Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 7685
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Sentenza 18 aprile 2000

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Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poichè in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi ritenere l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime allo stato di libertà, per le rilevanti restrizioni che comporta; ne', il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 7685
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7685
    Data del deposito : 18 aprile 2000

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