Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene, disposta dal G.i.p. in favore di un soggetto diverso da quello cui il bene stesso era stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale della libertà.
La restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura, va disposta in favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella - conseguente alla perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - che va disposta in favore dell'avente diritto (individuabile anche in una persona diversa da quello al quale il bene era stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi in via analogica il disposto dell'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen.
Commentari • 3
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 51753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51753 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2390
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 18913/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LO n. il 19.6.1956;
avverso l'ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Savona del 29.3.2013;
udita la relazione del consigliere dr. Antonio Prestipino;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Nasuti Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 29.3.2013, il Tribunale della Libertà di Savona confermava il provvedimento del gip del locale Tribunale in data 23.11.2013, con cui era stato revocato il sequestro preventivo della somma di Euro 3.815.000 disposto in precedenza dallo stesso gip nell'ambito del procedimento penale a carico di CA LO e altro per il reato di appropriazione indebita.
1.1. Il CA aveva proposto appello contro il provvedimento di revoca n quanto era stata disposta la restituzione della somma al curatore del fallimento della soc. INPAR. Come si legge nell'ordinanza del giudice del riesame, la sigla INPAR non è altro che la nuova denominazione della soc. "GEO" di ER EA, secondo l'accusa il soggetto danneggiato dal reato, che avrebbe affidato la somma in sequestro alla società FiduciaireSuisse KFT, formalmente amministrata dal CA e di fatto anche dal coimputato FA ER, col mandato di versarla sul conto corrente intestato alla AR CI Products, mentre i due l'avrebbero canalizzata sul conto corrente di una società facente capo al CA o su conti personali. Nella vicenda era stato coinvolto un istituto di credito ungherese, la VolksBank di Budapest, presso la quale la somma era stata sequestrata. La revoca del sequestro era seguita ad una richiesta di chiarimenti dell'autorità giudiziaria Ungherese diretta ad ottenere la cessazione della misura cautelare e l'indicazione del beneficiario del conseguente ordine di restituzione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il CA, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., sotto un duplice profilo;
- anzitutto, l'attuale pendenza del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita comporterebbe secondo il ricorrente, la permanenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato il sequestro;
- in secondo luogo, la restituzione della somma a persona diversa dal soggetto nei cui confronti il sequestro è disposto, potrebbe essere ordinata solo a seguito della sentenza conclusiva del procedimento nel corso del quale la misura è stata adottata, mentre la revoca in corso di giudizio potrebbe essere disposta solo a favore dell'originario destinatario del provvedimento di sequestro (In ricorso è citata, tra l'altro, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010, Gaias, dove l'esplicita affermazione che la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti della misura cautelare, va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che consegue come effetto della perdita di efficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, solo in questo caso dovendo la restituzione essere disposta in favore dell'avente diritto e, quindi, eventualmente, anche in favore di un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato, sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi - per analogia - il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 8). a sostegno del ricorso sono stati depositati motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. In punto di interesse, non può negarsi la legittimazione del ricorrente all'impugnazione di legittimità, poiché l'eventuale distribuzione delle somme sequestrate in sede di riparto fallimentare, potrebbe pregiudicare il suo diritto alla restituzione in caso di esito assolutorio del procedimento penale a suo carico.
2.Va quindi rilevato, in generale, che in caso di sequestro preventivo il vincolo reale sulle cose permane di massima fino alla sentenza definitiva (vedi l'art. 262 c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la possibilità di restituzione delle cose sequestrate a fini di prova anche prima della sentenza definitiva, dispone al secondo comma che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321 c.p.p. (cioè quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati).La restituzione della cose oggetto di sequestro preventivo è quindi normalmente rinviata, ai sensi del comma 4 dell'art. 262 c.p.p., al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento (salvo che sia disposta la confisca).
3. L'unica eccezione alla regola della tendenziale coincidenza della durata del sequestro preventivo con la durata del processo penale, è stabilita dall'art. 321 c.p.p., comma 3, quando risultino mancanti, originariamente, o per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.
3.1. Ebbene, come rileva esattamente la difesa, nella specie, non possono certo ritenersi venute meno le ragioni della cautela reale sulle somme in contestazione, che erano state sequestrate,come si legge nell'ordinanza impugnata, come corpo del reato e anche per il pericolo che la loro libera disponibilità da parte degli imputati potesse comportarne la dispersione in pregiudizio degli aventi diritto (senza dire dell'assoggettabilità a confisca delle somme medesime come provento del reato).
4. È fondata inoltre anche l'osservazione difensiva secondo cui, in ogni caso, la revoca del sequestro anteriormente alla sentenza definitiva, per il venir meno dei suoi presupposti, avrebbe imposto la restituzione delle somme esclusivamente a favore del soggetto nei cui confronti esse erano state sequestrate non di terzi aventi diritto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010, Gaias di cui si è sopra riportata la massima).
Alla stregua delle precedenti considerazioni va pertanto pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e disposto il ripristino del sequestro. La cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino del sequestro. Si provveda a norma dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013