Sentenza 15 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME D0 0 3 7 2 /02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPR MADI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità civile. SEZIONE TERZA CIVILE Liquidazione dei danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 5161/00 Dott. Paolo VITTORIA - Presidente 7692/00 TRIFONE - Consigliere Dott. Francesco Cron. 748 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. 17 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.21/06/01 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 1,55 3000 SENTENZA NCELLERIA sul ricorso proposto da: CC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO I I 4, presso 10 studio dell'avvocato DF012504 ALFONSO PICONE, difeso dall'avvocato EUGENIO SIBILIO, €1,55 1.3000 ELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DF012505 EN AE, PALATINA ASSIC SPA IN LCA, POLARIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ASSIC SPA;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio intimati dal Sig. IL SOLE 24 ORE - per diritti 3.10 e sul 2° ricorso n 07692/00 proposto da: 15 GEN 2002 IL CANCELLERE LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, già LA Ass.ni SpA,2001 persona del legale rappresentante, dr. Roberto 1378 in 1 Gavazzi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F DENZA 50/A, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURENTI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
CC GI, EN AE, COMM LIQ PALATINA ASSIC SPA IN LCA;
- intimati avverso la sentenza n. 573/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE emessa il 3/2/1999, depositata il 08/03/99; RG. 403/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UC Pasquale, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore LU, conve- niva in giudizio, con atti notificati rispettivamente il 18.3.82; il 19.3.82 e il 22.3.82, la S.p.a. Palatina Compagnia di Assicurazioni, in persona del commissario liquidatore, e 1'INA F.G.V.S.; EN AN e la 2 CI, nella qualità di impresa designata per la liqui- dazione dei sinistri, chiedendone la condanna per danni subiti da suo figlio LU, di dieci anni, inve- stito in data 13.9.79 dall'auto del EN e dal mede- simo condotta. Premesso che l'esclusiva responsabilità dell'incidente era da attribuire al EN, specifica- va che a seguito delle lesioni, con postumi permanenti, al danneggiato spettava il risarcimento dei danni, ma- morali e biologico;
quindi doveva esser ri-teriali conosciuto il rimborso delle spese per assistenza e me- dicinali, pari a L. 20.000.000 o alla maggiore o minore somma da determinare, oltre ad interessi e svalutazione su tutte le somme nella misura del 30% dalla data del sinistro, nonché il rimborso delle spese, diritti e onorari, anche dei due giudizi penali, nei quali si era costituito parte civile. La CI, costituitasi, si opponeva all'accoglimento della domanda ed eccepiva che il giu- dice penale in primo grado aveva condannato il EN, ma aveva altresì accertato il concorso di colpa del mi- nore costituitosi parte civile nella misura del 50% e tale statuizione, confermata dal giudice di se- condo grado, rigettando sul punto l'appello della parte civile, era divenuta definitiva. Aggiungeva di aver versato, a titolo di provvisionale disposta dal giudice 3 penale, L. 946.000 in data 16.7.80 e L. 886.000 in data 18.9.81, per complessive L.
1.832.000. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 22.1.96, rigettava la domanda di declaratoria di colpa esclusiva del EN, ritenendo superata la presunzione posta a dell'art. 2054 primo comma C.C. persuo carico l'accertata concorrente pari colpa del piccolo Mazzuc- chiello, che aveva attraversato la strada in prossimità di una curva ed in un punto in cui sul marciapiede, dal lato di provenienza dell'auto, sorgeva una baracca che impediva ad entrambi la reciproca completa visibilità. Rigettava altresì la domanda di condanna al risarcimen- to dei danni perché, valutate e condivise le conclusio- -del C.T.U., effettuati i conseguenti calcoli che ni esplicitava - la somma complessiva delle singole voci di danno riconoscibili che indicava- era pari a L. 9.000.000, di cui spettanti all'attore L. 4.500.000, posto che il cinquanta per cento doveva restare a suo carico per la colpa del danneggiato in tale misura. Quindi, operata la rivalutazione all'attualità delle somme percepite dall'attore a titolo di provvisionale, corrispondenti a L. 6.500.000, esse erano ampiamente comprensive non solo del danno liquidato, degli inte- ressi e della rivalutazione monetaria, ma altresì del- le spese di costituzione di parte civile nel giudizio 4 penale, liquidata dal Pretore penale in L. 250.000 nel luglio 1981, corrispondenti all'attualità a L. 800.000. Pertanto compensava le spese di giudizio, esclusa quel- la per il C.T.U., che poneva a carico dell'attore. Proponeva appello UC LU censurando la sentenza per avere il Tribunale: 1) disatteso la doman- da con insufficiente motivazione, trascurando l'esame della prova e della documentazione a sostegno della stessa, da cui emergeva, l'esclusiva responsabilità del EN per l'investimento di esso UC LU;
2) rivalutato all' attualità le somme riscosse a titolo di provvisionali, mentre avrebbe dovuto computare la rivalutazione maturata al tempo del pagamento delle stesse sul credito complessivamente allora spettante;
quindi detrarre gli importi riscossi e, sulla differen- za ancora dovuta, calcolare la rivalutazione;
3) valu- む tato erroneamente e restrittivamente i danni per l'ina- bilità temporanea;
i postumi invalidanti;
il lucro ces- sante;
il danno alla salute;
il danno morale;
il rim- borso delle spese dei giudizi penali;
gli interessi compensativi;
4) violato il principio di soccombenza, secondo il quale le spese, anche di C.T.U., dovevano essere poste a carico degli appellati. Reiterava perciò la domanda di condanna dei conve- nuti al pagamento di L. 20.000.000, oltre interessi e 5 rivalutazione dall'evento al soddisfo, e vittoria di spese dei due gradi di giudizio, sia penali che civili. La S.p.a. LA (ex CI) chiedeva il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell'8 marzo 1999, rigettava 1'impugnazione e compensava le spese. In particolare, dopo aver rilevato la genericità delle doglianze, sia sull'an sia sul quantum, non spe- cificate nel corso dell'intero giudizio di secondo gra- do e non suffragate da argomentazione alcuna, benchè invece la sentenza di primo grado avesse valutato tutte le complessive risultanze istruttorie, tra cui la relazione del C.T.U., riesaminata e ritenuta convin- cente dando contezza delle ragioni, confermava la quantificazione riconosciuta per le singole voci di danno dal primo giudice. Respingeva poi la doglianza relativa alla rivalutazione degli importi riscossi dal UC in via provvisionale, dimostrando in ba- se agli indici Istat- che indicava- che il metodo di calcolo effettuato dal Tribunale era matematicamente equivalente a quello richiesto dall'appellante. Ritene- va quindi la congruità della liquidazione delle spese sostenute per la costituzione di parte civile nel pro- cesso penale, valutata dal Tribunale al momento della 6 decisione ( dicembre 1995) in L. 800.000 e perciò re- spingeva la relativa doglianza e quella concernente le spese di C.T.U., rimaste a carico del UC in considerazione dell'esito del giudizio. Ricorre UC LU per due motivi. Resiste la Fondiaria Assicurazioni, già LA, proponendo altresì ricorso incidentale. Motivi della decisione 1- Preliminarmente devono esser riuniti ricor- SO principale e ricorso incidentale essendo proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2- Con il primo motivo il ricorrente principa- le deduce molteplici censure. La prima attiene alla 11 nullità della sentenza per violazione dell' art. 360 nn. 3 4- 5 c.p.c. in relazione agli artt. 112 115-116- c.p.c. e agli artt. 2054 2059 c.c. " Il giudice deve giudicare iuxta alligata et pro- bata, essendo vincolato all' iniziativa delle parti per l' allegazione dei fatti e la dimostrazione dei me- desimi, e deve valutare la fondatezza della domanda avuto riguardo agli elementi di prova acquisiti. Inve- ce i giudici di secondo grado sono incorsi in vizio di omesso e/o ed insufficiente esame delle risultanze 7 processuali, così pervenendo a conclusioni in contrasto con lo spirito informatore della materia e non hanno considerato che le sentenze penali definitive esplicano autorità di giudicato nel giudizio civile per la sussi- stenza dei fatti materiali accertati dal giudice pena- le, ma consentono una valutazione autonoma nel giudizio civile instaurato per il riconoscimento di un diritto. Pertanto, senza arrestarsi all' affermazione del giu- dice penale di concorso di colpa del UC nel- la determinazione dell' investimento dal medesimo subi- to, il giudice civile doveva ritenere dalla prova te- stimoniale assunta che egli non poteva evitare l' even- to, avendo fatto tutto il possibile per evitarlo, e quindi aveva superato la presunzione di colpa a suo ca- rico, ai sensi dell' art. 2054 c.c.
2.1 La censura è infondata. I giudici di appello non hanno affrontato la que- stione se 1' accertamento irrevocabile in sede penale del concorso di colpa dell'offeso, costituitosi parte civile, nella determinazione dell' evento verificatosi abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile per la liquidazione del danno, ma hanno valutato le rispettive colpe in concreto giungendo alla conclusione che la colpa presunta ai sensi dell' art. 2054 primo comma cod. civ. a carico del EN, per aver investito il 8 piccolo UC, superata dal concorso di colpa, nella misura del cinquanta per cento, riconduci- bile al comportamento di questi, secondo le risultanze processuali. In particolare, infatti, i predetti giudici, riesaminando le prove raccolte in sede pena- le e valutando la testimonianza resa nel giudizio ci- vile dal cognato dell' attore, hanno ravvisato il con- suo imprudente avvio corso di colpa del pedone nel prossimità di una curva per attraversare la strada in e in un punto in cui, sul lato di provenienza dell' au- to, vi era una baracca che copriva la visibilità sia a lui stesso, sia ai conducenti dei veicoli che soprav- venivano, ed hanno ritenuto inidonea ad escludere il predetto concorso la circostanza riferita dal teste, secondo la quale il bambino aveva fatto appena un pas- so per scendere dal marciapiede sulla strada allorché Pertanto non sussistono i denunciati vi-fu investito. zi, né di legge, né di motivazione.
2.2 La seconda censura attiene alla " motivazio- ne erronea con cui i giudici hanno rivalutato la somma riconosciuta a titolo di provvisionale", così disatten- dendo precedenti sentenze di legittimità secondo le quali avrebbero dovuto rivalutare 1' ammontare del credito al momento della corresponsione delle Somme a titolo di provvisionale, detrarre questi importi, e ri- 9 valutare la differenza. 2.3- La censura è infondata. I giudici di appello hanno verificato l' equivalen- za matematica tra il metodo di rivalutazione del danno adottato dal Tribunale e quello indicato dal Mazzuc- chiello dando ragione della ragione dei relativi con- teggi mediante l' indicazione degli indici ISTAT dal- la data del sinistro (settembre 1979) fino sia alla data delle riscossioni delle somme provvisionali (lu- glio 1980 e settembre 1981), sia alla data della valu- tazione all' attualità effettuata dal giudice di primo grado dicembre 1995). Ed infatti anche la Corte di Cassazione (Cass. 1163/1998) ha recentemente affermato che il giudice, per conteggiare gli acconti ricevuti dal danneggiato sulla liquidazione del danno, può sottrarre 1' acconto dall' ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza (metodo richiesto dal UC), о rivalutare 1' acconto già pagato e sottrarlo dall' ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (metodo seguito dai giudici di merito). Ne deriva che i vizi dedotti sul punto non sussisto- no.
2.4 Con la terza censura il UC denuncia "vizi di motivazione della sentenza di appello sulla 10 restrittiva valutazione dei danni, con riferimento sia alla durata della malattia, sia ai postumi permanenti, sia al lucro cessante, sia al danno alla salute, sia al danno morale, sia agli interessi compensativi e/o mora- tori e legali, sia al rimborso spese di parte civile nei giudizi penali, non liquidate dal Tribunale pena- le, sia alle spese di C.T.U., rimaste a suo carico". Queste lamentele, identiche a quelle contenute nell' atto di appello, per cui già la Corte di merito ne aveva evidenziato l' improponibilità per l' assoluta genericità, prive non solo di qualsiasi argomentazio- ne a sostegno delle medesime, ma altresì di correlazio- ne con i corrispondenti punti in cui la motivazione dei giudici di appello sarebbe viziata, sono inam- missibili (Cass. 3904/2000). Con il secondo motivo il ricorrente deduce 3- 360 n. 3- 4 5 in relazione all' "violazione dell' art. art. 91". Il motivo è infondato perché la compensazione del- le spese, disposta dai giudici di appello nel rigettare il gravame del UC, è incensurabile in que- sta sede.
4- L' esame del ricorso incidentale è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
5- Sussistono giusti motivi per dichiarare com- 11 pensate tra le parti le spese anche di questo grado ai giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Roma il 21 giugno 2001. Il Relatore Il Presidente 01.07 Сг pasitari IL CANCELLERE 01 Gina Casoli Depositata In Cancelleria 15.4.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Agenzia delle Entrate 6 di Roma 2 109T 129,11 Roma 2603_19 Art. 1. 127 1024 to il Iscritto a 45T 30,99 тот. 160, 10 12