamente applicate, precisi - da una parte - quale sia, in concreto, la interpretazione data dai giudici a quibus di quel dato normativo, dall'altra, quale la "corretta" lettura di quella stessa disposizione, specie alla luce della interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (o di merito) e dalla dottrina.
Totalmente prescindendo da quanto precede, per contro, nella specie l'attuale ricorrente, pur denunziando la violazione della ricordata norma di legge (art. 28, legge 11 febbraio 1971, n.11) omette qualsiasi altra indicazione al riguardo così non consentendo a questa Corte di procedere alle indagini del caso al fine di verificare se sussista, o meno, la dedotta violazione.
7.2. Quanto agli ulteriori profili di censura, si osserva che, come assolutamente pacifico in causa (cfr., al riguardo, sentenza impugnata, pag. 8, nonché ricorso introduttivo pag. 4) i primi giudici, con ordinanza 12 aprile 1996 avevano dato ingresso alla prova dedotta dall'attuale ricorrente con i capitoli 1 e 2, diretti, appunto, a provare gli avvenuti pagamenti ultracanone eseguiti dal conduttore.
I detti giudici, peraltro, hanno dichiarato - con ordinanza 14 marzo 1997, le cui conclusioni sono state ribadite in sede di decisione della causa - il convenuto decaduto dalle prove, per non avere citato i testimoni per l'udienza fissata per l'espletamento della prova stessa.
Certo quanto sopra si osserva che in grado di appello l'attuale ricorrente aveva chiesto, da un lato, la revoca del provvedimento dichiarativo della decadenza della prova, contenuto in sentenza, dall'altro, la ammissione di quelle stesse prove, già ammesse e per le quali era intervenuta decadenza, anche se con una formulazione parzialmente diversa (cfr., al riguardo, ammissioni dello stesso ricorrente a p. 13 - 14 del ricorso).
7. 3. I giudici del merito, esaminata la "pretesa revoca della decadenza della prova orale richiamata in primo grado" l'hanno disattesa, tra l'altro, perché "secondo il codice di procedura civile avrebbe dovuto essere richiesta nello stesso primo grado,
prima della doglianza in questa sede".
Tale statuizione della pronunzia impugnata non risulta in alcun modo investita di censura con il ricorso per cassazione e deve, pertanto, al momento ritenersi coperta da giudicato.
7. 4. Pacifico quanto sopra è palese che la prova orale, dedotta in appello dall'attuale ricorrente mediante nuova formulazione dei capitoli già ammessi nel precedente grado (e sui quali vi era stata pronunzia di decadenza) non poteva trovare ingresso in causa non solo per i motivi indicati nella pronunzia impugnata (e oggetto di censura da parte del ricorrente), ma anche - e ante omnia - in applicazione del principio di diritto, assolutamente pacifico in forza del quale la prova testimoniale ritenuta inammissibile in primo grado per essere la parte incorsa in decadenza non può essere riproposta in appello, sia pure con le opportune integrazioni, in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure in modo non conforme a legge (Cass. 9 novembre 2000, n. 14598). Sempre al riguardo deve ribadirsi - infatti - che nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro possono essere ammessi anche i mezzi di prova non nuovi, perché già dedotti in primo grado, che per qualsiasi ragione non siano stati ammessi dal primo giudice, o che, dopo essere stati ammessi, non siano stati acquisiti, solo a condizione che le parti non siano incorse in decadenza (Tra le tantissime, in tale senso, Cass. 17 agosto 2000, n. 10902; Cass. 23 marzo 1999, n. 2756, nonché con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente nella quale la parte istante era stata dichiarata decaduta dalla prova ai sensi dell'art. 208 c.p.c., Cass. 12 luglio 1995, n. 7611).
Così corretta la motivazione della sentenza di appello sul punto (cfr. art. 384, comma 2, c.p.c.) è palese che la sentenza gravata non merita le censure mosse al riguardo dal ricorrente, essendo conforme a diritto il dispositivo adottato.
7. 5. Esattamente e correttamente, inoltre, i giudici del merito non si sono, sul punto, avvalsi dei poteri istruttori di ufficio, di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., certo essendo che il giudice di appello non può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova in ordine ai quali si sia verificata, per una delle parti, decadenza nel pregresso grado di giudizio (Cass. 11 febbraio 1995, n. 1509. Sempre nel senso che la mancata comparizione della parte e dei testi all'udienza di discussione è sanzionata, ai sensi dell'art. 208 c.p.c. applicabile anche al rito del lavoro, dalla decadenza dalla prova testimoniale, ne' la prova relativa può essere ammessa ex art. 437 c.p.c. in appello, trattandosi di prova già richiesta e quindi non consentita in rispetto del principio di infrazionabilità e unicità della prova testimoniale, Cass. 24 maggio 1986, n. 3507). 7. 6. Quanto, da ultimo, alla omessa ammissione, sulle stesse circostanze di cui sopra, dell'interrogatorio formale delle controparti, si osserva che l'interrogatorio formale, come qualsiasi altro mezzo di prova, non si sottrae al principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad ammettere ed a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalla parte, quando ritenga sufficientemente istruito il processo (Cass. 11 ottobre 1997, n. 9881). L'interrogatorio formale - in altri termini - essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio (Cass. 23 giugno 2000, n. 8544; Cass. 9 maggio 1996, n. 4370). Certo quanto sopra deve ritenersi che il giudice del merito, nell'esercizio delle sue discrezionali attribuzioni, non sindacabile in questa sede di legittimità, abbia ritenuto il dedotto interrogatorio, alla luce di tutte le altre risultanze di causa, dilatorio e defatigatorio.
8. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 11 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2002