Sentenza 26 marzo 1998
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Poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell'art. 473 cod. pen. - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (In motivazione la Corte ha precisato come dall'affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico - anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/03/1998, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 26/03/98
1. Dott. Pietro SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N. 361
3. " Diana LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons.Relatore N. 30453/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di:
NO NS, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 20.2.1997 Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del dott. Gianfranco Ciani, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, perché i fatti non sussistono,
Udito, per la parte civile, l'Avv. Elvira Svariati, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata,
Svolgimento del processo
Su denuncia di LU Salvi, per conto della Ditta FOPE di Vicenza, ufficiali della Compagnia Carabinieri di Sorrento sequestravano, il giorno 16.10.1993, presso l'esercizio commerciale di SO AL, sito in Capri, 14 bracciali in oro 18 kr., esposti in vetrina.
Si accertava che i monili, privi del marchio del produttore e dei segni di identificazione, erano identici a quelli fotografati a colori e descriti nell'allegato al brevetto per modello di tipo ornamentale, la cui domanda era stata presentata dalla ditta vicentina il 17.1.1991 e la cui concessione era stata rilasciata il 21.9.1995.
L'IN fu tratto al giudizio del ET di Napoli/Capri per rispondere dei reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. Il giudicante assolse l'imputato dal primo delitto, perché il fatto non costituisce reato;
dal delitto di ricettazione, perché il fatto non sussiste. Egli ritenne che per la tutela penale dei modelli ornamentali, ossia di oggetti brevettabili, occorressero la registrazione e la concessione del brevetto, mentre nel caso di specie il rilascio del brevetto era stato successivo alla commissione del fatto, pur essendo, invece, di data precedente la presentazione della relativa domanda. Concluse il suo ragionamento, affermando che "nella fattispecie esaminata non si ravvisano ne' gli elementi dell'art. 474 c.p. contestato, ne' quelli dell'art. 473 c.p. Cade di conseguenza l'ipotesi di delitto sub B)".
Su gravame del P.G. e della parte civile, la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, fu di opposto avviso. Premesso che la ricostruzione dei fatti operata dal ET era corretta e fuori discussione, la Corte territoriale ritenne sanzionata penalmente anche la violazione della posizione interinale del brevettante, nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto, alla stessa stregua della tutela civilistica (art. 9 r.d. 1940/1411, sost. L. 1977/265); ritenne, in particolare, che l'esatta qualificazione del reato in esame fosse da individuare nell'ipotesi prevista dall'art. 473, comma 2, c.p. Ad avviso del giudice di appello, in sostanza, la dizione, di cui all'ultimo comma del citato art. 473 ("sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale") si deve intendere comprensiva anche della semplice presentazione della domanda di brevetto.
Di conseguenza la Corte di Appello ritenne l'imputato colpevole dei reati previsti dagli artt. 473 e 648 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, e lo condannò come in atti.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell'IN con due motivi, deducendò : a) violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e decisione;
b) violazione o inosservanza della legge penale, la quale non prevederebbe la tutela all'ipotesi di specie.
La parte civile ha presentato una memoria difensiva. Motivi della decisione
Per ragioni di ordine logico-giuridico è opportuno esaminare subito il secondo motivo di ricorso, che costituisce il punto centrale da risolvere e che ha dato luogo a soluzioni contrastanti del ET e della Corte di Appello.
Il quesito fondamentale, che tale motivo implica, può essere così definito "se la tutela penale brevettuale, contenuta negli artt. 473 e 474 c.p., dispieghi la propria efficacia fin dalla domanda ovvero se sia limitata a partire dalla data di registrazione."
Questa Corte ritiene che debba essere subito sgomberato il campo da un'impropria sovrapposizione, in questa materia, delle discipline dettate per le opere dell'ingegno nei vari campi del diritto. In linea di principio, invero, non è esatto affermare che, essendo i marchi non registrati oggetto di un diritto non indifferente per la legge civile, allora deve sostenersene, anche in campo penalistico, la completa assimilazione ai marchi registrati. La ratio che spinge il legislatore nei due diversi settori potrebbe non essere coincidente, non foss'altro che per garantire, in sede penale, una più elevata certezza delle situazioni protette. Non è proficuo, pertanto, percorrere l'evoluzione della disciplina civilistico-amministrativa dei brevetti nel corso del tempo: l'esame va condotto sulla interpretazione delle norme penali incriminatrici.
A questo fine è opportuna una breve collocazione sistematica delle norme del codice penale coinvolte nelle contestazioni mosse all'IN: i citati articoli 473 e 474.
Va detto che la tutela primaria del complesso di norme contenute nel Titolo VII del Libro II del codice penale è la fede pubblica;
ne deriva che l'interesse del titolare dell'oggetto del falso viene in secondo luogo, mentre è preminente l'interesse pubblico di garantire l'affidamento generale verso quell'oggetto.
In questo contenitore più ampio si inserisce il Capo II, che punisce più specificatamente la "falsità in sigilli o strumenti o segni di identificazione, certificazione o riconoscimento"; quindi lo specifico oggetto della tutela penale accordato dai due articoli in esame è la garanzia della pubblica fede riguardo al corpus distintivo di determinate realtà.
Si comprende, ora, meglio perché in questa particolare materia la disciplina penalistica e quella civilistica possano divergere;
perché non sia automatica l'estensione al settore penale di una tutela, per così dire, retroattiva ("gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico", art.4 R.D. 1127/1939) : ciò è dovuto al fatto che il legislatore penale si è
preoccupato, appunto, piuttosto del bene in relazione alla pubblica fede ed in tal caso il bene non può non avere un "riconoscimento ufficiale"; laddove la tutela civilistica riflette aspetti più legati all'attività del soggetto inventore.
Così inquadrate le norme penali coinvolte nel processo in esame, si deve seguire l'orientamento della giuriprudenza e della dottrina tradizionali, che traggono origine da una lettura sistematica delle norme, illuminata, ove mai occorresse, dalla Relazione ministeriale sul progetto del codice penale. In sostanza l'art. 473 contiene una clausola (comma 3) che circoscrive l'applicabilità delle relative incriminazioni ai soli marchi registrati, dovendosi intendere che l'osservanza delle "norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale" deve comprendere l'intero iter brevettuale e non la sola domanda iniziale. Tale clausola è richiamata dall'art. 474 ed è sostanzialmente ripetuta nell'art.514 cpv. L'aggravante prevista in quest'ultimo articolo è un'ulteriore dimostrazione del tipo di tutela differenziato che il legislatore ha predisposto per i marchi a seconda che siano o no brevettati.
Nella citata Relazione ministeriale si legge testualmente "Risolvendo un'annosa questione . ho affermato recisamente il concetto che non si possa parlare di falso in tema di marchi, se non siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali . Ed invero, il marchio, il segno distintivo ecc., acquistano il carattere specifico di segno di riconoscimento solo in quanto la pubblica amministrazione abbia riconosciuto al produttore la privativa del marchio o segno;
soltanto in tal caso può costituire falsità la violazione di quella speciale pubblica fede. ".
In sostanza la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa è stata formalmente riconosciuta come tale. Se questa condizione non si verifica sono applicabili, se del caso, soltanto le previsioni in tema di delitti contro l'industria o il commercio (artt. 517 o 515), che salvaguardano più direttamente il prodotto o l'acquirente.
Questa Corte, anche se non espressamente investita della questione come nei termini odierni, tuttavia ha costantemente affermato che è punita la falsificazione (contraffazione, alterazione) soltanto dei beni che abbiano ricevuto il brevetto (cfr.Cass.Sez.VI, 9.10.1976, Barracano;
Sez.V, 25.3.1987, Grilli;
9.12.1993, Bellinaso;
6.7.1995, Rubino;
Sez. II, 25.9.1996, Callai). Queste considerazioni rendono superfluo addentrarsi nell'ulteriore indagine circa le distinzioni contenute nelle rispettive dizioni degli articoli in esame (473 e 474), nella configurazione delle diverse figure criminose;
perché, ad esempio, l'art. 474 non adotta la terminologia "fa uso", ma è più specificativo di una serie di attività, ovvero perché non menziona i brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. È, comunque, significativa la considerazione che l'art.88 R.D. 1127/1939, il quale secondo un'acuta dottrina fu dettato proprio per colmare simile vuoto legislativo, testualmente prevede la necessità di "un valido brevetto d'invenzione industriale".
La conclusione di tutte le argomentazioni fin qui svolte può quindi sintetizzarsi nel seguente principio: la tutela penale prevista dagli artt. 473 e 474 c.p. (e 88 R.D. 1127/1939) presuppone che il marchio (o il segno distintivo ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. Il terzo comma dell'art. 473 c.p., richiamato dal capoverso del successivo art. 474,
invero, tutela oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso del privato, purché acquisito mediante il brevetto.
Ed è sulla base di questo principio che deve negarsi la configurazione, nel caso di specie, di qualsivoglia reato ai sensi dei ripetuti artt. 473 e 474 c.p.; ne consegue che cadendo il reato presupposto cade anche il reato di ricettazione: la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza dei fatti.
Questa soluzione assorbe ogni altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 giugno 1998