Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6323
CASS
Sentenza 21 novembre 2006

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Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, previsti dai primi due commi dell'art. 473 cod. pen., non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prescritta procedura, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 6323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6323
    Data del deposito : 21 novembre 2006

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