Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
Quando il comportamento di aggressione all'incolumità fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalità di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 cod. pen., abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 37042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37042 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale TROJANO Presidente
Dott. Bruno OLIVA Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Francesco P. GRAMENDOLA Rel. Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AE;
avverso la sentenza 27/5/02 Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
Fatto e Diritto
Con sentenza in data 27/5/02 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione in data 1/6/00, con la quale il Tribunale di quella città aveva dichiarato AR AE colpevole dei reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u. e con la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sull'aggravante contestata e sulla recidiva lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione. Era ascritto al predetto di aver usato violenza e minaccia all'assistente di p.s. Costanza Vincenzo, per opporsi all'attività di controllo, da costui esercitata, mentre l'imputato tentava di espellere per via orale un ovulo contenente stupefacente, e cagionandogli con uno spintone lesioni personali guaribili in giorni otto.
Nel rispondete alle censure mosse nei motivi di appello la corte territoriale osservava che non vi era nell'attività di p.g. una distinzione tra atti tipici e atti atipici, e che anche quella di assistere una persona, che spontaneamente aveva deciso di espellere per via orale un ovulo, contenente stupefacente, allo scopo di raccogliere l'eventuale corpo di reato, rientrasse nell'attività di ricerca delle fonti di prova o delle cose e delle tracce di reato, e di conservazione di esse a mente degli artt. 55 e 347-348 c.p.p. Sottolineava la correttezza del p.u., che sollecitato dallo stesso interessato ad assistere alla operazione di vomito, lo invitava ad una ragionevole sollecitudine, ovvero a desistere, una volta resosi conto del comportamento palesemente pretestuoso, almeno ragionevolmente rivelatosi come tale, da parte dell'interessato, di guisa che era evidente la contestualità tra azione e reazione, e doveva escludersi ogni ipotesi di arbitrarietà dell'atto del p.u.. Rilevava ancora, quanto al merito, che non era affatto imprevedibile per chi infligge un robusto spintone, rappresentarsi la perdita dell'equilibrio da parte dello spintonato.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso il AR a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo, con il primo motivo a sostegno, l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p.. La disponibilità da parte dell'indagato a procurarsi conati di vomito per espellere lo stupefacente incapsulato ed ingerito, ad avviso della difesa, doveva considerarsi atto estraneo all'accertamento del reato, così come la condotta dell'agente, che solleciti l'indagato ad affrettarsi in tale operazione non costituiva atto di ufficio o di servizio. Con il secondo motivo deduce il vizio motivazionale nella qualificazione del fatto, potendo il comportamento descritto al capo A) della rubrica integrare al più la fattispecie criminosa depenalizzata, di cui all'art. 341 ult. co, c.p. Secondo il difensore non vi era alcun nesso funzionale tra la condotta dell'agente e la reazione del p.u., ovvero tra l'offesa e le funzioni esercitate dal p.u., così come non vi era stata resistenza, posto che era stato proprio l'imputato ad offrire spontaneamente la propria collaborazione, e l'ostilità da lui manifestata era diretta non a coartare la volontà del p.u., o a resistergli, ma solo ad esprimere il proprio disprezzo nei confronti di chi non aveva apprezzato il suo spirito di collaborazione. Con il terzo motivo infine denunzia l'erronea applicazione degli artt. 582-590 c.p., in quanto la perdita dell'equilibrio, conseguente allo spintone, fuoriusciva dalla sfera della prevedibilità dell'evento, con conseguente esclusione del dolo da parte dell'imputato, che nella specie aveva agito nell'erronea convinzione che esso non si sarebbe verificato.
Il ricorso è, sia pure in parte, fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va anzitutto ritenuto corretto ed immune da vizi logici e giuridici il percorso argomentativo dei giudici del merito nell'aver escluso che la attività di polizia giudiziaria possa compendiarsi solo in atti tipici, e nell'aver ritenuto compresa nei doveri di ufficio anche l'attività di attesa dell'agente, finalizzata all'acquisizione della droga, contenuta in un ovulo, che l'imputato aveva precedentemente ingerito, e che spontaneamente si era offerto di rigurgitare.
In tema di attività della polizia giudiziaria, invero, l'art. 55 c.p.p., prevede che la p.g. deve anche di propria iniziativa compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale, di guisa che non vi può essere dubbio che tale attività possa consistere in atti non propriamente tipici, come quello di raccogliere quanto espulso con il vomito da una persona, laddove vi si possa trovare il corpo del reato o una prova rilevante.
Analogamente dispongono gli artt. 347 e 348 c.p.p., sia pure in una fase successiva alla comunicazione della notizia di reato, laddove alla lett. a) del 2 comma dell'art. 348 si prevede la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché la conservazione di esse.
È dunque evidente che se la p.g. non può costringere una persona a procurarsi il vomito, non per questo non può procedere ad atti dovuti, come quello di presenziare e assicurare alla giustizia le cose pertinenti a reato, se la persona decide spontaneamente di vomitare.
Del pari incensurabile si ravvisa la conclusione della corte di merito nell'aver escluso la ricorrenza dell'atto arbitrario del p.u. ex art. 4 D.Lgt. n. 288/1944, non potendo l'esortazione a collaborare e in alternativa a desistere dal tentativo di vomito, integrare l'ipotesi della sconvenienza o della scorrettezza di una pressione indebita nei confronti dell'imputato.
Non altrettanto però può dirsi in ordine alla consequenzialità tra la condotta violenta posta in essere dal AR e l'atto di ufficio del p.u..
Sul punto la motivazione della corte territoriale si ravvisa lacunosa, laddove non valuta adeguatamente che la reazione dell'imputato, apprezzata in concreto in relazione alla specifica situazione ambientale ed interpersonale, non poteva avere finalità oppositive, dal momento che era stato lo stesso imputato ad offrirsi spontaneamente a rigurgitare l'ovulo, contenente la droga. Non vi era in altri termini nel contesto dell'accadimento alcun nesso funzionale tra la condotta dell'agente e la reazione violenta del M., ovvero un nesso di causalità psicologica tra l'offesa e le funzioni esercitate dal p.u.. Non ha apprezzato la corte territoriale che la condotta violenta voleva rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del p.u., ritenuto, sia pure a torto, dallo agente ingrato per non aver saputo apprezzare il tentativo, ancorché vano, di collaborare.
Avrebbe dovuto pertanto la corte di merito inquadrare il fatto nell'ipotesi criminosa dell'oltraggio aggravato ex art. 341 co. 1 e ult. c.p., abrogato dall'art. 18 legge 25/6/99 n. 205, di guisa che sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, previa riqualificazione della condotta di cui al capo A), perché il fatto non è previsto come reato.
Ma analogamente deve procedersi anche in ordine all'imputazione di cui al capo B), sia pure con formula diversa.
Ed invero con l'abrogazione legislativa del reato fine, viene meno anche l'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che rende il reato di lesioni volontarie lievi, di cui al capo
B), procedibile di ufficio.
È pur vero che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che l'aggravante de qua è astrattamente configurabile, anche se in relazione al reato fine debba essere applicata una causa di non punibilità, di improcedibilità e di estinzione del reato, essendo essa giustificata dalla maggiore pericolosità dimostrata dall'agente (Cass. Sez. I, 3819 dell'11/11/91 rv. 188803). Ma il caso in discussione è diverso, perché si riferisce ad una abolitio criminis, non contemplata nella menzionata giurisprudenza, che non ha lasciato per giunta residui di altri reati, perseguibili di ufficio.
Consegue pertanto che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2, e venuta meno la procedibilità di ufficio del reato di lesioni, la sentenza impugnata va annullata anche per tale capo per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla imputazione di oltraggio aggravato, così riqualificata la condotta, di cui al capo A), perché il fatto non è previsto come reato, e in ordine alla imputazione di cui al capo B), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp, per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.