Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 3
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta "comunicazione"; per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1069 e dell'art. 1901 cod. civ., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.
Il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata e pertanto, l'attore rimasto soccombente in primo grado che non abbia proposto domanda nei confronti del chiamato non può formularla ex novo in appello. (Nella specie la Corte ha affermato che, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo, qualora quest'ultimo chiami in garanzia l'assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l'estensione della domanda nei confronti di quest'ultimo deve essere espressamente richiesta).
La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo casi di azione diretta contro l'assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore.
Commentari • 3
- 1. PRECLUSIONI: la domanda tardiva è rilevabile d'ufficio.Dott.Ssa Claudia Simonetti · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Testo massima Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del dottor Gianluigi Morlini, con sentenza n.618 del 03/04/2013, ha sancito il principio secondo il quale la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice pur in assenza di una esplicita eccezione sollevata dalla controparte. Nel caso di specie, parte attrice aveva ritualmente citato in giudizio la convenuta società ospedaliera presso cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale patito nella fase post operatoria e la convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ed otteneva la chiamata in …
Leggi di più… - 2. Indennizzo diretto, terzo trasportato, responsabile del sinistroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2007
- 3. L’azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioniAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 3 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6026 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC AN AO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STANISCIA, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GEAS ASSICURAZIONI SPA, con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AXA ASSIC SPA INCORPORANTE FUSIONE DELLA CENTURION (già PRUDENTIAL) ASS.NI, CONTI UN PAOLO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2523/97 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione IV civile, emessa l'08/07/97 e depositata il 23/07/97 (R.G. 584/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13.3.1991, NN PA UC conveniva davanti al tribunale di Roma Paolo CO Alunno e la s.p.a EN Assicurazioni, chiedendone la condanna a risarcirle i danni patiti a seguito dell'incidente stradale accaduto in Roma, il 9.11.1990.
Assumeva l'attrice che alle ore 4,10 mentre percorreva alla guida della propria auto Fiat ritmo via del Tritone in Roma, giunta ad un semaforo segnalante luce rossa, veniva tamponata dalla BMV 323, guidata dal proprietario CO Alunno ed assicurata con la EN.
Si costituiva la sola EN ed assumeva che all'epoca dell'incidente non era assicuratrice dell'auto in questione. Con autonomo atto di citazione, notificato il 13.4.1993 il CO conveniva in giudizio la s.p.a. GE Assicurazioni, presso la quale aveva assicurato la propria auto con decorrenza 4.11.1990, per essere manlevato in caso di condanna.
I due giudizi venivano riuniti.
Il tribunale dichiarava improponibile la domanda della UC nei confronti del CO e rigettava la domanda della medesima nei confronti della EN, con sentenza depositata il 15.4.1994. Proponeva appello la UC. Resistevano i convenuti. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 23.7.1997, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di appello che dagli accertamenti effettuati dal tribunale risultava che alla data dell'incidente l'auto del CO era assicurata con la GE assicurazioni, essendo scaduta il 4.11.1990 l'assicurazione con la EN (nelle more divenuta Centurion Assicurazioni s.p.a.); che, pur essendo esposto sull'auto del CO il contrassegno della EN al momento dell'incidente e pur essendo lo stesso stato visionato anche dai vigili urbani, nella fattispecie non operava il secondo comma dell'art. 1901, poiché esso presuppone che il contratto di assicurazione non sia stato risolto per scadenza del termine, come era avvenuto nella fattispecie;
che non poteva invocare l'attrice i principi in tema di affidamento, in quanto, poiché dal contrassegno emergeva che la data di scadenza era quella del 4.11.1990, essendosi verificato l'incidente il 9.11.1990, un comportamento doveroso da parte sua avrebbe dovuto indurla ad accertare se l'auto era ancora coperta da assicurazione. Riteneva, quindi la Corte che non era proponibile la domanda nei confronti del CO, non essendo stata inoltrata la richiesta di risarcimento al suo assicuratore ex art. 22 l. n. 990/1969, mentre costituiva domanda nuova quella proposta nei confronti della GE di risarcimento dei danni, con la conseguenza che era inammissibile, essendo stata avanzata solo in grado di appello.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la UC. Resiste con controricorso la GE, che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. 990/1969 ed art. 345 c.p.c., dell'art. 2054 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha dichiarato improponibile la domanda nei confronti del CO, pur avendo l'appellante inviato direttamente a quest'ultimo la prescritta richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 22 l. n. 990/1969, e che erroneamente detta sentenza abbia ritenuto come nuova la sua domanda nei confronti della GE.
In particolare, in merito a questa ultima doglianza, ritiene la ricorrente che, allorché il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria di responsabilità dello stesso, non è necessario che l'attore estenda al chiamato la sua domanda. Ritiene, pertanto, la ricorrente che la sua domanda nei confronti del convenuto si era già estesa anche alla chiamata s.p.a. GE in primo grado, per cui non sussisteva alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c., relativamente alla domanda espressamente proposta in secondo grado di condanna di detta assicuratrice, proprio per effetto di estensione alla stessa già in primo grado della domanda, quale conseguenza della chiamata in causa da parte del convenuto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 C.P.C. e la violazione dell'art. 7 l. n. 990/1969. Ritiene la ricorrente che con motivazione apparente la corte di merito ha ritenuto che l'attrice non abbia proceduto diligentemente all'individuazione della compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento del danno, in quanto dal contrassegno esposto emergeva che l'assicuratore era la s.p.a. EN. Tanto apparve anche ai vigili urbani, che non contravvenzionarono il CO. Inoltre la EN, ricevuta la missiva ex art. 22 l. n. 990/1969. non contestò il rapporto assicurativo alla data dell'incidente.
2.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Essi sono solo parzialmente fondati.
Anzitutto va rigettata la doglianza relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda nei confronti della GE, perché proposta solo in grado di appello, giusto il disposto dell'art. 345 c.p.c.. Premesso, infatti, che nessuna domanda la UC aveva proposto espressamente in primo grado nei confronti della GE, come correttamente rilevato dalla sentenza di appello, non può ritenersi, come sostiene la ricorrente che il solo fatto che il CO avesse chiamato in causa la GE, comportasse un'estensione dell'originaria domanda dell'attrice nei confronti di detta assicuratrice. Ed infatti, mentre nei confronti del terzo che sia stato chiamato in causa dal convenuto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamene obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente, senza necessita, di espressa istanza, analoga estensione, viceversa, non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Ciò si verifica tanto più nella fattispecie, in cui la domanda di manleva era stata proposta dal CO nei confronti della GE con autonomo giudizio, poi riunito a quello introdotto dall'attuale ricorrente.
2.2. Pertanto, in questa seconda ipotesi, l'attore rimasto soccombente nel giudizio di primo grado, che non abbia proposto - come nella fattispecie - alcuna domanda nei confronti del chiamato, non puo, poi formularla ex novo con l'atto di appello, incorrendo nella preclusione ex art. 345 c.p.c. (Cass. 1.6.1991, n. 6164; Cass. 18.2.1987 n. 1746). In quest'ultima fattispecie, infatti, non si verte in ipotesi di litisconsorzio alternativo, che presuppone il carattere sostanzialmente unitario del rapporto in cui il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere nei confronti dello stesso e dell'attore la declaratoria dell'esclusiva responsabilità del chiamato e la sua liberazione.
Peraltro la stessa azione diretta, di cui all'art. 18 l. n. 990/1969, che dà luogo esclusivamente ad un'ipotesi di litisconsorzio processuale, c.d. atipico, per il disposto dell'art. 23 della stessa legge, può essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore; mentre se il danneggiato intende esperire esclusivamente l'azione nei confronti del danneggiante e questi chiami in causa per il rapporto di garanzia il proprio assicuratore, non si verifica l'ipotesi di litisconsorzio processuale predetta i nè si aggiunge all'originaria azione di responsabilità aquiliana l'azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969. 2. Più articolata invece è la soluzione delle altre censure mosse dalla ricorrente. Anzitutto è errato l'assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe improcedibile la domanda ex art. 2054 c.c. da lei proposta nei confronti del CO, per il solo fatto che ella aveva inviato allo stesso la "missiva" ex art. 22 l. n. 990/1969. Va, infatti osservato che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, (Cass. 12.2.1998, n. 1471; Cass. 13.3.1996, n. 2056; Cass. 1.6.1995, n. 6128) l'entrata in vigore della i. n. 990/1969 non ha fatto venir meno il disposto dell'art. 2054 c.c., il cui contenuto è anzi richiamato dall'art. 1 della detta legge. Pertanto il danneggiato ha conservato accanto all'azione diretta di cui all'art. 18, quella codicistica di cui all'art. 2054 c.c. contro il conducente o il proprietario del veicolo. Quanto alla possibilità di proporre cumulativamente dette azioni (quella ex art. 18 l. ass. rea e quella ex art. 2054 c.c.) dopo un iniziale contrasto giurisprudenziale, la giurisprudenza pacificamente ritiene (Cass. 4.10.1996, n. 8717; Cass. 1.6.1995, cit.; Cass. 3.5.1990, n. 3624) che il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, che grava sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell'assicuratore.
Nella fattispecie, appunto l'attrice aveva proposto cumulativamente l'azione di responsabilità aquiliana nei confronti del CO e quella diretta nei confronti della s.p.a. EN.
3.1. Sennonché, anche nel caso in cui il danneggiato proponga esclusivamente l'azione di responsabilità aquiliana, è necessario che il danneggiato avanzi la richiesta di risarcimento all'assicuratore ex art. 22 1. n. 990/1969.
Va, infatti, rilevato che a norma dell'art. 22 l. n. 990/1969 ciascun danneggiato che intenda esperire l'azione per il risarcimento del danno da circolazione stradale ha l'onere di inoltrare la richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore del responsabile, essendo l'azione proponibile solo dopo il decorso di 60 giorni da detta richiesta, da effettuarsi con lettera raccomandata. Trattasi di una condizione di proponibilità dell'azione, la cui sussistenza, da riferirsi al momento della proposizione della domanda, il giudice di merito ha il potere-dovere di rilevare anche d'ufficio e può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione di una pronuncia sul punto (Cass. 22.11.1991, n. 12540; Cass. 1.6.1991, n. 6164; Cass. 7.12.1978, n. 5803).
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte detta condizione di proponibilità dell'azione è posta dalla legge senza distinguere tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente e singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo,
qualora non sia stata inviata sessanta giorni prima la raccomandata con la richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a. (Cass. 14.4.1993, n. 441; Cass. 12.1.1991, n. 255).
Detto orientamento merita di essere condiviso.
Infatti l'art. 22 cit. non limita l'onere in questione alla sola ipotesi che il danneggiato intenda esperire l'azione diretta, ma lo richiede in ogni caso in cui il soggetto che ha riportato danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli o dei natanti, per i quali vi sia obbligo di assicurazione della responsabilità civile, intenda proporre azione per il risarcimento, senza specificare se trattasi di domanda proposta nei confronti dell'assicuratore o del responsabile.
Detta interpretazione della lettera della legge è conforme anche alla ratio della legge stessa che è quella di privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore, per un rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo del contenzioso tra responsabile e danneggiato.
Solo nel caso in cui il danneggiato non sia stato posto in grado dal danneggiante, usando l'ordinaria diligenza di individuare l'assicuratore, egli potrà agire nei confronti del responsabile, senza onere della preventiva richiesta, di cui all'art. 22 (Cass. 26.6.1992, n. 8000).
3.3. Il predetto onere sussiste tanto se l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. sia proposta autonomamente, tanto se sia proposta cumulativamente con l'azione diretta ex art. 18 l. n. 990/1969. Ne consegue che nella fattispecie, il solo fatto di aver inoltrato al CO la richiesta di risarcimento, non rende proponibile la domanda nei suoi confronti (ex art. 2054 c.c.). L'azione, invece, è proponibile se detta richiesta è stata effettuata anche all'assicuratore della responsabilità civile ex art. 22 l. n. 990/1969. 3.4. Al fine di permettere l'individuazione dell'assicuratore (sia da parte dei terzi danneggiati sia da parte degli organi preposti agli accertamenti dell'esistenza dell'assicurazione, artt. 33 l. n. 990/1969 ed art. 181, cod. strad.) l'art. 7, c. 4, l. n. 990/1969
dispone che sul veicolo venga applicato il contrassegno, cui l'assicurazione si riferisce.
Ne consegue che nella fattispecie, essendo stata inoltrata la richiesta ex art. 22 l. n. 990/1969, oltre che al CO, anche all'assicuratrice EN, quale risultava dal contrassegno esposto sull'auto del danneggiante, il discorso si sposta, sia ai fini dell'azione diretta proposta contro la EN sia ai fini della proponibilità dell'azione di responsabilità aquiliana proposta nei confronti del CO, sull'esistenza di un obbligo di risarcimento a carico di detta assicuratrice, per il solo fatto di apparire tale dal contrassegno assicurativo esposto sull'auto. Tanto costituisce specificamente oggetto del secondo motivo di ricorso.
4.1. Osserva preliminarmente questa Corte che l'art. 7, secondo comma, della legge n. 669 del 1990 dispone che l'assicuratore è
tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
Dalla prima parte della disposizione deriva che il periodo di tempo per il quale l'assicuratore è obbligato al risarcimento del danno non coincide con quello di durata del contratto di assicurazione ma con quello indicato nel certificato che detto assicuratore rilascia all'assicurato e che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio.
È, quindi, soltanto l'esame del certificato di assicurazione che può consentire di affermare se il sinistro si sia verificato o meno nel periodo di copertura assicurativa.
Ed in proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare - anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo - che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativo, indicato nel contrassegno, apposto sul veicolo dell'autore del danno, ovvero nel periodo di tolleranza previsto dal secondo comma dell'art. 1901 cod. civ., oppure che essendosi verificato il sinistro nel periodo di sospensione assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., il premio sia stato pagato dall'assicurato anteriormente al sinistro (Sez. 25.5.1998, n. 5194, n. 5194 ; Cass. 10/04/1991 n. 3770; Cass. 1.10.1997, n. 9572). Dalla seconda parte del c. 1 dell'art. 7 l. n. 990/1969, che richiama il contenuto del secondo comma dell'art. 1901 c.c., deriva che il mancato pagamento del premio alla scadenza non comporta la sospensione immediata dell'assicurazione, la quale è protratta fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza e che, d'altra parte, non ha rilevanza, con riferimento a sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto l'irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore (Cass. 14/10/1992, n. 11198).
4.2. Questo orientamento va condiviso, sia pure con alcune precisazioni, per la peculiarità della fattispecie. È vero che il presupposto per l'applicabilità dell'art. 1901, c. 1, c.c. è che il contratto di assicurazione sia in corso e che solo non si sia verificato il pagamento di rata successiva alla prima, per cui se è stata raggiunta la data di scadenza naturale del contratto, per aversi l'operatività dell'art. 1901, c. 2, è necessario che esso sia stato oggetto di proroga tacita e che, quindi, per tale via il contratto sia in corso, per quanto non sia stato pagato il premio. La proroga tacita, non essendo stata disposta direttamente dalla legge (come nel caso di locazione di immobili), deve essere prevista da apposita clausola contrattuale.
La possibilità della proroga tacita (sia pure nei termini predetti) è prevista in via generale dall'art. 1899, c. 2, C.C., nonché per quanto riguarda il contratto di assicurazione per r.c.a, dall'art. 3 del d.p.r. 16.1.1981, n. 45 (Cass. 14.1.1992, n. n. 361) e di fatto
è prevista dalla maggioranza dei contratti di assicurazione per r.c.a..
Sennonché il terzo danneggiato, non potendo avere cognizione del fatto se il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga tacita dello stesso, correttamente ritiene che il contratto assicurativo di cui al contrassegno, anche se è già intervenuta la data di scadenza, sia sottoposto a clausola di proroga tacita.
4.3. Infatti la funzione dell'apposizione del contrassegno all'auto, ha esclusivamente una funzione "comunicativa" per determinati soggetti (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) della esistenza di una copertura assicurativa. In altri termini, con la conservata esposizione del contrassegno il soggetto assicurato comunica ai predetti soggetti che sussiste la copertura assicurativa del veicolo, nonostante il sopravvenuto termine di scadenza del contratto assicurativo, proprio per effetto della proroga tacita, ed indipendentemente dal pagamento del premio, giusto il termine di tolleranza di cui all'art. 1901, c. 2 c.c.. Ciò comporta da una parte che, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se il contratto in questione sia stato prorogato o invece sia stato definitivamente sciolto.
Egli, infatti, può fare ragionevole affidamento sulla "comunicazione" che gli perviene dall'esposizione del contrassegno, che, come detto, è una comunicazione di sussistenza della copertura assicurativa, per i 15 giorni successivi alla scadenza. Graverà, invece, sull'assicurato, nel caso in cui detta copertura sia venuta meno, per effetto del definitivo scioglimento del contratto, comunicare tempestivamente che, nonostante l'esposizione di quel contrassegno, l'autoveicolo è coperto da garanzia assicurativa fornita da altro assicuratore o che non vi è in corso alcuna garanzia assicurativa (nel qual ultimo caso potrà il danneggiato agire nei confronti del Fondo di garanzia).
5.1. Infatti il contrassegno, nell'ottica dell'art. 7 l. n. 990/1969, costituisce un documento, contenente anche esso la firma dell'assicuratore, che indica l'anno, il mese ed il giorno di scadenza dal periodo assicurativo, per cui è valido il certificato. Esso, quindi, prova (almeno fino a prova contraria) l'esistenza di un certificato assicurativo avente eguale scadenza e proveniente dallo stesso assicuratore.
Ne consegue che, indipendentemente dal valore probatorio che contrassegno e certificato possono avere tra le parti del contratto di assicurazione (su cui vi è contrasto giurisprudenziale), certamente contrassegno e certificato nei confronti dei terzi danneggiati costituiscono prova documentale del contratto di assicurazione, con riguardo alle parti di essa che espressamente riproducono (segnatamente il nominativo dell'assicuratore e la scadenza del periodo assicurativo).
Ne consegue che il terzo danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a. all assicuratore, che risulti dal contrassegno (e quindi dal certificato), e che proponga poi contro lo stesso azione diretta, ha agito nei confronti di un soggetto che è tenuto al risarcimento.
In presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, infatti, l'assicuratore risponde sempre nei confronti del danneggiato per il sinistro verificatosi entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901, c. 2, c.c., anche nel caso in cui non corrisponda allo stesso un valido rapporto assicurativo, ad esempio perché il certificato ed il contrassegno sono stati emessi per errore (Cass. 5.5.1980, n. 2940) o perché sono stati rilasciati da un agente, il cui rapporto con la compagnia assicuratrice sia cessato (Cass. 5.8.1981, n. 4886) o perché il contratto si è sciolto per qualsiasi causa.
In questo caso rimane salva l'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato.
5.2. Non è infatti la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti del danneggiato, ma solo l'autenticità e quindi la provenienza) del certificato e del contrassegno, per cui solo il certificato ed il contrassegno falsificati o contraffatti, costituendo una mera apparenza e non provenendo dall'assicuratore, non espongono lo stesso ad alcuna responsabilità.
5.3. Qui non viene mutata la natura dell'azione diretta, quale è stata fissata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza predominante a seguito della sentenza delle S.U. 19.7.1983, n. 52189. Mentre l'obbligazione del danneggiante verso il danneggiato deriva dal fatto illecito, quella dell'assicuratore deriva da una complessa fattispecie alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto.
Ciò che rileva, quindi, nell'ambito della fattispecie complessa in questione è il contratto di assicurazione (sia pure con tutte le limitazioni delle eccezioni opponibili al danneggiato, fissate dall'art. 18, c. 2).
Ciò che preme mettere in rilievo è che il legislatore, parlando di azione diretta, ha inteso riferirsi ad azione diritto e che va differenziato il rapporto assicurativo esterno, fra assicuratore e danneggiato, da quello interno tra assicuratore ed assicurato;
nel primo il contratto va considerato come fatto giuridico la cui semplice esistenza legittima il danneggiato a richiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore, senza che questi possa opporgli le eccezioni contrattuali;
nel secondo il contratto viene a rilevare come negozio giuridico, nel quale attraverso le azioni di rivalsa si ricostituisce il sinallagma contrattuale. Nè, per effetto dell'art. 7 in questione, al contratto è sostituito il certificato di assicurazione (ed il contrassegno). Il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano solo nell'interesse ed a tutela del danneggiato, il quale essendo terzo rispetto al contratto assicurativo ed ignorando il contenuto e la portata del rapporto assicurativo deve poter fare affidamento sulle indicazioni del certificato di assicurazione (Cass. 11.11.1995, n. 11723; Cass. 24.5.1993, n. 5834).
5.4. In altri termini la disciplina dell'art. 7 della l. n. 990 del 1969 introduce un'ipotesi di tutela dell'affidamento espressamente regolata dalla legge.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'apparenza del diritto, al di fuori dei casi particolari della tutela dell'affidamento da essa suscitato previstì dalla legge (art. 534, c. 3^ e 4^, 1189, 1415, 1416, c.c.), non integra un istituto di carattere generale con connotazioni definite e precise, ma opera nell'ambito dei singoli rapporti giuridici secondo il vario grado di tolleranza di questi in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale. In generale perché possa invocarsi utilmente il principio dell'apparenza del diritto occorre che coesistano due elementi: uno relativo al soggetto che ha fatto affidamento su tale apparenza (il terzo) e l'altro relativo al soggetto che gli effetti di tale apparenza subisce (Cass. 19.9.1995, n. 9902; Cass. 1.3.1995, n. 2111;
Cass.10.11.1994, n. 9381; Cass. 11.10.1991, n. 1079). Va a tal fine rilevato che l'accertamento degli elementi richiesti perché possa attribuirsi rilevanza giuridica alla situazione apparente, rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito il cui apprezzamento è sottratto al sindacato di legittimità, qualora sia immune da vizi logici e giuridici (Cass. 10.11.1984, n. 9381;
Cass. 11.10.1991, n. 10709). Tuttavia, li dove la legge espressamente individua la fattispecie che dà luogo ad un'apparenza del diritto ed ad una tutela dell'affidamento del terzo che versi in quella fattispecie, non può il giudice di merito ritenere colpevole il comportamento del terzo, per effetto di un comportamento dello stesso non previsto nel paradigma normativo, senza violare la norma, che regola la fattispecie.
5.5. Nell'ipotesi dell'art. 7 della l. n. 990/1969 l'assicuratore è tenuto nei confronti del danneggiato al risarcimento del danno che si sia verificato entro il periodo di scadenza, ovvero nel termine di tolleranza di cui all'art. 1901, c. 2 c.c., e cioè entro i primi 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento del premio, successivo al primo. Nè la legge subordina detta ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio venga pagato entro il termine medesimo, tanto che nel caso di ulteriore protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto, a norma dell'art. 1901, c. 3, c.c., l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del termine di tolleranza (Cass. 11.11.1995, n. 11723).
6.1. In linea di principio e esatto l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui la norma di cui all'art. 1901, c. 2, C.C., non opera allorché le parti del contratto di assicurazione, alla scadenza del termine contrattuale, abbiano ritenuto di non prorogare lo stesso e, quindi di ritenerlo consensualmente esaurito definitivamente alla scadenza.
Ma ciò vale nel rapporto interno tra assicurato ed assicuratore. L'errore in cui è incorsa la sentenza di appello è quello di non aver considerato la particolare funzione assegnata dalla legge (a tutela dell'apparenza del diritto e quindi dell'affidamento del terzo danneggiato), nell'ambito dell'azione diretta i al contrassegno ed al certificato assicurativi, con inevitabile influenza sull'operatività della disciplina di cui agli artt. 1899 e 1901 c.c., che, rimanendo intatta nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, va, invece coordinata con la disciplina di cui all'art. 7, nei rapporti tra assicuratore e danneggiato.
Nell'ambito del rapporto esterno tra danneggiato, assicurato ed assicuratore, se detta pattuizione interna di non prorogare tacitamente il contratto non risulta esternata, ed anzi ne risulta esternata una contraria, attraverso i mezzi che la legge predispone a questo fine (applicazione sull'auto del contrassegno), si verifica la situazione di apparenza del diritto regolata dall'art. 7 citato, secondo la quale l'assicuratore è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato che agisca con azione diretta nei suoi confronti durante tutto il periodo di assicurazione per cui è valido il certificato e per i primi 15 giorni successivi.
6.2. Ciò è tanto vero che è stato ritenuto esattamente che, mentre nei confronti del terzo danneggiato il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicurato per il periodo riportato nel certificato stesso e nei rapporti tra assicurato ed assicuratore, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, per mancato pagamento del premio, spiega il rilievo contrattuale, per cui in caso di mancato pagamento della prima rata l'assicuratore avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato (Cass. 27.10.1992, n. 11694). Pertanto, se il danneggiante abbia continuato ad esporre il contrassegno, nonostante la scadenza del termine del contratto assicurativo non prorogato consensualmente, e, quindi, per questa via, abbia "comunicato" ai soggetti destinatari di detta esposizione, che sussisteva una copertura assicurativa dell'auto, per quanto limitata ai 15 giorni successivi alla scadenza, per effetto della proroga tacita del contratto l'assicuratore, proprio per il disposto di cui all'art. 7 l. n. 990/1969, è tenuto al risarcimento del danno richiestogli dal danneggiato con l'azione diretta.
7. In ogni caso l'assicuratore potrà agire in rivalsa nei confronti del danneggiante assicurato per quanto abbia ingiustamente pagato, in assenza di una proroga tacita del contratto assicurativo, per effetto della continuata esposizione del contrassegno assicurativo.
8. Ne consegue che nella fattispecie è errata in diritto (per violazione dell'art. 7 l. n. 990/1969) la sentenza impugnata, che pure avendo riconosciuto che l'auto investitrice del convenuto aveva esposto il contrassegno assicurativo della s.p.a. EN e che questo fosse stato visionato anche dai vigili urbani intervenuti oltre che dall'attrice danneggiata, ha poi ritenuto che dovesse essere rigettata la domanda nei confronti della EN, poiché, nonostante che l'incidente si fosse verificato entro i 15 giorni dalla data di scadenza del contratto assicurativo, detto contratto non era stato prorogato, come emergeva dagli accertamenti effettuati in primo grado, ma ne era stato stipulato un altro con la GE e che detto accertamento dell'inesistenza della proroga, gravando sul danneggiato, escludeva ogni possibile tutela del suo affidamento.
9. In definitiva va rigettato il ricorso nei confronti della GE. Va accolto il ricorso per quanto di ragione, relativamente alle statuizioni emesse tra la UC, il CO e la EN;
va cassata in relazione ai motivi accolti l'impugnata sentenza, con rinvio anche per le spese di questo giudizio di legittimità tra le predette parti, ad altra sezione della corte di appello di Roma, che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di legittimità tra la GE e le altre parti.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso relativamente alle statuizioni tra la UC, il CO e la EN e lo rigetta nel resto;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Roma, anche per le spese di questo giudizio di legittimità tra dette parti, compensate quelle tra la GE e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001