Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 1
In presenza di una norma di legge che abilita una pubblica amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito e alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti applicativi, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, ove si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato "incidenter tantum" dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda diretta all'accertamento del diritto di un lavoratore in mobilità ad essere assegnato alla realizzazione di un progetto socialmente utile, nel quadro della disciplina posta dall'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451), a seguito della sua esclusione per il mancato possesso di requisiti soggettivi attinenti alla durata del trattamento di mobilità rispetto a quella del detto progetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/04/2002, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EN SE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BAUZULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORIS FORTUNATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2291/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 12/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato SABELLI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 ottobre 1996, il signor US ED adiva il Pretore del lavoro di Lecce, deducendo che in data 9 agosto 1996 era stato assegnato dal Ministero della Giustizia al progetto interregionale, relativo a lavori socialmente utili, in qualità di collaboratore ragioniere, siccome inserito nella lista di mobilità; e che il 25 settembre successivo gli era stata comunicata l'esclusione dal progetto sul rilievo che il trattamento di mobilità previsto fino al 9 marzo 1997 non avrebbe coperto l'intero periodo di durata del progetto (dodici mesi), e che la disposizione dell'art. 1, comma decimo, del decreto legge n. 300 del 1996 non fosse applicabile per non essere ancora iniziato il progetto in questione. Chiedeva quindi che, essendo stata detta disposizione introdotta proprio per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione dei lavoratori nei confronti dei quali fossero cessati o venissero a cessare i trattamenti di mobilità nel periodo di assegnazione al progetto, fosse accertato il proprio diritto ad essere assegnato alla realizzazione del progetto stesso, e chiedeva altresì emettersi il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., stante l'imminente avvio di questo.
Il Ministero del lavoro eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo trattarsi di ricorso avverso un atto discrezionale della Pubblica amministrazione, incidente non su diritti soggettivì, ma su interessi legittimi. Concessa la richiesta tutela d'urgenza, il Pretore adito accoglieva la domanda.
L'Amministrazione soccombente interponeva gravame, cui resisteva il ED.
Il Tribunale di Lecce respingeva l'appello, ritenendo che anche prima dell'inizio dell'utilizzazione del lavoratore non potesse escludersi la sussistenza di un diritto soggettivo del medesimo, tanto più che egli aveva sostenuto che la revoca del provvedimento di assegnazione sarebbe stata disposta in carenza assoluta di potere ed in violazione di una norma di relazione, e che la revoca dell'assegnazione non fosse prevista da alcuna norma, poiché ne' l'art. 14, comma terzo della legge n. 451 del 1994, dal quale è stabilita l'esclusione dal progetto solo in coincidenza con la scadenza della fruizione del trattamento di mobilità, ne' l'art. 1, comma decimo, del decreto legge n. 404 del 1996, finalizzato al superamento dei problemi posti dal richiamato art. 14, legittimerebbero la vanificazione del diritto del lavoratore a prender parte al progetto socialmente utile.
Avverso questa sentenza il Ministero del lavoro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione, nel primo dei quali è nuovamente dedotta la questione di giurisdizione. Il ED resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'Amministrazione ricorrente, deducendo difetto di giurisdizione del giudice ordinario, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma decimo, DL, 1^ ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996 n. 608, e dell'art. 14, comma secondo, DL, 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451, assume che, per effetto della mera assegnazione del lavoratore ad un progetto socialmente utile, non possa ritenersi instaurato alcun rapporto di lavoro, con i relativi diritti ed obblighi, e che, prima dell'utilizzazione, l'interessato sia titolare di un interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo, rientrando nella sfera della discrezionalità amministrativa le vicende relative all'assegnazione. Il ricorso è infondato.
Nel sistema normativo applicabile nella specie, l'art. 14 DL, 16 maggio 1994 n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994 n. 451, dispone che: a) l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (comma 2), b) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative...devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto (comma 9, lett. f).
Ne discende, dunque, che in materia sono previsti due momenti, l'uno, della determinazione dei criteri di scelta dei lavoratori e, l'altro, della concreta applicazione dei criteri stessi, tenendo sempre conto della compatibilità delle capacità lavorative con la professionalità richiesta per l'attuazione del progetto. Orbene, nella presente controversia non si fa questione della legittimità del provvedimento generale di determinazione dei requisiti per l'ammissione ai lavori socialmente utili, ma della concreta sua applicazione ai fini dell'inserimento del lavoratore nel relativo elenco previsto per la sua utilizzazione.
Devesi quindi ribadire quanto già affermato da questa Corte, e cioè che, in presenza di una norma di legge che abilita una pubblica amministrazione a porre in essere un atto generale, a seguito ed alla stregua del quale vengono poi emessi i singoli atti attuativi, la posizione del privato assume la consistenza di un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ove vi si faccia valere la lesione di detta posizione per effetto dell'adozione del singolo atto applicativo del provvedimento generale, il quale, eventualmente, potrà essere disapplicato incidenter tantum dal giudice ordinario, sul presupposto della sua non conformità alla norma regolante la specifica materia (così, in termini, Cass. SU 16 giugno 2000 n. 445, e giurisprudenza ivi richiamata). Del resto, la tesi dell'amministrazione, secondo cui, per effetto della mera assegnazione del lavoratore ad un progetto socialmente utile, non potrebbe configurarsi un diritto soggettivo dell'interessato, escluso dal medesimo, per non essersi ancora costituito un rapporto di lavoro, presupporrebbe l'impossibilità del sorgere mai un diritto soggettivo, posto che la stessa legge in esame, al secondo comma dell'art. 14 citato, esclude che l'utilizzazione del lavoratore determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ed inoltre, l'assunto della stessa ricorrente, secondo cui le vicende relative all'assegnazione rientrerebbero nella sfera della discrezionalità amministrativa, e, quindi, il lavoratore sarebbe titolare soltanto di un interesse legittimo, non ha fondamento, non soltanto perché qui si verte, come si è visto, nel campo d'applicazione di un atto generale e della dedotta violazione di una posizione soggettiva che si assume lesa dal relativo atto applicativo, ma anche perché il fondamento dell'esclusione del lavoratore dal progetto è stato posto dall'amministrazione, come si è rilevato sopra in fatto, nell'attuazione non già di criteri discrezionali, ma di precise norme di relazione, delle quali era ed è in discussione soltanto l'interpretazione. Nè l'amministrazione medesima avrebbe potuto addurre di aver fatto uso di detti criteri, posto che, una volta individuati i lavoratori secondo criteri generali comunque predisposti, la loro assegnazione avviene mediante procedimenti vincolati o, al più, tecnico-discrezionali (v. Cass. SU 7859/2001; 9540/2001).
Il primo motivo del ricorso deve dunque essere rigettato e, di conseguenza, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Il secondo motivo, attinente a questione estranea alla giurisdizione, dovrà invece essere esaminato dalla sezione lavoro, alla quale gli atti vanno, quindi, i rimessi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti alla Sezione lavoro per l'esame del secondo motivo.
Così deciso in Roma, 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2002