Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2013, n. 29407
CASS
Sentenza 17 aprile 2013

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In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva, che, essendo un elemento di giudizio orientato verso il passato, costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso fosse contraddittoria la decisione della Corte di Appello che, pur revocando la misura di sicurezza dell'espulsione irrogata in primo grado, non aveva, però, modificato la pena principale per determinare la quale si era tenuto conto della recidiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2013, n. 29407
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29407
    Data del deposito : 17 aprile 2013

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