Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La domanda di determinazione del corrispettivo dovuto dal conduttore in mora nella restituzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., avendo per oggetto una prestazione che mantiene tutte le caratteristiche del normale canone di locazione, anche in ordine alle norme applicabili per la sua determinazione, rientrava (indipendentemente dal fatto che essa fosse rivolta a conseguire solo il maggior danno, oppure anche il danno specificamente commisurato all'entità del canone di locazione, o solo quest'ultimo) nella competenza per materia del Pretore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 51 della legge n. 392 del 1978, così come modificati dalla legge n. 399 del 1984 e, successivamente, dalla legge n. 353 del 1990, la quale ultima ha introdotto l'art. 447 bis cod. proc. civ. quale norma disciplinante le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FR VALESIO 1, presso lo studio dell'avvocato PACE EUGENIO, che lo difende unitamente all'avvocato OLIVA MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG FR, OZ AL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2844/97 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 12/04/97; RG. 31838/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato EUGENIO PACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del lo motivo di ricorso con assorbimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso di FR IG ed AL OZ, proprietari del l'appartamento sito in Roma, via C. Morin n. 24 int. 3, condotto in locazione da CO ST, il Giudice di Pace di Roma pronunciava decreto n. 14091 del 7/6/96 con il quale ingiungeva al conduttore di pagare la somma complessiva di L. 464.000. oltre accessori, per il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio 1994 e gennaio 1995.
Avverso tale decreto, notificato l'11/7/96, il ST proponeva opposizione, con atto notificato il 26/7/96, eccependo l'incompetenza per materia del Giudice di Pace e, nel merito, l'intervenuta conciliazione giudiziale.
Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, l'adito Giudice, con sentenza 12 aprile 1997, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese processuali, ritenendo, ai fini della competenza, che le somme richieste ed ingiunte fossero (non canoni ma) indennità di occupazione e, nel merito, che l'intervenuta transazione del 23/1/95 riguardasse l'integrazione del canone ex art. 23 L. n. 392 del 1978.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ST affidandolo a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta correlazione logico-giuridica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, 8, 113 e 447 bis anche sotto il profilo del vizio della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c., lamenta che l'adito Giudice di Pace si sia ritenuto competente, malgrado oggetto della controversia fossero dei canoni di locazione, in ragione del rilievo che, essendo già cessato il rapporto locativo, le somme richieste costituissero "indennità di occupazione". La censura è fondata. Ai sensi dell'art. 8, 2^ co., n. 3, c.p.c. nel testo vigente dal 30 aprile 1995 (l. n. 353 del 1990) il ET è competente, qualunque ne sia il valore, tra l'altro, "per le cause relative a rapporti di locazione" e, nella specie, trattandosi della domanda volta ad ottenere il pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio 1994 e gennaio 1995, tale competenza pretorile non sembra seriamente contestabile. Nè vale opporre, come si afferma nell'impugnata sentenza, che essendo ormai risolto per scadenza del termine il rapporto di locazione. si tratterebbe non più di canoni ma di indennità di occupazione. Al riguardo è agevole replicare, da un lato, che il ET aveva convalidato l'intimazione di licenza per finita locazione al 30/6/95, data successiva alle mensilità di cui è stato chiesto il pagamento (ed infatti con singolare ragionamento il G. di P. ha fatto riferimento alla data della presentazione del ricorso per ingiunzione);
dall'altro, che quand'anche si trattasse di somme per indennità di occupazione a carico del conduttore in mora nella restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c., trattandosi di risarcimento commisurato all'entità del canone, rientrerebbe pur sempre nell'ambito della competenza del ET (ex plurimus Cass. 29 maggio 1996 n. 4992 e 10 settembre 1998 n. 8964). I primi due motivi vanno quindi accolti, restando assorbito il terzo (che impingendo nel merito della pronuncia sarebbe comunque inammissibile), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. È appena il caso di aggiungere che siffatta statuizione travolge anche il decreto ingiuntivo opposto, siccome assorbito dalla sentenza cassata.
Ai sensi dell'art. 385, 2^ co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese dell'intero processo, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo: cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001