Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3341
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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In materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

Le prescrizioni in tema di distacchi delle costruzioni dalle strade di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non rientrando fra quelle concernenti le distanze nelle costruzioni richiamate nel comma secondo dell'art. 872 cod. civ., non conferiscono al proprietario del fondo confinante il diritto di chiedere la demolizione dell'opera realizzata in violazione di esse, ma gli consente di richiedere il risarcimento del danno conseguente alla suddetta violazione, se tale danno risulti concretamente provato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3341
    Data del deposito : 7 marzo 2002

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