TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/12/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel giudizio ex artt. 702 bis e ss. cpc, iscritto al n.° 4327 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Renata Pepe Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LA Di RO
resistente
Avente ad
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
25.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato in data 18/11/2017 l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento delle competenze professionali pari ad € 8.430,00, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva quanto segue: - che il con delibera di Giunta Comunale n. Controparte_1
270/2008 conferiva mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. nel giudizio introdotto dinanzi al Tar Campania – – dalla Parte_1 CP_2
Società Parte_2
- che il ricorso veniva dichiarato perento con decreto presidenziale del
14.10.2016;
- che l'avv. in ordine all'attività professionale svolta Parte_1
nell'interesse del Comune di , ha maturato competenze Controparte_1
professionali pari ad € 8.430,00 così come calcolate sulla scorta del DM n.
55/2014 vigente ratione temporis;
- che il ricorrente, infruttuosamente con lettera PEC del 28.03.2017, ha chiesto al il pagamento delle predette competenze. Controparte_1
Si costituiva il eccependo l'improcedibilità, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. In particolare, l'ente resistente eccepiva il mancato impegno di spesa se non per l'importo di euro 632,15.
Soddisfatta la condizione di procedibilità nel corso del giudizio, il giudice rinviava per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il ha riconosciuto nel corso del giudizio di essere debitore CP_1
esclusivamente dell'importo di euro 632,15 (compresi IVA e CPA) per il quale
è intervenuto l'unico impegno di spesa e tale somma va, pertanto, riconosciuta al ricorrente, seppur senza rimborso spese generali (stante la rinuncia del professionista).
Per le altre somme richieste l'avv. in difetto di valido contratto Parte_1
approvato con forma scritta ad substantiam e in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, non ha a sua disposizione nemmeno lo strumento dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, in quanto dispone dell'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato la prestazione, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.
Ed infatti per consolidata giurisprudenza, nei casi di mancanza di contratto scritto e di impegno di spesa, il rapporto obbligatorio si considera sorto direttamente in capo al funzionario che ha commissionato la prestazione al privato senza il rispetto delle norme di contabilità pubblica;
per cui, avendo il privato la detta azione diretta verso il pubblico funzionario, non è ammissibile nei confronti dell'ente neanche l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. alla quale, avendo essa natura sussidiaria, non si può ricorrere quando l'esecutore della prestazione ha a disposizione una specifica azione (cfr. Cass.
Civ. 2002/15162).
Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto individuare il funzionario responsabile e perseguirlo con l'apposita azione di cui all'art. 191 comma 4
T.U.E.L..
La particolarità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca inducono a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
632,15.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 01/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nel giudizio ex artt. 702 bis e ss. cpc, iscritto al n.° 4327 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Renata Pepe Parte_1
ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LA Di RO
resistente
Avente ad
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
25.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc notificato in data 18/11/2017 l'avv. Parte_1
conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento delle competenze professionali pari ad € 8.430,00, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva quanto segue: - che il con delibera di Giunta Comunale n. Controparte_1
270/2008 conferiva mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente all'avv. nel giudizio introdotto dinanzi al Tar Campania – – dalla Parte_1 CP_2
Società Parte_2
- che il ricorso veniva dichiarato perento con decreto presidenziale del
14.10.2016;
- che l'avv. in ordine all'attività professionale svolta Parte_1
nell'interesse del Comune di , ha maturato competenze Controparte_1
professionali pari ad € 8.430,00 così come calcolate sulla scorta del DM n.
55/2014 vigente ratione temporis;
- che il ricorrente, infruttuosamente con lettera PEC del 28.03.2017, ha chiesto al il pagamento delle predette competenze. Controparte_1
Si costituiva il eccependo l'improcedibilità, Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. In particolare, l'ente resistente eccepiva il mancato impegno di spesa se non per l'importo di euro 632,15.
Soddisfatta la condizione di procedibilità nel corso del giudizio, il giudice rinviava per la discussione all'udienza a trattazione scritta del 25.11.2025, all'esito della quale la causa veniva decisa.
Il ricorso è solo parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il ha riconosciuto nel corso del giudizio di essere debitore CP_1
esclusivamente dell'importo di euro 632,15 (compresi IVA e CPA) per il quale
è intervenuto l'unico impegno di spesa e tale somma va, pertanto, riconosciuta al ricorrente, seppur senza rimborso spese generali (stante la rinuncia del professionista).
Per le altre somme richieste l'avv. in difetto di valido contratto Parte_1
approvato con forma scritta ad substantiam e in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, non ha a sua disposizione nemmeno lo strumento dell'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, in quanto dispone dell'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato la prestazione, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.
Ed infatti per consolidata giurisprudenza, nei casi di mancanza di contratto scritto e di impegno di spesa, il rapporto obbligatorio si considera sorto direttamente in capo al funzionario che ha commissionato la prestazione al privato senza il rispetto delle norme di contabilità pubblica;
per cui, avendo il privato la detta azione diretta verso il pubblico funzionario, non è ammissibile nei confronti dell'ente neanche l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. alla quale, avendo essa natura sussidiaria, non si può ricorrere quando l'esecutore della prestazione ha a disposizione una specifica azione (cfr. Cass.
Civ. 2002/15162).
Nel caso in esame, il ricorrente avrebbe dovuto individuare il funzionario responsabile e perseguirlo con l'apposita azione di cui all'art. 191 comma 4
T.U.E.L..
La particolarità della vicenda e la parziale soccombenza reciproca inducono a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_1
632,15.
2) Rigetta per il resto.
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 01/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo