Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48162
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Nel caso di reato commesso da un minore, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. può essere riconosciuto solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale. (Fattispecie in tema di omicidio commesso da un minorenne in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48162
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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