Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37042
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen., abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37042
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37042
    Data del deposito : 9 luglio 2003

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