Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7272
CASS
Sentenza 13 gennaio 2005

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In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, se la causa estintiva del reato interviene nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, il proscioglimento nel merito può essere pronunziato solo se dagli atti già acquisiti risulta "evidente" l'innocenza dell'imputato. Se, invece, la causa estintiva interviene o, comunque, può essere applicata dopo la istruzione dibattimentale ha pieno vigore la regola, secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità é equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente, il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione corrispondente.

Commentari2

  • 1Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009

  • 2Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7272
Data del deposito : 13 gennaio 2005

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