Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, se la causa estintiva del reato interviene nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, il proscioglimento nel merito può essere pronunziato solo se dagli atti già acquisiti risulta "evidente" l'innocenza dell'imputato. Se, invece, la causa estintiva interviene o, comunque, può essere applicata dopo la istruzione dibattimentale ha pieno vigore la regola, secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità é equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente, il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione corrispondente.
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- 1. Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009
- 2. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2005, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 13/01/2005
Dott. ROMANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere N. 24
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo Consigliere N. 44331/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De NG PO;
avverso la sentenza 15/7/03 Corte di Appello Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Mura Antonello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e conferma della sentenza assolutoria;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza in data 12/3/02, appellata dal P.M. con la quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva assolto, ai sensi dell'art.. 530/2 c.p.p., per non avere commesso il fatto De NG PO dai reati di ingiurie, percosse, minaccia grave, mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice, concernenti l'affidamento delle figlie minori, e violazione degli obblighi di assistenza familiare, con sentenza in data 15/7/03 dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto, perché estinti i reati per prescrizione.
In motivazione la corte di merito osservava che la regola di giudizio di cui al 2^ co. dell'art. 530 c.p.p. non poteva trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato, e soccombeva rispetto a quella di cui all'art. 129 c.p.p., in base alla quale, per pervenire ad un proscioglimento nel merito, doveva emergere dagli atti processuali la prova positiva dell'estraneità dell'imputato ai fatti contestati., non potendosi porre sullo stesso piano l'insufficienza della prova con l'evidenza della prova dell'incolpevolezza. Avverso tale decisione ricorre l'imputato personalmente, denunziandone la violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 129-530 c.p.p. 254 disp.att.cpp, nonché dei principi costituzionali fissati dagli artt. 27 e 101 Cost. Ad avviso del ricorrente, non solo l'impugnativa del P.M. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, essendo essa carente di interesse concreto ed attuale, ma era stata accolta con una motivazione illogica e incoerente, che finiva per negare al giudice del dibattimento il suo potere decisorio di fronte ad una istruttoria già del tutto completa, negandogli di scegliere la formula assolutoria più confacente al caso, configgeva con il principio della celerità dei processi a beneficio di una declaratoria per prescrizione, chiaramente sintomatica del fallimento della macchina della giustizia, contrastava con una pronunzia della S.C. del 6/2/03 n. 1221, secondo la quale, nell'ipotesi in cui la causa estintiva interviene o comunque può essere applicata all'esito dell'istruttoria dibattimentale prevale la regola che l'eventuale situazione di dubbio sulla responsabilità è equiparata alla mancanza di prova della stessa, con conseguente potere del giudice di pronunciare sentenza assolutoria. A conforto di tale tesi il ricorrente richiamava infine la sentenza della Corte Costituzionale n. 5/1975 che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 152 cpp previg. nella parte in cui faceva prevalere l'estinzione di un reato per amnistia sul dovuto proscioglimento nel merito, nel caso in cui, ad istruttoria completata, manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto.
Il ricorso non ha fondamento.
La questione circa la lettura del combinato disposto degli artt. 129/2 e 530/2 cpp - colta come fonte di una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee (artt. 3 e 27 Cost.) - è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale, che ha adottato una soluzione modellata sulla dinamica strutturale del nuovo processo, articolato in fasi separate, che adempiono, almeno tendenzialmente, funzioni diverse. Premesso che la declaratoria ex art. 129 si atteggia quale decisione "rebus sic stantibus" e che in funzione di ciascuna fase muta il quantum di conoscenza, di cui il giudice dispone, la Corte accoglie una nozione di evidenza, per così dire, variabile: allorché la causa estintiva intervenga dopo che il dibattimento sia giunto al suo epilogo, il giudice potrà applicare la regola del giudizio ex art. 530/2 cpp. Diversamente allorché la causa di estinzione intervenga in una fase anteriore al dibattimento, non vi sarebbe spazio operativo ai fini della valutazione dell'evidenza per l'art. 530/2, stante l'ontologica incompletezza del materiale offerto al giudice (ord. 362/1991 GCost. 1991, 2897; ord. 300/1991 GCost.2337; ord. 581/1990 GCost.1990). In linea con tale principio la prevalente giurisprudenza di legittimità, che qui pienamente si condivide, ha affermato che in tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, se la causa estintiva del reato interviene nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, il proscioglimento nel merito può essere pronunziato solo se dagli atti già acquisiti risulta evidente l'innocenza dell'imputato. Se, invece, la causa estintiva interviene o comunque può essere applicata dopo l'istruzione dibattimentale ha pieno vigore la regola, secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità è equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione con la formula adatta (Cass. 18/10/92 Tuliani CED 193017; 22/3/93 Ballerini CED 195107; 1/7/94 Frau CED 198849; 19/3/03 Musto CED 225443). Nel caso in esame è lo stesso ricorrente che da atto nel proprio ricorso che la causa estintiva della prescrizione era maturata in epoca anteriore al dibattimento. Corretta quindi si ravvisa la decisione del giudice del gravame, che, rilevando tale situazione, ha riformato la decisione di primo grado. Del resto dalla lettura della sentenza assolutoria si evince chiaramente l'errore in cui è incorso il giudice monocratico, che, nell'applicare la formula assolutoria all'esito del dibattimento, richiamando il principio dettato dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che la causa estintiva fosse intervenuta all'esito del dibattimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005