Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DI BACCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO POZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 864/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 12/02/00 R.G.N. 1303/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 17/06/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia, provvedendo in Camera di consiglio, rigettare il ricorso per manifesta infondatezza.
RITENUTO
che con sentenza del 12.2.2000 il Tribunale di Torino, in riforma della sentenza n. 5633/97 del Pretore della stessa città, ha respinto la domanda di OS RU, già inquadrata nella 5^ categoria, nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area quadri di 2^ livello a partire dal 27.11.1995, con conseguente corresponsione, in proprio favore, delle relative differenze retributive;
che, a giudizio del Giudice del gravame, la pretesa della RU non poteva trovare accoglimento, essendo la medesima stata assegnata alle superiori mansioni di Q2 dall'1.6.1995 al 23.11.1995 per un totale di 176 giorni e quindi per una durata inferiore a quella prevista (180 gg.) dall'art. 38 del C.C.N.L. per la "promozione automatica" alla qualifica superiore ex art. 2103 c.c., ne' poteva tenersi conto, al fine del computo dei 180 gg. di ulteriori prestazioni lavorative di breve durata svolte dalla medesima ricorrente, in un periodo anteriore al giugno 1994, senza carattere di frequenza e di sistematicità, ma in maniera affatto saltuaria;
che - sempre a giudizio del Tribunale di Torino - non risultava provato alcun intento fraudolento dell'imprenditore diretto ad impedire la promozione automatica della RU;
rilevato:
che avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, cui ha resistito la soc. Poste Italiane con controricorso;
che il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
CONSIDERATO
che, prescindendo dalla questione - su cui non manca qualche incertezza nella giurisprudenza anche di legittimità - circa la computabilità a mesi e non a giorni del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della c.d. "promozione automatica" ex art. 2103 c.c. (essendo provato che la durata di svolgimento di dette mansioni non ha superato ne' i sei mesi, richiesti dall'art. 38, punto 7 del C.C.N.L. di categoria, ne' i 180gg.) - appare decisamente infondata la censura formulata dalla ricorrente;
ed infatti:
a) ove si adotti la computabilità a giorni del periodo in questione, in esso non vanno compresi i giorni di sospensione del rapporto per adesione allo sciopero: ne' vale opporre a tale criterio l'illegittima compressione del diritto di sciopero, dal momento che nel nostro ordinamento tale diritto è senz'altro garantito, senza equiparare necessariamente l'astensione dal lavoro alla prestazione del lavoro (tant'è vero che durante le giornate di sciopero non matura il credito retributivo);
b) ai fini del computo del periodo di tre mesi previsto dall'art. 2103 c.c. possono cumularsi distinte prestazioni lavorative di più
breve durata solo ove esse abbiano assunto caratteri di frequenza e sistematicità, desumibile dal numero di assegnazioni e dal tempo intercorso tra un'assegnazione e l'altra, indipendentemente dalla ricorrenza dell'intento fraudolento del datore di lavoro diretto ad impedire la promozione automatica;
c) lo svolgimento di mansioni superiori invito domino non può certo valere a far maturare il diritto alla c.d. "promozione automatica";
d) il fatto di impartire istruzioni alla nuova reggente non può essere equiparato - ai fini che ne occupa - alla svolgimento delle mansioni di reggente;
Considerato, dunque, che, per i motivi che precedono, il ricorso appare manifestamente infondato anche alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (sent. 13.8.1996, n. 7541 e 7.1.1994, n. 104), sicché il ricorso va respinto con attribuzione, a carico della ricorrente, delle spese del presente giudizio, nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e pone a carico della ricorrente le spese del presente giudizio pari ad Euro 10.00 oltre ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004