Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In materia di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio, qualora l'imputato, dichiarato irreperibile nel corso del giudizio di merito, divenga successivamente reperibile, deve applicarsi l'art. 116 e non già l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che il difensore d'ufficio deve dimostrare di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2007, n. 17011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17011 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 07/11/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1730
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 45886/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI LIVORNO;
nei confronti di:
1) VI IC;
2) MIN ECONOMIA E FINANZE;
avverso SENTENZA del 03/02/2005 TRIBUNALE di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha proposto ricorso avverso il provvedimento 3 febbraio 2005 del Presidente del Tribunale di Livorno che, giudicando sull'opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il provvedimento di liquidazione degli onorari a favore dell'avv. IC VI per l'attività difensiva prestata a favore dell'imputato PE AN, ha rigettato l'opposizione.
Secondo il ricorrente erronea sarebbe la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che dovesse essere liquidato il compenso al difensore d'ufficio dell'imputato, irreperibile nel giudizio di merito, malgrado questi si fosse reso reperibile prima della liquidazione. Il provvedimento in questione sarebbe infatti possibile solo nel caso in cui la irreperibilità perduri al momento della liquidazione.
2) Per risolvere il problema posto con il ricorso va premesso che il tema della liquidazione degli onorari e delle spese a favore del difensore d'ufficio o di quello dell'imputato irreperibile è disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 117. Mentre nel caso del difensore d'ufficio il difensore deve dimostrare "di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" nel caso dell'imputato irreperibile il previo esperimento di questa procedura non è richiesto.
Il problema non riguarda dunque l'esistenza del diritto alla liquidazione delle spese e degli onorari bensì la necessità di esperire le procedure per il recupero e per la sua soluzione è necessario individuare le ragioni poste a fondamento della diversità di disciplina tra la liquidazione delle competenze al difensore d'ufficio e al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile. La necessità di esperire previamente le procedure per il recupero dei crediti professionali è infatti prevista solo per la difesa d'ufficio perché, in questo caso, l'imputato contro il quale queste procedure devono essere esperite è persona di cui si conosce l'attuale residenza o domicilio e quindi è più agevole verificare la concreta possibilità di esperire procedure di accertamento del credito o di esecuzione dell'eventuale titolo che il difensore abbia ottenuto.
Se invece l'imputato è irreperibile questo onere è di impossibile o più difficile adempimento difettando la possibilità di conoscere dove la persona abbia il centro dei suoi interessi familiari od economici. E l'ordinamento non ha voluto dunque onerare il difensore di assolvimento.
3) Se quella indicata è la ragione della diversità di disciplina la soluzione del caso in esame ne consegue automaticamente. Se infatti l'imputato già irreperibile si è reso successivamente reperibile vengono meno le ragioni e le difficoltà di recupero del credito ricollegabili alla non reperibilità della persona e dunque non v'è ragione per prolungare nel tempo una disciplina esonerativa da un onere che ha perso la sua ragione d'essere.
La situazione dell'imputato irreperibile divenuto reperibile è infatti identica a quella dell'imputato fin dall'inizio reperibile e difeso d'ufficio per cui non v'è ragione per disciplinare diversamente la disciplina per la liquidazione delle competenze al difensore d'ufficio.
In quest'ottica va dunque letto il ricordato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117, comma 2 che attribuisce allo Stato il diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile. La norma non può che riferirsi a chi si sia reso reperibile dopo il provvedimento di liquidazione perché, in precedenza, la sopravvenuta reperibilità ha già reso applicabile la disciplina dell'imputato difeso d'ufficio ma reperibile. 4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato e rinvio al giudice che l'ha pronunziato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008