Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza personali, il giudizio di pericolosità sociale del condannato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, deve tener conto della gravità del reato, della capacità a delinquere del reo oltre che della recidiva, che, essendo un elemento di giudizio orientato verso il passato, costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso fosse contraddittoria la decisione della Corte di Appello che, pur revocando la misura di sicurezza dell'espulsione irrogata in primo grado, non aveva, però, modificato la pena principale per determinare la quale si era tenuto conto della recidiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2013, n. 29407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29407 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/04/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1171
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 28795/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 5482/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. L.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del gip del tribunale di Cuneo, eliminava la misura di sicurezza dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato.
In primo grado l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 e 609 bis, art. 61, n. 11 per avere costretto M.M. con violenza a subire atti sessuali. Fatto aggravato dall'abuso di ospitalità o di coabitazione.
2. La corte di merito ha rigettato l'appello dell'imputato con il quale era stata richiesta l'assoluzione sul rilievo che la condanna si basava sulla sola testimonianza della persona offesa non suffragata da elementi esterni di carattere medico legale obiettivo e che presentano aspetti di contraddittorietà ed illogicità. I giudici di merito nel richiamare le motivazioni di primo grado e gli arresti di questa Corte sulla utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, hanno ritenuto l'attendibilità della p.o. rilevando che quest'ultima si era risolta a denunciare l'accaduto solo dopo l'opera di convincimento svolta dagli operatori della comunità alla quale si era rivolta, e che ciò escludeva sul piano logico la calunniosità delle accuse, peraltro nemmeno paventata dall'imputato. Si aggiunge che l'imputato ha ammasso l'esistenza di rapporti con la vittima e che la ragade anale posteriore cronicizzata riferita dalla persona offesa e riscontrata all'accertamento medico legittimava le sensazioni di dolore descritte dalla donna in occasione delle penetrazioni. A riscontro delle dichiarazioni si richiama la gravità dell'iniziativa della donna di allontanarsi dall'abitazione. Quanto al rilievo secondo cui solo tardivamente la donna si sarebbe recata in ospedale, i giudici hanno ritenuto credibile la versione della ragazza la quale ha spiegato di non essersi recata prima al pronto soccorso perché impedita dal fratello. Hanno escluso infine i giudici di appello qualsiasi profilo di contraddizione nelle dichiarazioni della donna anche in relazione alle riferite modalità con cui l'imputato era riuscito a entrare nella camera da letto, rilevando che eventuali incertezze erano da ricondurre ad un modo di spiegarsi poco chiaro.
3 Deduce in questa sede il ricorrente:
3.1 l'inosservanza dell'art. 609 bis c.p. e la manifesta illogicità della motivazione ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa non siano state sottoposte all'approfondita indagine richiesta dalla corte di legittimità per la verifica della loro attendibilità; che le dichiarazioni della donna non sono contrassegnate dai canoni di precisione, coerenza ed uniformità e che è mancato quindi un vaglio critico rigoroso sull'attendibilità stessa. Si aggiunge che nessuna conferma viene dalle testimonianze concernenti i periodi non sospetti in cui la vittima avrebbe narrato l'accaduto. In particolare si nega che possano costituire riscontro le dichiarazioni rese da B.C. , l'operatrice della comunità in quanto quest'ultima si sarebbe limitata a riferire delle condizioni di grande spavento della donna all'ingresso in comunità e che ha affermato di avere appreso dalla vittima solo di generici maltrattamenti subiti da parte soprattutto del fratello di quest'ultima. Si fa rilevare che nemmeno gli altri testi hanno confermato il racconto della vittima. Al riguardo si evidenzia che anche la teste, Z.N. , ha contraddetto la vittima smentendo di aver ricevuto confidenze dirette da quest'ultima su quanto le era accaduto;
che anche l'assistente sociale T. ha confermato di aver saputo dalla donna che era il fratello a volerla fare prostituire e che lei aveva evitato la violenza chiudendosi a chiave nella stanza;
che anche la moglie di S. aveva negato di essere stata messa a conoscenza di violenze sessuali subite dall'amica. Si rileva inoltre come anche il racconto della vittima sia lacunoso e contraddittorio. Si fa, in particolare, rilevare che i racconti sulle violenze variano in ordine al numero degli episodi e si ritiene illogica la valorizzazione del ricordo delle sensazioni dolorose descritte dalla vittima in occasione del primo rapporto avendone subito un secondo a distanza di pochi giorni. Illogica sarebbe inoltre la circostanza che la donna abbia accettato l'ospitalità del ricorrente dopo aver subito da questi violenze e che queste ultime possano essere avvenute a casa dell'imputato nonostante la presenza della moglie.
3.2 contraddittorietà illogicità della motivazione sulla conferma del trattamento sanzionatorio in quanto, nonostante l'esclusione della misura di sicurezza per l'assenza di pericolosità sociale dell'imputato, si è tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L'articolata esposizione delle motivazioni dei giudici di appello e dei rilievi dedotti con il primo motivo di ricorso, consente di evidenziare come le proposizioni difensive siano sostanzialmente estranee al giudizio di legittimità. Vale la pena richiamare al riguardo gli arresti di questa Corte pressoché consolidati nell'affermare che - l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verifica re l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (SU 1997 n. 6402 , Rv 207944, Dessimone ed altri) e che anche a seguito delle modifiche della lettera e) dell'art. 606 c.p.p. apportate dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 si è poi precisato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636). - È stato anche puntualizzato che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e), deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente, nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un'ottica diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta solo implicita all'osservazione della parte;
e nella frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 1, Sentenza n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132). Dedurre in particolare il vizio di manifesta illogicità della motivazione significa dimostrare che il testo del provvedimento è macroscopicamente carente di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione degli stessi, magari altrettanto logica" (ss.uu., 19 giugno 1996, Di Francesco) e ciò per la evidente ragione che la interpretazione e valutazione degli atti è quaestio facti riservata al giudizio di merito, soltanto nel quale, dunque, è legittimo contrapporre, nella dialettica delle parti, logica a logica. Ne consegue che il giudice di legittimità deve limitarsi ad accertare se il giudice di merito abbia fatto propria, logicamente, con correttezza logica, una delle possibili interpretazioni o valutazioni degli atti e, accertato il rispetto delle regole della logica, non può che disattendere la censura di manifesta illogicità che sia stata proposta affermandosi - ed è quod plerumque accidit - che alla interpretazione o valutazione degli atti data dal giudice di merito è possibile opporne un'altra.
Ora esaminando partitamente i rilievi del ricorrente è agevole rilevare come quest'ultimo censuri sostanzialmente la valutazione fatta dai giudici di merito sulle risultanze di prova. Ma, in quanto adeguatamente supportata sul piano della logicità e della adeguatezza delle motivazioni la sentenza impugnata, la valutazione del giudice di appello si sottrae a censure in questa sede in punto di sussistenza del reato e di attribulbilità di esso all'imputato che si è peraltro difeso sostenendo unicamente la consensualità dei rapporti.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo sotto il profilo della genericità ed anche della manifesta infondatezza.
Con esso si deduce, come detto in precedenza, l'illogicità della motivazione con la quale per un verso la corte di merito ha revocato la misura di sicurezza dell'espulsione disposta dal primo giudice e dall'altro ha ritenuto di non dover modificare la pena principale determinata tenendo conto della recidiva.
Si prescinde tuttavia in toto nel motivo di ricorso dall'esame delle ragioni che hanno portato alle determinazioni contestate in questa sede, esame che invece si sarebbe reso necessario per cogliere eventuali profili di contraddittorietà e/o illogicità. Sul piano generale va esclusa infatti qualsiasi contraddizione nell'operato dei giudici di merito.
Il concetto di pericolosità sociale, assume infatti diversa valenza nei due istituti in questione.
Nel caso della recidiva, infatti, il giudizio, come è stato rilevato dalla dottrina, è principalmente orientato verso il passato prevalendo la funzione retribuiva dell'istituto cui indirettamente si riconnette ovviamente anche una funzione di prevenzione generale. Tale aspetto è rimarcato dai più recenti interventi del legislatore che con la L. n. 251 del 2005, art. 4 ha stabilito una diretta valenza della recidiva sì a sul computo dei termini di prescrizione, sia in chiave di bilanciamento con le attenuanti generiche, ecc.
Nel caso delle misure di sicurezza prevale, invece, l'accertamento della pericolosità proiettato nel futuro che non può mai prescindere da una valutazione di concretezza ed attualità come più volte rimarcato anche dalla Corte Costituzionale.
E ciò è chiaramente dimostrato dal fatto che per la misura di sicurezza l'accertamento della pericolosità, oltre a sussistere al momento della decisione della sentenza, deve essere ripetuto, ai sensi dell'art. 203 c.p., anche al momento dell'esecuzione della misura dell'espulsione. Ai sensi dell'art. 679 c.p.p. l'esistenza della pericolosità deve essere valutata in concreto anche dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione dell'espulsione su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio. L'espulsione come misura di sicurezza viene infatti eseguita solo se il magistrato di sorveglianza, in corso di riesame della pericolosità, ritenga che lo straniero sia ancora persona socialmente pericolosa, altrimenti, in caso di valutazione contraria, il provvedimento di espulsione è revocato.
E dunque, se è vero che l'art. 203 c.p., comma 2, stabilisce che "la qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p." e che, di conseguenza, l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo e che tali criteri valgono anche per la determinazione della pena, è chiaro che i fattori che riguardano la capacità a delinquere dei reo, visti in chiave prognostica, assumono un significato diverso che prescinde da qualsiasi valutazione in chiave retribuiva. Il che sta peraltro ad indicare anche che nella valutazione prodromica alla applicazione della misura di sicurezza la reiterazione dei fatti criminosi rappresenta, per quanto significativo, uno dei parametri valutativi ma non il solo dovendosi ritenere il richiamo operato dall'art. 203 cod. pen. all'art. 133 cod. pen. nella sua integralità.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Al ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2013