Sentenza 18 aprile 2000
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poichè in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi ritenere l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime allo stato di libertà, per le rilevanti restrizioni che comporta; ne', il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI DIASARO Presidente del 18/04/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO ROMANO Consigliere N. 857
3. " RAFFAELE LEONASI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " LUCIANO DI NOTO Consigliere N. 4428/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica di Genova nei confronti di NO TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Pretore di Genova in data 29.9.98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Sansone,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto e Diritto
Il P.G. di Genova ricorre avverso la sentenza 29.9.98 del Pretore di detta città che aveva assolto IN TO dal reato di evasione dagli arresti domiciliari commesso il 16.4.94 con la formula "perché il fatto non sussiste", avendo ritenuto che, essendo passata in giudicato il 15.4.94 la sentenza in relazione alle cui imputazioni la Corte d'Appello di Genova aveva concesso al prevenuto gli arresti domiciliari, doveva considerarsi costui formalmente libero fino alla notifica dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, con la conseguente impossibilità di configurare il reato di evasione nei confronti di colui che si fosse allontanato dal proprio domicilio senza che vi fosse stata detta notifica: ciò sulla base dei principi generali del codice di procedura penale. Deduce in proposito il ricorrente una palese violazione della legge penale e processuale penale da parte del primo giudice.
Il ricorso è fondato.
La soluzione adottata dal Pretore, infatti, non può minimamente condividersi, in quanto in contrasto con il testuale disposto di cui all'art. 284/5^ comma c.p.p., secondo il quale "L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare" mentre, d'altra parte, il regime di arresti domiciliari, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto non può essere equiparabile allo stato di libertà. Non vi sarebbe stata quindi, neanche prima della riforma di cui alla Legge Simeone, la cessazione automatica della misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari, come nessuna cessazione automatica l'art. 656/10^ comma cpp. prevede per l'eventuale applicazione di misure alternative nei casi contemplati nel 5^ comma per i quali l'ultima parte del citato comma 10 dispone testualmente che "fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato (che si trovi agli arresti domiciliari) permane nello stato detentivo nel quale si trova". La tesi del Pretore, quindi, anche se seguita da una sorpassata giurisprudenza che aveva ritenuto ammissibile la sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato che avesse già presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale e che si trovasse agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può essere condivisa, posto che detta giurisprudenza - come correttamente evidenziato dal ricorrente P.G. - aveva introdotto una deroga alle limitazioni in materia di esecuzione della pena gravanti sul condannato detenuto (impossibilità di scarcerazione in pendenza di istanza di misura alternativa pur con residua pena non superiore a tre anni e salvo il caso dell'art. 47 bis ord. Pen.), ma non poteva certo introdurre una causa di estinzione nuova della misura in corso.
Ed invero le misure, come è noto, perdono efficacia per effetto della pronuncia di determinate decisioni (artt. 300/1^ comma, 300/3^ comma e 300/4^ comma cpp), oppure per effetto del decorso del termine di durata massima della custodia cautelare (art. 303 cpp) o per altri eventi che non interessano nella specie, per cui, poiché il codice prevede tassativamente le cause di estinzione e di perdita di efficacia delle misure e tra esse non è previsto il passaggio in giudicato di sentenza di condanna a pena superiore a quella della custodia già subita, è evidente che ove perduri e non si estingua in caso di condanna - definitiva o non - l'effetto di quella misura, incorre nel reato di evasione il condannato che si sia allontanato ingiustificatamente dal domicilio prima della presentazione di una istanza di sospensione collegata ad istanza di misura alternativa e prima della decisione dell'autorità giudiziaria competente sulla sospensione. E ciò a prescindere dal fatto che la soluzione adottata dal Pretore - come correttamente evidenziato dal ricorrente P.G. - oltre a svuotare di fatto il contenuto dello status di arresto domiciliare, vanificherebbe il principio di eguaglianza e certezza della pena, date le diverse modalità di computo e le diverse decorrenze variabili a seconda della situazione prospettabile. L'impugnata sentenza va perciò annullata per evidente errore di norma di legge e per erronea motivazione in proposito, con rinvio alla Corte d'Appello di Genova per il giudizio ex art. 569 IV C.P.P..
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. Cpp, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000