Sentenza 11 novembre 1997
Massime • 1
In applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre - e quindi anche nell'udienza preliminare - attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto vive l'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo della incensurabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/1997, n. 11144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11144 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Simeone ES Presidente del 12/11/1997
1. Dott. Luda di Cartemiglio Carlo Consigliere SENTENZA
2. " Di RI IO " N. 1078
3. " Dapelo Carlo " REGISTRO GENERALE
4. " SO LE " N. 8471/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NO IC n. il 29-9-1972 a Gioiosa Ionica;
2) RO OR n. il 10-3-1936 a Catanzaro;
3) NO ES n. 10-8-1939 a Catanzaro;
4) TA IC ON n. 9-7-1951 a Gioiosa Ionica. avverso la sentenza 8-10-1996 della Corte d'Appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Dapelo Carlo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Viglietta Gian Franco che ha concluso per la rimessione della causa alle Sezioni Unite sulla questione relativa al latere del GUP di qualificare diversamente il fatto, ed, in subordine, per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv. Veneto Armando e Macrì Amedeo per TA e avv. Marcello G. Franco per NO.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 18-3-1994, ha condannato, alle pene ritenute di giustizia, NO ES, RO OR, NO IC per i reati di cui ai capi a) - art. 110 - 112 1^, 644 bis cod. pen. e c) - art. 110 - 112 comma 1^ n. 1 81 cpv.,
56.629 comma 1^ n. 1, 81 cpv. 56.629 comma 1^ e 2^, 61 n 2 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione nonché
TA IC ON per il solo reato di cui al capo a),e, concesse le attenuanti generiche nonché, ad eccezione dell'NO, anche quella del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza, escluso quest'ultimo, per cui è stata ritenuta l'equivalenza, operata la riduzione ex art. 442 c.p.p. relativamente al TA, al NO ed al RO, ha disposto la sospensione condizionale della pena unicamente nei confronti del TA. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 8-10-1996;
ha assolto l'NO dal reato di cui al capo a) per non avere commesso il fatto, e, rideterminata la pena in relazione al solo delitto sub c), ha concesso al medesimo il beneficio della sospensione condizionale della pena stessa;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata da tutti gli imputati predetti ed ha disposto la correzione del capo A) della rubrica nel senso che "ove leggesi 644 bis c.p, deve intendersi e leggersi 644 c.p." Ha osservato la Corte: che l'eccezione di nullità della sentenza di 1^ grado per essere stata quest'ultima pronunciata in ordine al reato di usura impropria ex art. 644 bis c.p. con modifica dell'originaria imputazione di cui all'art. 644 cod. pen. per cui vi era stato il rinvio a giudizio da parte del GUP che aveva a sua volta modificato l'originaria imputazione era priva di fondamento in quanto, da un lato, il GUP era facoltizzato a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, dall'altro si era verificato, in concreto, un semplice errore materiale essendo stato contestato, in rubrica, il reato di cui all'art. 644 bis c.p. in luogo di quello di cui all'art. 644 come invece "aveva voluto il GUP nel suo decreto del 10-6-1993", essendo, peraltro, la contestazione del fatto rimasta identica;
che in ordine alla colpevolezza del NO, del TA e dell'NO la medesima era comprovata relativamente al pieno dalle dichiarazioni pienamente attendibili della persona offesa LL che avevano avuto conferma nelle ammissioni del NO e del RO, nelle indagini di p.g. e nel contenuto di numerose conversazioni telefoniche;
in ordine al secondo nell'inequivoco tenore di alcune conversazioni telefoniche registrate ed, in particolare, di tre di esse;
per ciò che concerneva il terzo nelle dichiarazioni del LL ed in particolare nella ricognizione fotografica da questi operata davanti al P.M. e acquisita agli atti del dibattimento in sede di contestazione in analoga ricognizione fotografica effettuata dal NO oltreché nelle ammissioni dello stesso, nonché nella riscontrata corrispondenza tra il numero di targa dell'autovettura usata dagli estorsori che gli avevano intimato il pagamento del debito usurario e quello dell'autovettura di proprietà ed in uso all'NO.
Propongono ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, gli imputati, deducendo: l'NO:
1) la mancanza e/o illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta prova della sua penale responsabilità; 2) la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. stante il venir meno dell'aggravante a seguito dell'assoluzione del ricorrente dal reato sub a); 3) la mancanza di motivazione in ordine all'operata realtà di equivalenza anziché di prevalenza delle concesse attenuanti generiche;
il RO la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
il NO: 1) la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 522 e 546 sotto il profilo che l'indicazione della norma violata e l'esposizione del fatto-reato si riferiscono, nella sentenza di primo grado, all'art. 644 bis cod. pen. mentre gli imputati erano stati rinviati a giudizio per la ipotesi delittuosa di cui all'art.644 cod. pen. anche perché l'art. 644 bis c.p., introdotto con legge 7-8-1992 n. 356, era successivo alla data di commissione del fatto delittuoso di cui trattasi, consumato nel luglio 1992; 2) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto;
il TA: 1) la violazione dell'art. 606 lett. a) b) e c) in relazione agli artt. 604, 423 c.p.p. per avere il GUP illegittimamente attribuito al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella formulata dal P.M. nella richiesta di rinvio a giudizio con conseguente nullità del decreto che ha disposto il giudizio nonché dei due giudizi di merito e conseguente remissione degli atti al GUP stesso;
2) la violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione dell'art. 644 bis cod. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del TA al reato ritenuto in sentenza;
3) la violazione dello art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena. Motivi della decisione
Devonsi, in via preliminare, ritenere infondate le doglianze del NO del TA di cui al primo motivo dei rispettivi ricorsi, estensibili anche agli altri ricorrenti, ed in relazione ai quali il P.G. presso questa Corte ha chiesto la remissione della causa alle Sezione Unite Penali apparendo corrette le osservazioni della Corte di merito secondo cui: a) il GUP, fermo restando il fatto contestato dal P.M., può dare ad esso una diversa qualificazione giuridica;
b) nel caso di specie vi era stato un semplice errore materiale nella formulazione della rubrica nel senso che il capo a) concernente il reato di cui all'art. 644 bis cod. pen. doveva essere inteso come riferito all'art. 644 cod. pen. conformemente a quanto richiesto dal GUP nel suo decreto in data 10-6-1993 che, mutato il titolo del reato, espressamente aveva scritto che rimaneva "immutata, quanto al fatto-reato, oggettivamente contestato, l'imputazione ascritta al capo a)".
In particolare va osservato: che la diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal GUP - art. 644 cod. pen. anziché 644 bis come richiesto dal P.M. - deve considerarsi un'estrinsecazione del principio di legalità sul quale è fondato il nostro ordinamento nel senso che anche nella udienza preliminare v'è l'esigenza della corretta applicazione della legge consistente nel rispetto delle norme dettate per l'accertamento della fondatezza del fatto e nello assicurare la corretta qualificazione del medesimo;
che, se dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuol dire, in ultima analisi, applicare esattamente la legge, cioè "ius dicere", non può non riconoscersi che nell'udienza preliminare debba farsi luogo all'applicazione analogica della norma di cui all'art. 521 c.p.p., in quanto disposizione che esprime un valore di portata generale;
che ciò non comporta modificazione dell'imputazione riservata, a norma dell'art. 423 c.p.p., all'iniziativa del P.M. in quanto modificare la definizione giuridica del fatto non significa modificare il fatto, la correlazione tra l'imputazione e la sentenza restando in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica;
che la norma, già citata, dell'art. 423 c.p.p., se nella rubrica parla di modificazione della imputazione, nel testo si interessa esclusivamente della modificazione del fatto come accadimento, come fattispecie concreta, identificando la modificazione dell'imputazione con la modificazione del fatto (Cass. Sez. Un. Pen. 19-6-1996 n. 16 - Di ES). Quanto ai rimanenti motivi di ricorso osservasi: relativamente all'NO non sussistono i vizi, denunciati, di difetto di motivazione e di violazione di legge.
La Corte di merito ha dato atto dei criteri adottati per la valutazione degli elementi probatori acquisiti a carico dell'imputato con argomentazioni convincenti e prive di vizi logico-giuridici avendo osservato che la partecipazione del medesimo agli episodi estorsivi di cui al capo c) emergeva dalla corrispondenza del numero di targa dell'autovettura usata dagli estorsori, riferita dal LL, a quella della Fiat Uno di proprietà ed in uso all'NO nel riconoscimento di quest'ultimo ad opera del NO, nella acquisizione agli atti del dibattimento, ex art. 500 c.p.p., in sede di contestazione, del verbale di riconoscimento fotografico dell'imputato, ad opera del LL, davanti al P.M..
Per ciò che concerne le circostanze attenuanti da valutare a favore del ricorrente venuta meno l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in conseguenza dell'assoluzione dalla imputazione sub a) rileva la Corte che deve ritenersi che il relativo calcolo sia stato effettuato nella rideterminazione della pena da parte del giudice di merito in relazione al solo delitto sub c) in mancanza di contrastanti elementi di segno opposto.
Relativamente al RO le considerazioni della Corte di merito in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto involgenti un giudizio di fatto concernente la prognosi negativa sulla reiterazione di condotte criminose da parte dell'imputato, correttamente fondate sui di lui precedenti penali, oltreché sulle modalità specifiche del fatto, sono incensurabili in questa sede di legittimità.
Relativamente al NO la fondatezza dei motivi dal medesimo proposti è da escludere per le considerazioni svolte in via preliminare ed essendo privo di giuridico fondamento il rilievo secondo cui l'art. 644 bis cod. pen. sarebbe stato introdotto con legge successiva all'epoca di commissione del fatto delittuoso, dovendo a riguardo farsi riferimento non già alla legge di conversione bensì al decreto legge n. 306/92, anteriore ai fatti stessi, che ha in concreto, introdotto nel nostro ordinamento giuridico-penale la fattispecie della cosiddetta usura impropria. Relativamente al TA i motivi sub 2) e 3) dal medesimo proposti, essendo il primo già stato esaminato preliminarmente appaiono, anch'essi, infondati.
La Corte d'Appello ha evidenziato, nella base del tenore di alcune conversazioni telefoniche registrate che era stata raggiunta la prova della partecipazione del TA al reato di usura impropria di cui al capo a) a danno del LL in quanto i rapporti creditori di questi nei confronti del NO erano "anche suoi" sicché non solo li aveva seguiti intensamente, ma aveva discusso col NO, con cui aveva avuto "scambi continui", su come gestire tali rapporti che apparivano "comuni".
L'interpretazione data in sede di merito sul significato da attribuire al tenore delle conversazioni telefoniche non può essere censurata in sede di legittimità trattandosi di valutazione dell'elemento probatorio riservata in via esclusiva allo stesso giudice del merito.
Quanto al fatto che la partecipazione del TA alla gestione del rapporto creditorio con il LL non potesse comportare anche la consapevolezza, da parte del primo, dello stato di bisogno del secondo, è preminente su ogni altro il rilievo che, come ha osservato la corte di merito, tenuto conto del tenore delle conversazioni registrate riferibili specificamente alle scadenze dei crediti e alla entità delle somme di volta in volta richieste alla persona offesa - la prova di tale condizione soggettiva della vittima è agevolmente deducibile dalla misura degli interessi quando la stessa sia, come nella fattispecie, del 18% mensile, di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno potesse aver contratto il prestito alle suindicate condizioni.
Per ciò che concerne, infine, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, non merita censura la valutazione della Corte d'appello che l'ha ritenuto congruo sulla base dell'intensità del dolo del reato di usura evidenziato dalla reiterazione della condotta criminosa, estrinsecatasi in molteplici episodi, e delle intense sofferenze causate alla vittima la valutazione, agli effetti della pena, dei parametri cui deve essere ancorato il potere discrezionale del giudice nella determinazione della sua entità è insindacabile quando come nella specie, siano indicati gli elementi da cui è stata evinta la gravità del reato, specificamente individuati nel n. 2 e 3 del comma 1^ dell'art. 133 c.p. ne' può dirsi che il riferimento operato a tali disposizioni normative sia arbitrario in quanto è correlato al fatto come specificamente ricostruito in sede di merito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 novembre 1997. Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1997