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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 632/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT AL, TO
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5124/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante principale: Voglia codesta Onorevole Commissione adita: -riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare gli importi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale TaRi n.
09720220188676836000; -valutare in ordine alle spese.
Resistente/Appellante incidentale: Voglia l'On.le Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, alla luce di tutto quanto dedotto e dimostrato ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto da Roma
Capitale e confermare la sentenza di primo grado nonché, in ogni caso, confermare l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento per tutti i motivi indicati, ivi compresi quelli non esaminati in primo grado in quanto ritenuti assorbiti, giacchè espressamente riproposti;
con riforma del solo capo relativo alla liquidazione delle spese, da effettuarsi in misura quanto meno pari a quella prevista dai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 – e tenuto conto della pluralità di parti - o, in subordine, dei parametri minimi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella n. 097 2022 01886768 36 000, con cui l'agente della riscossione ha richiesto alla ricorrente il pagamento della TARI richiesta da Roma Capitale per gli anni 2014-2019 per un importo complessivo di € 2.173.
La ricorrente lamentava la nullità della cartella, in quanto non preceduta da regolare notificazione degli avvisi di accertamento, con conseguente decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertare il tributo, nonché l'illegittima determinazione della sanzione e la non debenza dei diritti di notifica della cartella.
Si costituivano sia Roma Capitale che l'Agenzia delle entrate – riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice adito, con sentenza n.9992/24, depositata in data 24 luglio 2024, accoglieva l'eccezione di nullità della notifica e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Roma Capitale, sostenendo la ritualità della notifica e lamentando la condanna alle spese, avendo in ogni caso agito in forza di poteri impositivi derivanti dalla legge nell'esercizio di un'attività pubblica.
La Resistente_1 si è costituita per resistere all'appello e proporre appello incidentale relativamente al capo sulle spese di lite, lamentando che l'importo liquidato era di gran lunga inferiore ai minimi tariffari di legge.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere integralmente respinto. La sentenza gravata, infatti, risulta aver accolto l'eccezione di nullità della notifica, avendo rilevato che l'ufficiale postale, nell'avviso di ricevimento, aveva dato atto di non aver consegnato il plico all'indirizzo della destinataria per temporanea assenza di quest'ultima, e di averlo depositato nell'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982, omettendo di specificare, apponendo un segno di “spunta” in una delle due apposite caselle, se avesse fatto ciò per mancanza ovvero per inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico. Di conseguenza, partendo dall'assunto che in caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento deve necessariamente contenere la precisa menzione di tutte le formalità prescritte, ivi compresa la necessaria certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, il primo Giudice ha ritenuto la notifica radicalmente nulla, richiamando anche giurisprudenza consolidata della S.C. Ebbene, a fronte di siffatta chiara ed esplicita motivazione, l'odierno appellante principale si limita a riportare la procedura di notificazione a mezzo posta affermando che a suo dire tutte le formalità erano state nella specie rispettate, senza nulla dedurre in relazione allo specifico punto oggetto della decisione, e cioè l'assenza (in fatto incontestata) della certificazione del motivo (manca la “spunta” se trattavasi di mancanza ovvero inidoneità) per cui il plico non era stato consegnato a persone eventualmente abilitate alla ricezione e si era proceduto al deposito del plico presso l'ufficio postale.
Né appare meritevole di accoglimento il motivo relativo alla condanna alle spese del Comune, essendo questo risultato soccombente in primo grado e non potendosi ravvisare nel mero esercizio di una attività pubblica un motivo per stesso sufficiente a giustificare la deroga della regola della soccombenza con una compensazione delle spese.
Anche l'appello incidentale della Resistente_1 risulta infondato. Ed invero, la quantificazione delle spese in euro 700 (per un importo oggetto dell'avviso impugnato pari a € 2.173) risulta non incompatibile con le previsioni normative in materia. Il Collegio non ignora la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023), che sancisce che nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 c. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto, ma rileva come in ogni caso gli stessi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Nella specie, pertanto il primo Giudice, nell'applicare detta riduzione, ha correttamente considerato sia l'inapplicabilità al caso di specie delle maggiorazioni ex art.2 DM 55/2914
e di quelle fiscali, sia l'applicabilità della riduzione nella misura massima, a fronte della circostanza che la ricorrente si difendeva in proprio.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del grado non possono che essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente
RT AL, TO
POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5124/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9992/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220188676836000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante principale: Voglia codesta Onorevole Commissione adita: -riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare gli importi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale TaRi n.
09720220188676836000; -valutare in ordine alle spese.
Resistente/Appellante incidentale: Voglia l'On.le Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni declaratoria del caso, alla luce di tutto quanto dedotto e dimostrato ed in accoglimento dell'appello incidentale spiegato, dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto da Roma
Capitale e confermare la sentenza di primo grado nonché, in ogni caso, confermare l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento per tutti i motivi indicati, ivi compresi quelli non esaminati in primo grado in quanto ritenuti assorbiti, giacchè espressamente riproposti;
con riforma del solo capo relativo alla liquidazione delle spese, da effettuarsi in misura quanto meno pari a quella prevista dai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 – e tenuto conto della pluralità di parti - o, in subordine, dei parametri minimi. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava la cartella n. 097 2022 01886768 36 000, con cui l'agente della riscossione ha richiesto alla ricorrente il pagamento della TARI richiesta da Roma Capitale per gli anni 2014-2019 per un importo complessivo di € 2.173.
La ricorrente lamentava la nullità della cartella, in quanto non preceduta da regolare notificazione degli avvisi di accertamento, con conseguente decadenza dell'Amministrazione comunale dal potere di accertare il tributo, nonché l'illegittima determinazione della sanzione e la non debenza dei diritti di notifica della cartella.
Si costituivano sia Roma Capitale che l'Agenzia delle entrate – riscossione, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Il Giudice adito, con sentenza n.9992/24, depositata in data 24 luglio 2024, accoglieva l'eccezione di nullità della notifica e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 700.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Roma Capitale, sostenendo la ritualità della notifica e lamentando la condanna alle spese, avendo in ogni caso agito in forza di poteri impositivi derivanti dalla legge nell'esercizio di un'attività pubblica.
La Resistente_1 si è costituita per resistere all'appello e proporre appello incidentale relativamente al capo sulle spese di lite, lamentando che l'importo liquidato era di gran lunga inferiore ai minimi tariffari di legge.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e deve essere integralmente respinto. La sentenza gravata, infatti, risulta aver accolto l'eccezione di nullità della notifica, avendo rilevato che l'ufficiale postale, nell'avviso di ricevimento, aveva dato atto di non aver consegnato il plico all'indirizzo della destinataria per temporanea assenza di quest'ultima, e di averlo depositato nell'ufficio postale, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982, omettendo di specificare, apponendo un segno di “spunta” in una delle due apposite caselle, se avesse fatto ciò per mancanza ovvero per inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico. Di conseguenza, partendo dall'assunto che in caso di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento deve necessariamente contenere la precisa menzione di tutte le formalità prescritte, ivi compresa la necessaria certificazione sull'avviso di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta "aliunde" dal notificante, il primo Giudice ha ritenuto la notifica radicalmente nulla, richiamando anche giurisprudenza consolidata della S.C. Ebbene, a fronte di siffatta chiara ed esplicita motivazione, l'odierno appellante principale si limita a riportare la procedura di notificazione a mezzo posta affermando che a suo dire tutte le formalità erano state nella specie rispettate, senza nulla dedurre in relazione allo specifico punto oggetto della decisione, e cioè l'assenza (in fatto incontestata) della certificazione del motivo (manca la “spunta” se trattavasi di mancanza ovvero inidoneità) per cui il plico non era stato consegnato a persone eventualmente abilitate alla ricezione e si era proceduto al deposito del plico presso l'ufficio postale.
Né appare meritevole di accoglimento il motivo relativo alla condanna alle spese del Comune, essendo questo risultato soccombente in primo grado e non potendosi ravvisare nel mero esercizio di una attività pubblica un motivo per stesso sufficiente a giustificare la deroga della regola della soccombenza con una compensazione delle spese.
Anche l'appello incidentale della Resistente_1 risulta infondato. Ed invero, la quantificazione delle spese in euro 700 (per un importo oggetto dell'avviso impugnato pari a € 2.173) risulta non incompatibile con le previsioni normative in materia. Il Collegio non ignora la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass.
n. 9815/2023, Cass. n. 9818/2023, Cass. n. 25847/2023), che sancisce che nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 c. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto, ma rileva come in ogni caso gli stessi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Nella specie, pertanto il primo Giudice, nell'applicare detta riduzione, ha correttamente considerato sia l'inapplicabilità al caso di specie delle maggiorazioni ex art.2 DM 55/2914
e di quelle fiscali, sia l'applicabilità della riduzione nella misura massima, a fronte della circostanza che la ricorrente si difendeva in proprio.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del grado non possono che essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate.