Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
È insindacabile in sede di legittimità la regolarità dei procedimenti amministrativi seguiti per il rilascio di titoli abilitativi edilizi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare detta regolarità. (Fattispecie in cui si contestava l'asserito errore di fatto commesso dal tribunale del riesame circa l'esatta qualificazione dell'area oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in base a titoli abilitativi ritenuti illegittimi dal giudice del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2010, n. 20571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20571 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/04/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 678
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 45925/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. De Martino Enrico, difensore di fiducia di ER TI, n. a Coredo il 27.6.1933;
avverso l'ordinanza in data 7.10.2009 del Tribunale di Siena, con la quale è stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un complesso immobiliare emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 14.9.2009.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Enrico de Martino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di un complesso immobiliare emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 14.9.2009 nei confronti di ER TI, indagato, unitamente ad altri, dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., artt. 323, 48 c.p., in relazione agli artt. 479, 361, 481
e 734 c.p., art. 44 c.p., lett. b) e c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71, 72 e 95, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2.
Si evince dall'ordinanza in punto di fatto che gli interventi edilizi oggetto di indagine sono consistiti nella realizzazione di un complesso turistico alberghiero denominato Le Curta mediante lavori di ristrutturazione di fabbricati rurali preesistenti, con interventi atti a trasformarli in un complesso ricettivo costituto da due immobili adibiti ad albergo ed un terzo ad albergo/ristorante, nonché mediante la costruzione di altri manufatti quali una zona beauty, una piscina, strade di accesso, una terrazza panoramica ed ulteriori volumi fuori terra.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati oggetto di indagine sulla base degli elementi prodotti dal P.M. dinanzi al G.I.P., osservando che il Piano di Recupero approvato in data 10.2.2002 e successiva variante, nonché, le concessioni edilizie, alcune delle quali rilasciate in sanatoria, che hanno comportato anche consistenti aumenti di volumetria, non hanno interessato solo l'area qualificata dal Piano Strutturale come UTOE "Insediamenti di crinale" ed in base al successivo Regolamento Urbanistico come D3 (attività ricettive), bensì in considerevole parte anche l'area qualificata come UTOE "Mesocollina boscata" e secondo il R.U. come E4 (area boscata); che inoltre le nuove costruzioni fuori terra erano state realizzate grazie ad una falsa rappresentazione della realtà preesistente e la considerevole estirpazione della vegetazione.
Sulla base di tali rilievi l'ordinanza ha ritenuto corretta l'ipotesi accusatoria, secondo la quale il piano di recupero e tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Gaiole in Chianti dovevano ritenersi illegittimi, gravando sulla zona interessata dagli interventi edilizi un vincolo di inedificabilità assoluta a norma dell'art. 19 del Piano di Ristrutturazione, vincolo ribadito dal vigente Regolamento Urbanistico.
Si osserva inoltre che l'illegittimità dei titoli abilitativi deriva anche dalla inosservanza delle procedure dettate per le aree come quella in oggetto dalla L.R. n. 56 del 2000, relativa alla conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, che trova applicazione ai sensi dell'art. 18 del R.U..
Si osserva che, ai sensi della legge citata, qualsiasi intervento nelle aree protette deve essere preceduto da un'apposita "valutazione di incidenza" da parte della Regione, che non risulta richiesta;
che inoltre l'area interessata dagli interventi non è stata mai inserita negli elenchi delle zone da recuperare, come previsto dalla L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28, ne' è stata stipulata l'apposita convenzione con il Comune con la conseguente invalidità, anche sotto tale profilo, dell'atto di approvazione del piano di recupero e delle successive varianti.
Si osserva, infine, che il piano di recupero, per la parte boscata soggetta a vincolo, doveva essere trasmesso alla Soprintendenza di Siena per l'autorizzazione paesaggistica;
ne' è stata eseguita la preventiva indagine geologica da depositare presso l'ufficio del Genio Civile.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto, altresì, sussistenti le esigenze cautelari in considerazione dell'aggravamento del carico urbanistico derivante dalla utilizzazione del complesso turistico alberghiero, nonché del pericolo per l'incolumità degli utenti, non essendo stata rilasciata certificazione di agibilità, ne' effettuata la verifica sismica degli immobili.
Si aggiunge che l'ER ha in corso procedimenti di sanatoria di altre opere realizzate abusivamente ed ha chiesto permessi di costruire relativi ad ulteriori volumetrie attraverso la presentazione di un Piano di miglioramento agricolo ed ambientale, pur risultando privo dei requisiti richiesti.
Si rileva infine che nella specie risulta concretamente ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva con la conseguente necessità di mantenere il vincolo anche in vista della confisca obbligatoria. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato ER, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con un unico, articolato, motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme richiamate dalla pubblica accusa, nonché contraddittorietà e mancanza di motivazione derivante da travisamento dei fatti e presupposti errati.
Si deduce, in primo luogo sul fumus dei reati che l'intero impianto accusatorio poggia su un'errata qualificazione dell'area oggetto degli interventi, in quanto non si tratta di un'area boscata, ne' ai sensi del Piano Strutturale vigente all'epoca in cui è stato approvato il piano di recupero, ne' ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico.
Si osserva che secondo le evidenti risultanze documentali l'area era classificata dal Piano Strutturale come "UTOE B.2.4 - Insediamenti di crinale", nella quale non vigevano vincoli di inedificabilità, essendo individuata come "area urbanizzata"; che il Regolamento Urbanistico, adottato dopo l'approvazione del piano di recupero del complesso Le Corta, inserisce l'area in questione all'interno delle "zone omogenee D" ed in particolare nella sottozona D3 "zona per attività ricettive".
Si deduce, quindi, che il piano di recupero è stato legittimamente approvato, considerata la corretta collocazione zonale dello stesso, così come sono legittime le concessioni edilizie ed i permessi di costruire che vengono indicati in relazione ai singoli manufatti. Si aggiunge che gli interventi hanno accresciuto il verde e che l'ER è munito dei requisiti per lo svolgimento di attività agricola.
Nel prosieguo si osserva che gli interventi eseguiti devono ritenersi legittimi anche alla luce delle previsioni del P.R.G., ancora operante nella vigenza del Piano Strutturale, in quanto le Norme di Attuazione consentivano gli interventi di ristrutturazione edilizia in zona omogenea E, assoggettandoli ad un Piano Urbanistico Attuativo, ai sensi della normativa regionale sul recupero del patrimonio edilizio esistente (L. R. n. 59 del 1980); che, pertanto, il piano di recupero non si è posto in variante rispetto al P.R.G. ed ha assicurato un maggior controllo dell'attività edilizia, essendo stato adottato con Delib. del Consiglio Comunale 27 giugno 2001, n. 37, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, così come la successiva variante.
Si osserva che anche per le varianti allo strumento generale, inerenti agli interventi sul patrimonio edilizio da recuperare, non era necessaria l'autorizzazione regionale (L.R. T. n. 59 del 1980, art. 5, comma 1).
Si aggiunge che il Piano di Recupero neppure può essere ritenuto illegittimo per non essere stato stipulata la convenzione L.R. T. n. 64 del 1995, ex art. 5 ter.
Si osserva sul punto che la convenzione è finalizzata a regolare gli interventi e gli oneri economici connessi al miglioramento del sistema ambientale ed insediativo;
che nella specie tali miglioramenti sono stati realizzati di propria iniziativa ed a proprie spese dalla società che gestisce il complesso mediante la esecuzione di opere di viabilità, verde, parcheggi, sicché la convenzione doveva ritenersi superflua.
Si contesta, poi, un ulteriore profilo di illegittimità del piano di recupero sostenuto dalla pubblica accusa, osservando che nella specie doveva ritenersi irrilevante la mancata individuazione preventiva della zona da recuperare, in quanto la deliberazione comunale relativa alla individuazione degli immobili e dei complessi edilizi può essere presa anche contestualmente a quella di adozione del piano di recupero, ai sensi del L.R. T. n. 59 del 1980, art. 9, allorché, come nel caso in esame, vi sia coincidenza tra la zona di recupero e gli immobili da recuperare, Con riferimento alla assenza del parere della Soprintendenza si osserva che nel caso di vincolo per le zone boscate, ai sensi della L. n. 431/1985, l'autorizzazione è concessa dalla Commissione Edilizia Integrata, che nel caso in esame ha espresso parere favorevole nella seduta del 13.6.2001. Con riferimento ad ulteriori rilievi dell'ordinanza si deduce che gli interventi non hanno intaccato aree boscate, ne' determinato il taglio del bosco ed, in particolare, che la piscina aveva ricevuto parere favorevole dalla Amministrazione Provinciale di Siena - U.O. Vincolo Idrogeologico, previo accertamento, su rapporto del C.F.S., della inesistenza di una superficie boscata. Con riferimento alle esigenze cautelari, premesso che gli interventi oggetto di indagine sono stati realizzati nel corso degli anni e ultimati da tempo, si osserva che i lavori di ristrutturazione dei fabbricati preesistenti sono del tutto conformi alla destinazione urbanistica della zona e non hanno comportato ampliamenti, sicché si palesa ingiustificato il sequestro dell'intero complesso. Si osserva che il G.I.P. nel provvedimento genetico della misura ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari connesse alla possibilità per gli indagati di trarre ulteriori profitti economici dal reato commesso ed all'aumento del carico urbanistico.
Si deduce, quindi, che l'eventuale profitto economico derivante dall'uso della cosa costituisce un mero post factum irrilevante ai fini delle esigenze cautelari;
che nella specie deve esser anche esclusa l'esigenza cautelare connessa ad un aumento del carico urbanistico, poiché i fabbricati con destinazione alberghiera non hanno subito ampliamenti e sono dotati di tutti i servizi e le infrastrutture necessarie in relazione alla ricettività del complesso che è rimasta immutata;
che neppure le altre opere di cui alla contestazione per loro natura (magazzini, centro benessere, ricovero di attrezzi agricoli) possono incidere sul carico urbanistico della zona. Si osserva, infine, che la violazione della normativa antisismica deve essere riferita alle sole opere di nuova realizzazione, sicché, in subordine, il sequestro dovrebbe essere limitato a queste ultime, e che nel caso in esame deve essere in ogni caso esclusa la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva. Con memorie difensive, depositate il 22 e 23 aprile 2010, il ricorrente ha diffusamente, ma sostanzialmente ribadito le argomentazioni già esposte in ricorso a sostegno della legittimità del piano di recupero e delle consequenziali concessioni edilizie. Il ricorso non è fondato.
È appena il caso di rilevare in punto di diritto che i provvedimenti aventi ad oggetto misure cautelari reali sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, per violazione di legge, con l'esclusione, quindi, della possibilità di denunciare in sede di legittimità vizi di motivazione del provvedimento impugnato. A maggior ragione ovviamente è preclusa a questa Corte la possibilità di procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto in cui siano incorsi la pubblica accusa ed i giudici del riesame, sulla base delle sommarie indagini espletate, nella classificazione dell'area oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia e di costruzione in relazione alle previsioni del Piano Strutturale, vigente all'epoca dell'approvazione del piano di recupero, e di quelle successive del Regolamento Urbanistico.
Va, quindi, rilevato che l'impianto accusatorio, secondo l'ordinanza impugnata, come lo stesso ricorrente ha riconosciuto, ha preso le mosse ed è sostanzialmente fondato sull'accertamento che il piano di recupero e le concessioni edilizie rilasciate hanno interessato, non solo l'area qualificata come "Insediamenti di crinale", ma anche quella costituente "Mesocollina boscata", con vincolo di inedificabilità assoluta a norma dell'art. 19 del Piano Strutturale e del successivo Regolamento Urbanistico.
Orbene, l'eventuale errore di fatto dei giudici del riesame sul punto della indicata qualificazione dell'area non è certamente suscettibile di valutazione in sede di legittimità, essendo preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la correttezza o erroneità della qualificazione dell'area effettuata dai giudici del riesame mediante il controllo di eventuali planimetrie in atti. È evidente, invece, che detto controllo è esclusivamente riservato al prosieguo delle indagini e all'eventuale successivo giudizio di merito.
La rilevata infondatezza della principale censura del ricorrente rende sostanzialmente superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni in punto di diritto in ordine alla correttezza dei procedimenti amministrativi adottati.
Anche in proposito, peraltro, deve essere osservato che l'accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi è sostanzialmente riservata al giudice di merito, in quanto presuppone necessariamente la verifica degli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione, mentre il controllo riservato alla sede di legittimità ha ad oggetto la correttezza giuridica dell'accertamento di merito sul punta Peraltro, considerata la natura sommaria del giudizio cautelare, la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi non può certamente essere effettuata in termini esaustivi in sede di riesame, essendo fondato l'accertamento dell'esistenza del fumus dei reati sulle prospettazioni della pubblica accusa, che non appaiano errate sul piano giuridico ovvero non siano contraddette in modo inconfutabile dalla difesa. Orbene, l'ordinanza impugnata si palesa congruamente motivata e giuridicamente corretta, tenuto conto della già rilevata natura sommaria del giudizio di riesame, in ordine alla valutazione della illegittimità dei procedimenti amministrativi in base ai quali è stato approvato il piano di recupero e sono state rilasciate le consequenziali concessioni edilizie.
Sul punto, peraltro, lo stesso ricorrente non contesta la carenza di determinati adempimenti che dovevano precedere l'approvazione del piano di recupero, quali il mancato inserimento dell'area interessata dagli interventi edilizi negli elenchi delle zone da recuperare, ai sensi della L. n. 457 del 1978, artt. 27 e 28, nonché la mancata stipula di apposita convenzione con il Comune, ai sensi della L.R. T. n. 64 del 1995, art. 5 ter, ma ne sostiene la superfluità sulla base di argomentazioni il cui esame è necessariamente riservato al giudizio di merito.
Altri rilievi del ricorrente in punto di diritto sono evidentemente collegati alla contestazione della qualificazione dell'area, come già osservato inammissibile in sede di legittimità, ovvero da valutarsi nella sede di merito, ad esempio, in materia di vincolo paesaggistico essendo comunque riservato alla Sovrintendenza, cui dovevano essere trasmessi i provvedimenti adottati, un potere di controllo.
Anche sul punto delle esigenze cautelari l'ordinanza impugnata si palesa giuridicamente corretta, essendo stato fondato l'accertamento del periculum derivante dall'uso degli immobili, tra l'altro, sull'aumento del carico urbanistico, che è evidentemente connesso alla modificazione della destinazione d'uso dei fabbricati preesistenti da agricola ad alberghiera ed alla costruzione di ulteriori strutture che determinano l'affluenza di clientela. È, peraltro, evidente che le deduzioni del ricorrente in ordine alla intervenuta realizzazione di infrastrutture primarie adeguate non potevano formare oggetto di compiuta verifica in sede di riesame e, tanto meno, possono costituire motivo di gravame in sede di legittimità.
Sul punto, in ogni caso, si deve anche rilevare che dinanzi al Tribunale del riesame il ricorrente non ha chiesto la riduzione del sequestro ad una parte soltanto del complesso immobiliare, sicché non possono essere formulate, in sede di legittimità, censure in ordine al sequestro anche dei fabbricati preesistenti, oggetto di ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010