Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
13-11-1991, N.374 DAZIONE BU BBLICA ITALIANA DE DI PACEL INOME DEL POPOLO ITALIANO { LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 0-3085/03 Oggetto qvirisdi wore adi this camen ali dejur. acque refle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONADott. Rafaele - Primo Presidente f.f. R.G.N. 1723/02 J Сгод. 7129 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Paolo VITTORIA Rol. Consigliere Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere1 Ud. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO 1 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO PEDIO RAC 28. presso lo studio dell'avvocato LUCIANO PARRINO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DI LALLO, w giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2002 contro 1260 BARACCA ANIELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, -1- VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato --- GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dagli avvocati SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta delega a PASQUALE margine del controricorso;
- controricorrente avversQ la sentenza n. 3334/01 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 28/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Luigi DI LALLO;
--- ----- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per —- 11- l'accoglimento del motivo con cui si deduce la mullità dell'atto di citazione. -2- Svolgimento del processo 1. li Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento della fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. 8 è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue e la Somma stata chiesta per gli anni è compresi tra il 1994 ed i 1999. L'utente ha reagito convorendo in giudizio il Comune di 2, - Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con la citazione notificat.a 1'8.5.2001 ha chiesto fosse dichiarato che il Comunc поп aveva dirilto al pagamento delle ne ha domandato la condanna alla restituzioneSomme pretese delle somme che aveva percepito. Il Comune di Scafati ha resistico opponendo più eccezioni. Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda due sentenze.
3. Con una prima sentenza, del 6.7.2001, na deciso una questione giurisdizione ed ha dichiarato che conoscere della domanda di relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, i canoni di fognatura e depurazione avevano natura tributaria, mentre per il periodo avevano assunto natura di corrispettivo del servizio successivo idrico integra.o. F però, anche per i periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordicario, perché 3 l'utente non aveva sostenito di поп dover pagare il canone, ma aveva soio contestato di doverlo paçare nella misura richiesta e quindi la causa verteva su diritti soggettivi. 11 giudice di pace, con la successiva sentenza dei 28.9.2001, ha accolto la domanda. In particolare, ha prima rigettato un'istanza di riunione del procedimento cor quell relativi से causc connesse proposte da altri utenti, un'eccezione di nullità della citazione per assoluta incertezza stila identità della parte attrice ed un'altra attinente alla tempestività della contestazione opposta alla richiesta di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi deciso le questioni di merito. nolo del contatore еHa stabilito che nulla era dovato per dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse per il resto dovuto, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consumo dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, Con potevano rilenersi dovute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed USO de i servizi salva la prescrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, Πα dopo averne determinato l'ammontare con criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la rostituzione di quanto pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione de llc due 4. sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1, Il ricorso contiene dieci motivi. Rientra ne le attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 de le disposizioni di attuazione al codice di procedura, prendere in considerazione il terzo, il primo e decimo motivo: gli ultimi Que in quanto riguardano la giurisdizione, 'altro perché relativo ad una questione pregiudiziale circa lä validità della citazione.
2. I terzo motive denuncia un vizio di nullità della sentenza, per violazione di norme su procedimento (art. 360 . 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 310, 163 e 164 dello stesso codice). Non è fondato. Il vizio di nul ità della citazione derivante dal fatto che è cmessc 0 risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 7. 2] cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con efficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo). 3. - Il primo molivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. 5 Lgs. 31 dicembre 1992, 1, 546, nonché all'art. 1 D.-L. 26 seltembre 1995, n. 103, conv. in T. 20 novembre 1995, Π. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. V: si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. Il motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 - nel hanno enunciato il principio di sclco di precedenti decisioni - diritto per cui il canore del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la anteriormente al 3 ottobre 2000, data di disciplina vigente entrata in vigore dell'art. 24 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152} ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, 1. 23 dicembre 1998, 2. 448, il quale ha invece qualificato il corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie soLLoposte all'esame del giudice di pace ricadono relia giurisdizione del giudice tricutario, per ciò che riguarda il tributo comunale in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha preleso di applicarlo sia misura del tributo richiesto. La giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è atcr buita alla Sua giurisdizione, individuata sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogni questione che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 88). Non le quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice ai pace, che cadono sulla applicazione della relativa alla Liquidazione della misura del tributodisciplina dovuto. 3.1. -- L'accoglimento del primo motivo determine l'assorbimento del decimo ed ultimo, nel quale il ricorrente appare lamontare che 1 giudice di pace abbia ritenuto di poter non dare applicazione agli atti in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per il servizio. 4. - La sentenza parziale e quella definitiva sono perciò cassate in riferimento alle statuizioni rese a proposito dei canone del servizio di fognatura e depurazione. L'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il Terzo motivo de_ ricorso;
accoglie il primo e dichiara assorbito l'ultimo; dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al canone del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la sentenza parziale ed in relazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette per l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sozione semplice. 7 Così deciso il giorno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed, estensore Il Presidente. po 사 Aerom IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria 3 MAR 2003 BOLLO ALLIERE C1 Gib Giambattista 8