Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
In tema di esecuzione di sfratti a seguito di convalida per finita locazione ed in ipotesi di dichiarazione di necessità del locatore di occupare l'immobile ai sensi dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, la disciplina sanzionatoria prevista dal comma quarto della norma medesima è applicabile anche nel caso di rilascio dell'immobile da parte del conduttore antecedente all'effettivo intervento della forza pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATIMETO 56, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MODESTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E FILIBERTO 100, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRISCIOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14096/99 del Tribunale di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa il 14/04/99 e depositata il 24/07/99 (R.G. 42007/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Luigi TUMINO (per delega Avv. Giuseppe MODESTI);
udito l'Avvocato Umberto GRISCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 novembre 1998 OS TE propose appello, davanti al tribunale di Roma, avverso la sentenza resa dal pretore della medesima città in data 7 luglio 1998, con la quale essa istante era stata condannata, su ricorso di GI CE, al pagamento, ex art. 3 l. n. 61/89, in favore di questo ultimo, della somma di lire 19.384.800, pari a 48 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
il CE, infatti, conduttore dell'appartamento, sito in Roma, alla via delle Resede 12 ad uso abitativo, nonostante la cessazione del contratto in data 31 dicembre 1991, non aveva rilasciato l'immobile, di cui ella aveva bisogno, a seguito della separazione dal marito, e di avere per tale motivo reso in data 10 febbraio 1993 alla Prefettura dichiarazione ai fini di ottenere la forza pubblica. La Prefettura, peraltro, solo a distanza di anni, aveva comunicato di poter concedere l'ausilio della forza pubblica, mentre il conduttore in data 7 marzo 1996 aveva rilasciato volontariamente l'immobile.
Costituitosi l'appellato, che chiese il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta appello incidentale, il tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 24 luglio 1999, accolse l'appello principale, osservando, in parte motiva che la dichiarazione di necessità vincola negli effetti successivi al rilascio il locatore solo nei casi in cui si sia verificato l'evento desiderato, ovvero si sia ottenuto l'intervento della forza pubblica, che abbia estromesso dall'immobile il conduttore, e non già nei casi in cui la forza pubblica, pur concessa, non sia stata in concreto impiegata, dovendosi ritenere che la tutela del conduttore prevista dalla legge venga meno quando egli si sia volontariamente trasferito in altro alloggio, non avendo subito alcun concreto pregiudizio, per avere egli dato spontanea esecuzione all'obbligo, su di lui contrattualmente sancito, di rilasciare il bene alla scadenza contrattuale.
Per la cassazione di tale pronuncia GI CE ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui OS TE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 21 febbraio 1980 n. 61, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'interpretazione letterale e logica della norma in questione, portava ad escludere che il rilascio dell'immobile per avvenuta dichiarazione di necessità del locatore presupponesse o fosse condizionata dal provvedimento di concessione della Forza Pubblica secondo il parere della commissione di cui al successivo art.
4. Il conduttore infatti, sapendo che, in seguito alla dichiarazione di necessità, la Forza Pubblica verrà concessa in via prioritaria, ha tutto l'interesse a rilasciare l'immobile senza attendere lo sfratto coattivo. La disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3 citato, pertanto, doveva ritenersi correlata alla gravità dell'atto ed alla responsabilità che il locatore si assume con le dichiarazioni rese e non tanto al disagio che il conduttore subisce per effetto dell'esecuzione forzosa, come, erroneamente, motivato dal tribunale. Ove, infatti, il risarcimento fosse un prezzo per il disagio a causa del trasloco, tale disagio sussisterebbe, comunque, anche se rimandato nel tempo, al momento dell'effettiva esecuzione e indipendentemente dalle ragioni di necessità.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 3 l. n. 61/1989, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assume che, in presenza di inoppugnabili circostanze di fatto (costituite dal fatto che in ben due precetti l'odierna resistente aveva fatto riferimento all'ottenuta concessione della forza pubblica e che l'esecuzione dello sfratto fissata per il giorno 5 marzo 1996 era, quindi, stata rinviata al successivo 11 aprile 1996), erroneamente il tribunale aveva ritenuto che il rilascio dell'appartamento, avvenuto il 7 marzo 1996, fosse da ritenersi conseguenza di decisione spontanea del conduttore. I motivi, che, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
Deve, peraltro, in primo luogo, essere esaminata la deduzione formulata dalla resistente con la memoria depositata, secondo cui la norma di cui all'art. 3 l. n. 61/1989 sarebbe stata abrogata dall'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'eccezione va disattesa.
È necessario prendere le mosse dal d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61, e, particolarmente, dal testo delle norme che in questa sede interessano, che sono costituite:
a) dall'art. 1, il quale statuisce che, in alcuni comuni particolarmente menzionati e, comunque, nei comuni considerati ad alta tensione abitativa: "L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio all'articolo 656 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, è
sospesa sino al 30 aprile 1989";
b) dall'art. 3, che, al comma 1, sancisce che l'assistenza della forza pubblica ai fini del rilascio degli immobili di cui all'art. 1 avviene secondo determinati criteri stabiliti dal Prefetto in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui al successivo articolo 4.
Questa ultima norma, unitamente ad altre del d.l. 551/1988, è stata abrogata dal comma 3 dell'art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Peraltro, il successivo 5 comma di detto articolo statuisce testualmente quanto segue: "Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data". Orbene, nessun dubbio interpretativo può sorgere a fronte del chiaro disposto legislativo, che sottrae alla disciplina della menzionata legge le controversie in corso all'entrata in vigore della legge medesima, disponendo che alle stesse si applica la normativa previgente. Ne consegue l'impossibilità di applicare alla fattispecie la norma di cui al terzo comma del richiamato art. 14, che sancisce l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 61/1989. Venendo all'esame dei motivi, si rileva, in linea generale, che, com'è noto, l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile è collegato, nell'ipotesi in cui il conduttore non rilasci volontariamente l'immobile, alla disponibilità della forza pubblica, che è tenuta ad assistere l'ufficiale giudiziario. Peraltro, in tema di esecuzione di sfratti a seguito di convalida di licenza per finita locazione, il richiamato art. 1 della legge n. 61 del 1989, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, disponeva la sospensione dei titoli di rilascio di immobili, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza. I successivi art. 3 e 4 di detta legge attribuivano, con riferimento agli immobili di cui all'art. 1, al Prefetto ed ad una speciale Commissione consultiva un potere, che si sostanziava nell'emanazione di tre distinti atti e, cioè, il preventivo parere della Commissione sui criteri da adottare nell'individuazione delle priorità degli sfratti, il decreto prefettizio di "graduazione" (che stabiliva i criteri generali per l'autorizzazione all'assistenza della forza pubblica), l'atto specifico con cui la forza pubblica veniva concessa per attuare, nel singolo caso concreto, l'ordine di rilascio contenuto nel provvedimento giurisdizionale.
La menzionata disposizione di legge aveva previsto, tra i criteri di priorità nella scelta dei provvedimenti che dovevano gradualmente essere eseguiti, quello fondamentale della necessità del locatore di occupare l'immobile, per destinarlo ad abitazione propria o di suoi stretti congiunti, previa specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del locatore, da notificare al conduttore (comma 3 dell'art. 3 della legge n. 61/1989).
Strettamente connessa a tale disposizione è quella contenuta nel successivo comma 4 dello articolo in esame, che sanciva il diritto al risarcimento del danno in favore del conduttore, ove il locatore, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna, non avesse adibito l'immobile agli usi di cui alla precedente dichiarazione. Orbene, tale essendo il chiaro disposto legislativo, appare evidente l'errore di diritto nel quale è incorso, nella specie, il tribunale romano, per avere, cioè, ritenuto come spontanea la consegna dell'immobile da parte del conduttore, avendo questo ultimo rilasciato l'immobile prima dell'intervento della forza pubblica. Peraltro, una volta accertato che la forza pubblica era stata concessa, per effetto di un provvedimento prefettizio conseguente alla dichiarazione della locatrice, non poteva ritenersi sic et simpliciter spontaneo il rilascio, posto che l'immobile fu rilasciato dal conduttore nella piena consapevolezza che, nel corso dell'accesso già fissato, l'ufficiale giudiziario avrebbe avuto l'ausilio della forza pubblica.
A ciò va aggiunta l'ulteriore considerazione che, con riferimento ad analoga disposizione di cui al secondo comma dell'art. 60 della L. 392/1978 - a norma del quale il conduttore di immobile urbano per uso abitativo in regime transitorio che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza del recesso del locatore ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale ha chiesto il rilascio, entro sei mesi dalla data in cui ne ha riacquistato la disponibilità - è stato esclusa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'applicabilità di tale norma nei soli casi in cui il rilascio sia avvenuto per effetto di un atto negoziale, come la transazione o la conciliazione giudiziale.
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altro giudice, designato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 10 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003