Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 2
In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.
Le prescrizioni in tema di distacchi delle costruzioni dalle strade di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non rientrando fra quelle concernenti le distanze nelle costruzioni richiamate nel comma secondo dell'art. 872 cod. civ., non conferiscono al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la demolizione dell'opera realizzata in violazione di esse, ma gli consente di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta violazione, se tale danno risulti concretamente provato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
M र REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL3 34 1 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE (1)InuZE, LegaLI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: HELLE COSTRUZIONI Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 16930/99 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - 19868/99 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. 77-21 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 870 Consigliere - Dott. Vincenzo MAZ ZACANE - Rel. Consigliere Ud. 08/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti €13.10 7 MAR. 2002 DE EN PIETRO CO, elettivamente domiciliato il IL CANCELLIERE in ROMA PIAZZA DI PIETRA 63, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ENZO MARIA MARENGHI, che lo difende, dell'avvocato Richiesta copia studioapsopia dal Sig. Popla per diritti € 310 giusta delega in atti;
... MAR. 2002 ricorrente il IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DE EN ANTONETTA;
Richiesta copia_studio intimata dal Sig. GE per diritti € 310 il 7 MAR. 2002 e sul 2° ricorso n° 19868/99 proposto da: IL CANCELLIERE DE EN ANTONETTA, elettivamente domiciliata in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE **2001 ROMA PIAZZA CAVOUR, presso 1A CORTE di CASSAZIONE, Richiesta copia studio dal Sig.DHM .-1484 difesa dall'avvocato ENRICO GIGLIO, giusta del ega in 10 7 MAR. 2002per diritti -1- IL CANCELLIERE atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DE EN CO PIETRO;
- intimato avversO la sentenza n. 1443/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE;
udito l'Avvocato SATURNO Angelo, per delega dell'Avvocato MARENGHI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale il rigetto dell'incidentale; udito l'avvocato GIGLIO Enrico, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale, assorbito l'incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 10.2.1992 Ant onetta De EN conveniva dinanzi al Tribuna le di Avellino OM TR De EN espone ndo: -con atto di divisione per notaio Bellofiore stata assegnata all'istante la proprietà difuna era porzione di fabbricato sito in Mugnano del Cardinale, via Roma, mentre con il medesimo atto il germano LL era divenuto proprietario di un appezzamento di terreno confinante, tra l'altro, con il suddetto fabbricato, del quale egli aveva И DELLA ottenuto l'assegnazione alla residua porzione;
-nel rogito era stato convenuto che, qualora LL De EN avesse voluto realizzare costruzioni lungo il lato dell'appezzamento di terreno confinante con il fabbricato della sorella TO, avrebbe potuto appoggiare la costruzione al muro perimetrale, e quindi chiudere le vedute dirette ivi esistenti;
-con atto del 23.2.1988 LL De EN aveva venduto l'appezzamento suddetto al fratello OM TR De EN il quale, in virtù di una concessione edilizia illegittima, aveva eretto un fabbricato in violazione di numerose strumento urbanisticodisposizioni previste dallo 3 in vigore. TT De EN chiedeva quindi ch e il Tribunale, disapplicata la menzionata concessione edilizia e ritenuta inapplicabile la clausola contenuta nel rogito Bellofiore in quanto in contrasto con norme inderogabili quali quella della distanza minima di metri 8 prescritta dallo strumento urbanistico vigente, condannasse il convenuto alla demolizione dell'intero fabbricato ed al risarcimento dei danni. Si costitui✓ CA in giudizio OM TR De EN chiedendo il rigetto delle domande, sostenendo che la clausola sopra menzionata non poteva essere considerata illegittima per contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico, ALPROVATO essendo quest'ultimo stato appurato successivamente alla stipula del rogito Bellofiore. Con sentenza del 30.5.1997 l'adito Tribunale rigettava le domande attrici. Proposta impugnazione avverso tale pronuncia da parte di TT De EN cui resisteva OM TR De EN, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10.6.1999 accoglieva per quanto di ragione il gravame e, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava OM 4 TR De EN ad arretrare il proprio fabbricato ad una distanza non inferiore a metri 8 dall'edificio della controparte. La Corte territoriale, nell'esaminare la clausola contenuta nel rogito Bellofiore che prevedeva il diritto dell'appellato di realizzare costruzioni lungo il lato del suo appezzamento di terreno confinante con il fabbricato di proprietà della sorella TT e di appoggiarle al muro perimetrale di confine di tale fabbricato con eventuale chiusura di vedute dirette senza opposizione da parte dell'attualepossibilità di appellante, rilevava che la rinuncia di quest'ultima al diritto di veduta era stabilita soltanto nell'ipotesi di costruzione in appoggio o in aderenza mentre nella fattispecie il fabbricato eretto da OM TR De EN si arrestava a 30 centimetri dalla veduta, come si evinceva dai grafici allegati alla consulenza tecnica d'ufficio ed anche dalla lettura della perizia espletata nel processo penale instaurato nei confronti dell'appellato allegata al fascicolo dell'appel- lante;
conseguentemente, ritenuta la inoperatività della clausola menzionata, doveva concludersi che il fabbricato eretto da OM TR De EN 5 violava le norme in materia di distanze tra costruzioni, atteso che in base all'art. 2 delle norme edilizie particolari allegate al Progr amma di Fabbricazione, nella zona B, nella quale rientravano gli immobili di proprietà delle par ti, era prescritta in tutti casi la distanza minima di metri 8 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il giudice di appello riteneva poi assorbito il M secondo motivo di impugnazione, relativo al capo della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento danni, considerato che, all'esito della condanna dell'appellato all'arretramento del fabbricato in questione per metri 7,70, veniva meno la violazione dell'indice di frabbricabilità e di copertura;
neppure era invocabile la violazione delle distanze dal ciglio stradale, atteso che le prescrizioni in tema di distanze delle costruzioni dalle strade, in quanto dirette esclusivamente alla tutela di interessi generali relativi alla sicurezza della circolazione, non erano invocabili nei rapporti di vicinato. Per la cassazione di tale sentenza TR OM De EN ha proposto un ricorso basato 6. su di un unico articolato motivo;
res iste con controricorso TT De EN che ha proposto anche un ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. Procedendo quindi all'esame dell'unico motivo di ricorso principale, si rileva che in proposito TR OM De EN denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 872, 873, 874, 876, 877, 905 e 907 C.C., del Regolamento edilizio e del Piano di recupero di Mugnano del Cardinale;
carenza e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia;
nonché travisamento dei fatti. Il ricorrente principale lamenta l'erroneità del presupposto in base al quale il giudice di appello ha escluso l'applicabilità della clausola sopra menzionata contenuta nel rogito Bellofiore: invero, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, non sussiste alcuna distanza che separi i due fabbricati di rispettiva proprietà delle parti in causa, considerato che l'immobile dell'esponente era stato realizzato in aderenza. а 7 quello di proprietà di TT De EN, come era eme so dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio, mentre grafici di PROGETTO prospetto allegati a quest'ultima e richiamati dalla Corte territoriale, evidenziavano una apparente distanza di 30 centimetri tra i suddetti edifici a causa di un errore di progettista nella indicazione delle misure. Il ricorrente principale rileva quindi, sulla base della clausola inserito nel rogito Bellofiore, di aver acquisito il diritto di edificare un appoggio al fabbricato di proprietà della e dicontroparte chiudendo le vedute ivi esistenti, trasformare la parete finestrata cui appoggiare la propria costruzione in parete non finestrata;
pertanto, nella fattispecie non era configurabile una violazione del Regolamento edilizio di Mugnano del Cardinale per la zona B (nella quale sono compresi gli immobili di rispettiva proprietà delle parti in causa), che prescrive la distanza minima assoluta di metri 8 tra pareti finestrate, ovvero tra le facciate in cui sussistono delle vedute legittime. La censura è infondata. Invero il ricorrente principale tende а 8 prospettare una ricostruzione in fatto degli elementi di prova acquisiti al processo d iversa da quella operata dal giudice di appello ed a sé più trascurando il rilievo chefavorevole, la delle risultanze probatorie da parte valutazione del giudice di merito, rientrando nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo di un vizio di motivazione, e non allorchè venga semplicemente dedotto che l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice sia difforme da quello preteso dal ricorrente. Orbene nella fattispecie la Corte territoriale, FABBRICATO nel rilevare che il fallimento di proprietà dell'attuale ricorrente è situato a 30 centimetri dalla veduta presente nell'immobile di proprietà della controparte (cosicchè doveva escludersi l'operatività della clausola contenuta nel rogito Bellofiore, che prevedeva la possibilità di chiusura delle vedute esistenti nell'edificio appartenente ad TT De EN soltanto nella ipotesi di costruzione, da parte di LL De EN, in appoggio о in aderenza ad esso), ha indicato le fonti di tale convincimento, rappresentate dai grafici allegati alla consulenza 9 tecnica d'ufficio relativi alla "situazione attuale" (mentre il ricorrente lamenta e rroneamente che il giudice di appello avrebbe fondato il suo assunto su grafici di prospetto) ed alla "pianta piano terra" nonché dalla perizia espletata nel procedimento penale a suo tempo instaurato nei confronti di TR OM De EN. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale, quindi, non si è in presenza di una motivazione né insufficiente, che sussiste unicamente quando le argomentazioni offerte dal giudice di merito non consentano di ripercorrere 1'"iter" logico seguito;
né contraddittoria, che presuppone invece che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente con- trastanti in guisa da elidersi a vicenda e da precludere l'individuazione della "ratio decidendi"; al contrario la Corte di merito ha espresso congrua ed adeguata motivazione del proprio convincimento. appena il caso infine di rilevare l'inammissibilità di quella parte della censura che prospetta un travisamento dei fatti, essendo al riguardo esperibile soltanto il diverso rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 10 c.p.c.. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che TT De EN, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 871, 872, 873 e seguenti 2043, 2697 c.c. e del regolamento edilizio vigente del Comune di Mugnano del Cardinale nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamenta il rigetto da parte del giudice di appello della propria domanda di risarcimento danni. In proposito la De EN rileva, in ordine al fabbricato realizzato dalla contropart e, che l'accertata violazione delle norme del regolamento edilizio vigente del Comune di Mugnano del Cardinale in materia di distanze tr costruzioni a aveva legittimato la propria pretesa al risarcimento del danno in qualità di proprietaria dell'immobile confinante;
né d'altra parte può essere condiviso l'assunto del giudice di appello secondo cui tale pretesa restava assorbita dalla pronuncia relativa all'arretramento del suddetto fabbricato, posto che sarebbe stato invece necessario accertare se, fino al momento della cessazione della condotta antigiuridica, si fosse 11 : comunque verificato un danno per il soggetto dell'illecito; inoltre la ricorrente passivo incidentale lamenta che il giudice di appello avrebbe esaminato la domanda risarcitoria con esclusivo riferimento alle violazioni ulteriori rispetto a quelle in tema di distanze tra costruzioni, lasciando intendere, in contrasto con il disposto dell'art. 872 c.c. che al proprietario confinante spetti per queste ultime soltanto il diritto ad ottenere la riduzione in pristino. Infine la De EN censura l'ulteriore affermazione della Corte territoriale in ordine alla non risarcibilità in astratto del danno conseguente alla violazione delle norme in t ema di distacco delle costruzioni dalle strade in quanto in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 871 e 872 c.c.. Il motivo è fondato. Come più sopra esposto, la Corte territoriale, nell'esaminare la domanda di natura risarc itoria proposta dalla De EN, ha ritenuto assorbito il motivo di appello in proposito formulato in seguito pronuncia di condannaalla della controparte all'arretramento del fabbricato eretto in violazione della distanza di metri 8 dal f abbricato 12 antistante prescritta nella zona interessata dallo urbanistico locale, con conseguente strumento cessazione della violazione degli indici di f abbricabilità e di copertura. Tale statuizione prospetta quindi un rapporto di alternatività, per il privato che lamenti la violazione delle disposizioni in materia di distanze nelle costruzioni previste da regolamenti comunali, come tali integrativi delle norme al riguardo contenute nel codice civile, tra tutela in forma specifica e tutela risarcitoria, avendo ritenuto insussistente ogni ulteriore pregiudizio di natura patrimoniale per effetto dell'accordata riduzione in pristino;
anzi la Corte territoriale, rilevando che la menzionata pronuncia di condanna all'arretramento del suddetto fabbricato comportava il venir men o della violazione dell'indice di fabbricabilità e di quello di copertura, non ha esaminato specificamente il profilo risarcitorio DETTATE dedotte ininerente alla violazione delle norme materia di distanze tra costruzioni, ritenendo evidentemente non configurabile in astratto alcuna pretesa di tale natura una volta accordata la tutela ripristinatoria. Orbene tale convincimento è in contr asto con le 13 disposizioni di cui agli articoli 872 e 873 C.C., le quali prevedono per il proprietario confinante, nella ipotesi di violazione di norme integratrici di quelle contenute nel codice civile in m ateria di distanze nelle costruzioni (quali quelle prescritte nei regolamenti comunali), il diritto sia alla tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente alla insorgenza del suddetto illecito, sia a quella risarcitoria;
anzi a tale ultimo riguardo è opportuno richiamare l'orientamento di questa Corte secondo cui il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e di quelle integrative delle prime relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento del danno senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. 25.9.1999 n. 10600), rimesso in difetto di precise indicazioni della parte danneggiata, alla valutazione equitativa del giudice di merito (Cass. 20.3.1998 n. 2975). Né pertanto potrebbe sostenersi l'insussistenza un diritto del di proprietario confinante al risarcimento del danno sotto il profilo 14 dell'esclusione in concreto di alcun apprezzabile pregiudizio una volta cessata la situazione antigiuridica per effetto della accordata tutela ripristinatoria: un tale convincimento invero negherebbe il risarcimento del danno che già si è verificato quale immediata e diretta conseguenza dell'illecito (costituito appunto dalla realizzazione di una costruzione in violazione delle norme sopra richiamate) e che si protrae fino alla effettiva riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Infine neppure fondata l'ulteriore affermazione del giudice di appello in ordine alla ritenuta non risarcibilità del danno relativo alla violazione delle norme che prescrivo distacchi delle costruzioni dalle strade in quanto dirette esclusivamente alla tutela di interessi generali, come tali non invocabili nei rapporti tra PRIVATI . le norme ora richiamate, pur non Invero concernendo le distanze legali nelle costruzioni, DETTATE rientrano per sempre nell'ambito di quelle dedotte in materia di edilizia: l'inosservanza di tali norme pertanto non for certamente dar luogo a tutela in forma specifica, ma consente comunque a colui che abbia subito un danno in conseguenza di tale 15 violazione di esperire ai sensi dell'art. 872 secondo comma C.C. l'azione risarcitoria, che può trovare accoglimento solo se il danno risulti concretamente provato (Cass.
5.6.1998 n. 5514); pertanto il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di questa Corte dell'11.1.1989 n. 76 considerato che con tale pronuncia è irrilevante, (così come con quella successiva del 3.5.1993 n. 5114 sempre della Corte Suprema) si è escluso che le prescrizioni in tema di distacchi delle costruzioni dalle strade di cui all'art. 19 della legge 6.8.1967 n. 765, non rientrando tra quelle concernenti le distanze nelle costruzioni di cui all'art. 872 secondo comma C.C., conferiscono al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la demolizione dell'opera realizzata in violazione di esse, ma non si è negato il diritto di quest'ultimo а pretendere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta violazione. In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni esposte deve rigettarsi il ricorso principale, accogliersi quello incidentale e dichiarare assorbito il ricorso incidentale condizionato;
pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale 16 accolto, e la causa deve essere rinviata al altra sezione della Corte di Appello di Napoli che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e rinvia la causa anche in ordine alla pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma 1'8.11.2001. prordente Viuum Menawane estim Boutonn Franco J JOST 122.11 IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 51,65 18076 numc_ 0.7 MAR. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 20 MAG. 2002 Serie 4 al: 21405. versate € 180,76 (euro liNCOTANTA 16) p. Dirigento Area Serv (Dotted aria Grazia Dy 17 # Respons