Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6026
CASS
Sentenza 24 aprile 2001

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Massime3

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta "comunicazione"; per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1069 e dell'art. 1901 cod. civ., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata e pertanto, l'attore rimasto soccombente in primo grado che non abbia proposto domanda nei confronti del chiamato non può formularla ex novo in appello. (Nella specie la Corte ha affermato che, nel caso in cui il danneggiato proponga azione di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale nei confronti del proprietario e/o del conducente del veicolo, qualora quest'ultimo chiami in garanzia l'assicuratore, non si verifica litisconsorzio processuale alternativo, cosicché l'estensione della domanda nei confronti di quest'ultimo deve essere espressamente richiesta).

La norma contenuta nell'art. 22 della legge n. 990 del 1969, nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, pone una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Peraltro, la menzionata disposizione non limita l'onere in questione al solo casi di azione diretta contro l'assicuratore ma lo richiede in ogni caso in cui si agisca per il risarcimento danni da incidente stradale da veicoli o natanti ed è, perciò, applicabile anche quando l'azione è diretta contro il responsabile civile e/o l'autore del fatto illecito, pur se non sia stato contemporaneamente convenuto l'assicuratore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6026
Data del deposito : 24 aprile 2001

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