Sentenza 18 dicembre 2007
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In tema di reati tributari, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute.
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- 1. Dichiarazione infedele, accertamento con adesione, punibilità, parametroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2014
- 2. Dichiarazione infedele: vale anche l’accertamento induttivoAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2007, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 3096
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 14580/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Calderone Tommaso, difensore di fiducia di D'MI AG, n. a Barcellona P.G. il 18.7.1950;
avverso la sentenza in data 3.10.2006 della Corte di Appello di Messina, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Barcellona P.G. in data 10.3.2005, venne condannato alla pena di anni uno di reclusione, quale colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia di colpevolezza di D'MI AG in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.4, ascrittogli perché, quale titolare dell'omonima ditta esercente la vendita di abiti da sposa, ometteva di indicare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1999 elementi attivi per un ammontare di L. 1.253.021.900, nonché nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 elementi attivi per un ammontare di L.
1.678.127.000 e nella dichiarazione IVA per l'anno 2000 elementi attivi per un ammontare di L. 909.087.700.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la nullità del decreto di citazione per il giudizio, deducendo la indeterminatezza del fatto contestato, per non essere stata indicata nel capo di imputazione l'entità dell'imposta evasa nei due anni in contestazione, nonché la nullità della sentenza, per non essere stato disposto il rinvio del dibattimento di primo grado, malgrado il legittimo impedimento dell'imputato; censurato la mancata ammissione, ex art. 507 c.p.p., da parte del Tribunale di un teste e dedotto, nel merito, la carenza di prove dei fatti ascrittigli per essere stata affermata la colpevolezza sulla base dei soli elementi deduttivi indicati dai verbalizzanti, in applicazione di un metodo già ritenuto arbitrario dalla commissione tributaria.
Sul primo punto la sentenza ha osservato che nella specie la indeterminatezza del capo di imputazione non aveva comportato alcuna violazione dei diritti della difesa, in quanto l'entità dell'imposta evasa era indicata nello stesso verbale di constatazione esistente negli atti del P.M.; nel prosieguo della motivazione che l'ammissione di prove ex art. 507 c.p.p. rientra tra le facoltà discrezionali del giudice di primo grado, che, nella specie, aveva motivatamente escluso la indispensabilità della prova, e che, comunque, la mancata audizione di testi non determina affatto la nullità della sentenza. Si è osservato, infine, nel merito, che la documentazione contabile in possesso dell'imputato non permetteva la ricostruzione analitica del volume di affari dell'impresa, ma che l'ammontare degli elementi attivi non riportati nelle dichiarazioni dei redditi era stata accertata sulla base di elementi di giudizio pienamente condivisibili, costituiti dal rapporto tra gli acquisiti effettuati dalla ditta del D'MI, le giacenze di magazzino ed i prezzi indicati sui capi di abbigliamento esposti in vendita, mentre l'assunto secondo il quale sarebbero stati praticati sconti al momento della vendita era rimasto privo di riscontri. Si è anche osservato che la decisione della commissione tributaria prodotta dall'imputato si riferiva ad altro periodo di imposta e che secondo le deposizioni dei verbalizzanti, che hanno confermato sul punto le risultanze del p.v. di constatazione, l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superava il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati e l'imposta evasa era superiore a L. 200.000.000. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con sette motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente reitera l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio ex art. 552 c.p.p.. Si deduce sul punto che l'ammontare dell'imposta evasa è un elemento costitutivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, sicché la sua mancata indicazione comporta la indeterminatezza della contestazione ai sensi dell'art. 552 c.p.p.; che, inoltre, la carenza di indicazioni nel capo di imputazione non può essere superata mediante l'affermazione che si tratta di un elemento risultante dai verbale di constatazione esistente nel fascicolo del P.M., del quale il difensore poteva prendere visione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 420 ter c.p.p., nonché la carenza assoluta di motivazione della sentenza.
Si deduce che la sentenza impugnata ha totalmente omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stata dedotta la illegittimità del mancato rinvio del dibattimento di primo grado, malgrado l'impedimento dell'imputato, il quale la stessa mattina dell'udienza era stato sottoposto a "trattamento dentistico per odontalgia". Si osserva che la Corte territoriale ha totalmente omesso di esaminare il citato motivo di gravame e che la certificazione medica prodotta costituiva prova adeguata della impossibilità per l'imputato di partecipare coscientemente al dibattimento e di intervenire nello stesso.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.192, 507 e 603 c.p.p. e vizi della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame si censura la mancata escussione quale teste di IT NA, moglie separata dell'imputata, indicata dallo stesso, nelle sue dichiarazioni spontanee, quale effettiva titolare della ditta, che aveva partecipato alle operazioni di constatazione eseguite dalla GG.FF. ed avrebbe potuto chiarire il meccanismo degli sconti. Si osserva sul punto che la mancata indicazione della IT quale teste dalla difesa dell'imputato non poteva determinare una irragionevole compressione del principio del contraddittorio e della possibilità per l'imputato di far valere la propria estraneità alla vicenda criminosa.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 125, 192 e 603 c.p.p. e vizi della motivazione della sentenza in relazione alla mancata riapertura del dibattimento, finalizzata alla escussione della IT e di altri testi, indicati nell'atto di appello, che avrebbero potuto riferire a proposito degli sconti praticati sui prezzi, che peraltro corrispondono ad una prassi generalizzata. Con il quinto motivo di gravame il ricorrente reitera la denuncia per violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., nonché per vizi della motivazione della sentenza.
In sintesi, si ripropongono le deduzioni afferenti al carattere meramente induttivo dell'accertamento effettuato dagli organi di polizia tributaria per la determinazione del ricarico medio ponderato in base al quale è stato quantificato l'ammontare degli elementi attivi non dichiarati, metodo di accertamento che viene censurato per non essersi tenuto conto degli sconti che venivano praticati al momento della vendita dei capi di abbigliamento e di cui si sarebbe potuta acquisire prova accogliendo la richiesta di escussione della IT, che si occupava concretamente della gestione dell'impresa. Sul punto si osserva inoltre che la decisione della commissione tributaria, al di là dei singoli periodi di imposta, si riferisce proprio all'accertamento effettuato dagli organi di polizia tributaria il 30.6.2001 e che lo stesso è stato ritenuto illegittimo per non essersi tenuto conto, nella determinazione dei maggiori ricavi, degli sconti del 30 - 35% praticati abitualmente al momento della vendita dei capi di abbigliamento.
Con il sesto mezzo di annullamento si denuncia ulteriormente la violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., nonché vizi della motivazione della sentenza con riferimento alla determinazione degli elementi costitutivi dell'evasione fiscale costituente reato ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. Si deduce che sul punto i giudici di merito hanno fatto generico riferimento alla deposizione del verbalizzante escusso quale teste, che aveva confermato le risultanze del verbale di accertamento, ma che tale elemento di valutazione non poteva essere ritenuto realistico ai fini della determinazione dell'effettivo ammontare dell'imposta evasa e della percentuale degli elementi attivi omessi rispetto a quelli dichiarati, dovendosi calcolare in proposito le deduzioni e detrazioni di imposta, sicché l'accertamento dell'effettivo ammontare dell'imposta evasa rendeva necessario l'espletamento di una perizia, mentre i giudici di merito si sono basati su una dichiarazione del tutto generica.
Con l'ultimo motivo si denuncia, infine, la violazione dell'art. 133 c.p. e art. 125 c.p.p. con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte, con riferimento al primo motivo di gravame, che le nullità del decreto di citazione per il giudizio ex art. 552 c.p.p., tra le quali rientrano quelle concernenti la indeterminatezza del capo di imputazione, costituiscono nullità assolute a regime intermedio (cfr. sez. un. n. 12 del 2000, Jakani, RV 216259), sicché le stesse dovevano essere dedotte, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nel giudizio di primo grado.
Orbene, l'imputato nulla risulta avere dedotto sul punto nel giudizio di primo grado, sicché la censura formulata per la prima volta nell'atto di impugnazione in sede di appello risulta inammissibile. Peraltro è, altresì, corretta la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato la relativa eccezione. Ed, invero, emerge dall'esame degli atti che all'imputato era stata consegnata copia del verbale di constatazione, sicché lo stesso era stato posto in condizioni di difendersi adeguatamente con riferimento alle risultanze di tale atto afferenti alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa.
Va, infine, osservato per completezza che gli elementi che configurano la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, una volta determinato l'ammontare degli elementi attivi dei quali si è omessa la dichiarazione, hanno carattere meramente deduttivo sulla base di dati ben noti al contribuente, sicché la loro omissione non avrebbe comunque determinato una effettiva lesione del diritto di difesa.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
L'ordinanza del giudice di primo grado in data 10.2.2005, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato, si palesa adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, avendo il giudice di merito osservato che la certificazione medica prodotta attesta solo che l'imputato era stato sottoposto a trattamento odontoiatrico, ma non contiene alcun riferimento all'esistenza di un impedimento assoluto a comparire, sicché non risultavano sussistenti le condizioni richieste dall'art.420 ter c.p.p.. A nulla rileva, pertanto, la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
È infondato il terzo motivo di gravame.
L'ordinanza in data 10.3.2005, con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione di mezzi di prova di ufficio, è correttamente motivata, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., avendone il giudice di merito escluso la necessità con valutazione adeguatamente motivata e che, pertanto, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.
Il quarto motivo è ripetitivo del precedente con riferimento alla possibilità che la Corte territoriale disponesse la riapertura del dibattimento per escutere i testi che sì assumono indicati nell'atto di appello, richiesta implicitamente disattesa con il riferimento alla motivazione adottata dal giudice di primo grado sul punto. Peraltro, il riferimento alla violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), è in ogni caso inesatto, riferendosi la disposizione citata alte prove ritualmente richieste nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 495 c.p.p.. Nel resto i motivi di gravame, con riferimento alla effettiva titolarità dell'azienda ed all'ammontare degli elementi attivi dei quali è stata omessa la dichiarazione, costituiscono quasi esclusivamente censure in fatto, inammissibili in sede di legittimità.
In ogni caso è stato già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento al metodo di accertamento tributario cosiddetto induttivo, che "In tema di reati tributari il giudice può legittimamente basarsi, per accertare la penale responsabilità dell'indagato per le omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., sull'informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso una indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge (come nei casi di specie) sia stata tenuta irregolarmente". (sez. 3, 199600729, Holbling, RV 203691;
conf. sez. 3, 199600299, Bruno, RV 203693; sez. 3, 200001904, Zarbo, RV 215694).
Orbene, sul punto è stata accertata dai giudici di merito la irregolarità della tenuta delle scritture contabili da parte dell'imputato, elemento che non ha neppure costituito oggetto di contestazione.
Inoltre, nel caso in esame, il calcolo delle percentuali di ricarico non è stata fondata su dati desunti dalle indagini di mercato, che possono risultare approssimative, bensì sulle risultanze dei talloncini dei prezzi riportati sui capi di abbigliamento esposti in vendita, sicché la valutazione dei giudici di merito appare fondata su dati assolutamente attendibili ed è congruamente motivata anche con riferimento alla carenza di prove circa l'asserita effettuazione di sconti al momento della vendita da parte dell'imputato. In proposito la decisione della commissione tributaria non costituisce un precedente vincolante per il giudice di merito, riferendosi, in ogni caso, ad un diverso periodo di imposta, come affermato nella sentenza impugnata, e, peraltro, risultando l'assunto sul quale la stessa si fonda, così come riportato in ricorso, del tutto apodittico.
Anche la contestazione dell'accertamento, sia della misura percentuale che dell'ammontare complessivo della imposta evasa, costituisce una censura in fatto, mentre la valutazione espressa nella sentenza impugnata sul punto è fondata su un dato probatorio adeguato e che, peraltro, ben poteva essere contestalo nella sede di merito mediante la indicazione di risultanze diverse. In punto di determinazione della pena inflitta, infine, la sentenza si palesa adeguatamente motivata, mentre la censura del ricorrente è del tutto generica oltre che di carattere valutativo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008