Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Nel caso di reato commesso da un minore, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. può essere riconosciuto solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale. (Fattispecie in tema di omicidio commesso da un minorenne in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 48162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48162 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - EL 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1548
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 25468/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 60/2012 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di PALERMO, EL 01/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA EL 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona EL Dott. Nicola Lipari che ha concluso per il rigetto EL ricorso.
RILEVATO IN FATTO
F.A. è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale per i minorenni di Palermo dei seguenti reati:
- omicidio aggravato dai motivi futili e dall'avere agito con cruELtà per aver colpito con un cacciavite nella regione fronto - parietale sinistra G.C. , cagionando allo stesso gravi lesioni dalle quali derivava la morte;
condotta EL (OMISSIS) e decesso avvenuto il successivo (OMISSIS);
- porto ingiustificato EL cacciavite fuori dalla propria abitazione;
- cessione a L.N. di g.5 di hashish;
il (OMISSIS).
Con sentenza in data 1.6.2012 il suddetto Tribunale, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato - riuniti i reati dal vincolo ELla continuazione e ritenuta la diminuente ELla minore età prevalente sulle contestate aggravanti - alla pena di anni 10 di reclusione.
Con sentenza in data 1.2.2013 la Corte d'appello di Palermo - sezione penale per i minorenni - in parziale riforma ELla predetta sentenza appellata dal P.M. e dall'imputato, ritenuta la diminuente ELla minore età equivalente alle contestate aggravanti - rideterminava la pena inflitta a F.A. in anni 14 e mesi 8 di reclusione.
La dinamica ELl'omicidio è stata ricostruita nei seguenti termini dai giudici di merito.
Verso le ore 23,00 EL (OMISSIS), l'imputato - con il proprio ciclomotore e in compagnia di C.D. - si era recato al AR EL IA di (OMISSIS) ; dopo alcuni minuti era giunto sul posto G.C. , in compagnia di Ga.Se. , ELla quale l'imputato era geloso poiché per qualche tempo la predetta era stata la sua ragazza;
il F. aveva proposto al L. di dare una lezione (cafuddari) al G. ; il L. era andato a prendere sottobraccio il G. e lo aveva condotto dinanzi al F. , il quale, senza profferire parola, l'aveva colpito;
ne era nata una colluttazione tra i due alla quale aveva posto termine il gestore EL AR;
poco dopo l'imputato aveva raggiunto di nuovo il G. e, a seguito di una discussione sempre per via di Ga.Se. , il F. aveva nuovamente aggredito il predetto;
i due erano stati divisi questa volta da D.F.G. e Ca.Ro. ; l'imputato si era quindi diretto verso il suo ciclomotore, seguito dal C. e dal D.F. ;
improvvisamente, sfuggendo ai predetti, aveva prelevato dal ciclomotore un cacciavite e si era diretto di corsa verso il G. ; prima di raggiungerlo, aveva incrociato la Ga. , alla quale aveva dato uno schiaffo al volto;
raggiunto il G. gli aveva sferrato un solo colpo alla testa con il cacciavite che impugnava e la vittima era caduta a terra priva di sensi.
La Corte d'appello confermava la sussistenza ELl'aggravante dei motivi futili, ritenendo che l'imputato non avesse agito per ragioni di gelosia, ma per una sorta di bullismo, volendo egli affermare la propria personalità e punire il G. perché aveva osato accompagnarsi pubblicamente alla Ga. , che riteneva essere ancora la sua ragazza.
Confermava anche la sussistenza ELl'aggravante di aver agito con cruELtà, avendo colpito la vittima con notevole violenza, tanto da sfondare la regione fronto-parietale ELla scatola cranica, provocando sofferenze di notevole intensità e durata, essendosi il decesso verificato dodici giorni dopo l'aggressione. Riteneva, inoltre, provata la cessione di cinque grammi di hashish al L. , in base alle disinteressate dichiarazioni rese da M.N. , che aveva assistito al fatto e ne aveva riferito in modo attendibile e dettagliato, mentre apparivano non credibili le dichiarazioni EL L. , sia per le contraddizioni che contenevano, sia perché lo stesso appariva interessato a non risultare consumatore di sostanze stupefacenti.
Negava all'imputato le attenuanti generiche, in considerazione ELla gravità EL fatto e ELl'intensità EL dolo e riteneva, accogliendo l'impugnazione EL Pubblico Ministero, che la diminuente ELla minore età fosse solo equivalente alle aggravanti, tenuto conto, oltre che ELle ragioni per le quali non erano state concesse le attenuanti generiche, anche ELl'età ELl'imputato al momento ELla commissione EL fatto (prossima alla maggiore età) e EL non rilievo decisivo, ai fini EL comportamento ELl'imputato, ELla malattia di cui lo stesso soffriva, tenuto conto anche EL fatto che non aveva mostrato di essere sinceramente pentito, al di là EL manifestato senso di precarietà per il proprio futuro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
Ha dedotto erronea applicazione ELle aggravanti dei motivi futili e ELla cruELtà e, sul punto, difetto e manifesta illogicità ELla motivazione ELla sentenza impugnata. La sentenza ELla Corte di merito, secondo il ricorrente, era contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenza dei motivi futili, perché aveva ritenuto che l'imputato avesse agito per bullismo, e quindi per pura aggressività e per dare dimostrazione ELla sua forza, ma in altre parti ELla sentenza, anche richiamando la motivazione EL giudice di primo grado, aveva riconosciuto che il motivo ELl'aggressione era la gelosia ELl'imputato nei confronti di Ga.Se. . Sotto altro aspetto, non si era tenuto conto ELl'atteggiamento in qualche modo provocatorio che aveva tenuto la vittima, condotta dal L. davanti all'imputato, come documentato dalla registrazione ELla video sorveglianza istallata davanti al AR EL IA (dalla quale si evinceva che il G. aveva pronunciato la frase: colpisci, visto che mi vuoi picchiare). Non era sussistente neppure l'aggravante di aver agito con cruELtà, poiché l'imputato aveva utilizzato l'unica arma che aveva a disposizione;
aveva sferrato un solo colpo e non poteva prevedere, al momento ELla consumazione EL reato, il decesso ELla vittima dopo un certo tempo anziché nell'immediatezza. Con un secondo motivo ha sostenuto che la Corte di secondo grado, nel ritenere l'imputato responsabile ELla cessione di cinque grammi di hascish, non aveva correttamente utilizzato i criteri di valutazione ELla prova previsti dall'art. 192 c.p.p., ed era giunta all'affermazione di responsabilità con una motivazione manifestamente illogica.
Le dichiarazioni di M.N. , sulle quali era stata basata la condanna per la cessione ELla sostanza stupefacente, erano palesemente inattendibili, e in particolare era in contraddizione con la logica sia che l'imputato avesse ceduto droga senza ricevere alcuna somma di denaro, sia che l'imputato chiamasse "papa" il L. .
Con altro motivo il ricorrente ha denunciato il difetto e l'illogicità ELla motivazione nella parte in cui era stata respinta la richiesta di attenuanti generiche ed era stata ritenuta l'equivalenza e non la prevalenza ELla diminuente ELla minore età nel giudizio di comparazione con le aggravanti.
La Corte di merito aveva dato risalto solo alla gravità EL fatto e all'intensità EL dolo, senza tener conto ELl'assenza di precedenti penali, ELla gelosia che l'imputato provava per l'ex fidanzata, ELla provocazione ELla vittima e ELla grave patologia di cui l'imputato era affetto: una grave forma di diabete giovanile che, sulla base ELle indagini psicologiche in atti, aveva influito nella formazione ELl'imputato, in quanto la malattia lo faceva sentire diverso e inferiore agli altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso con il quale è stata contestata la motivazione ELla sentenza ELla Corte d'appello, nella parte in cui ha ritenuto sussistente le aggravanti dei motivi futili e ELl'avere agito con cruELtà, è fondato.
Nella motivazione ELla sentenza impugnata il fatto, nei passaggi essenziali, è stato ricostruito nel modo seguente.
L'imputato mal tollerava che la sua ex ragazza, Ga.Se. , si fosse messa con un altro ragazzo, G.C. ; la sera EL
fatto l'imputato, mentre si trovava al bar con amici, aveva visto arrivare la Ga. insieme al G. ; aveva reagito proponendo al suo amico L. di dare una lezione al G. ; il L. era andato a prendere sottobraccio G. e l'aveva portato davanti all'imputato; questi l'aveva subito percosso e i due erano venuti alle mani, finché non erano stati separati dal gestore EL bar;
il F. , poco dopo, si era di nuovo avvicinato al G. ,
contestandogli il fatto di essersi messo con la Ga. ; la discussione era degenerata in una nuova colluttazione tra i due, alla quale aveva posto termine l'intervento di giovani che avevano assistito al fatto;
l'imputato, poco dopo, mentre sembrava che il litigio fosse terminato, era andato di corsa verso il suo ciclomotore, aveva preso un cacciavite, e si era diretto verso il G. ; prima di raggiungere il G. , era andato a dare uno schiaffo alla Ga. ;
raggiunto il G. , l'aveva colpito alla testa violentemente una sola volta con il cacciavite, provocandogli una lesione mortale. Rispetto a questa ricostruzione EL fatto, effettuata dalla Corte di merito, è contraddittoria la conclusione che il F. avrebbe agito più che altro per bullismo e per affermare la propria personalità, perché la spinta preponderante all'azione, dalla suddetta ricostruzione, appare essere la gelosia che peraltro, tra le sue componenti, ha anche il desiderio di dimostrare - alla ex alla quale si è ancora legati, a se stesso e a tutti - di essere il più forte che non tollera di essere offeso.
Non risulta, infatti, che l'imputato abbia proposto al L. di dare una lezione al G. per un motivo diverso dalla sua insofferenza di vedere quella che considerava, in qualche modo, ancora la sua ragazza con un altro;
nel secondo scontro il F. aveva contestato al G. proprio di essersi messo con la sua ragazza;
prima di colpire il G. con il cacciavite, ha dato uno schiaffo alla Ga. , ritenendo di dover punire anche lei per non essergli stata feELe. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'aggravante dei motivi futili ricorre quando sussiste un'evidente sproporzione tra movente ed azione ELittuosa, tanto che il motivo, in alcun modo atto a giustificare il reato commesso, appaia più un pretesto, legato all'istinto criminale EL reo, che una vera e propria causa determinante EL reato. La gelosia è invece uno stato passionale, causa non infrequente di ELitti anche gravissimi, e quindi non può essere considerata (cosa peraltro che non ha fatto la Corte di merito) un motivo futile.
Nel caso poi di imputato minorenne - specie se affetto come nel caso di specie da malattia che potrebbe avere avuto un'influenza sulla sua formazione EL carattere e sulla sua reazione - deve porsi la massima attenzione per distinguere la futilità EL motivo, sintomatica di capacità a ELinquere, dalla irrazionalità EL motivo, che è soltanto rappresentativa d'immaturità ed emozionalità adolescenziale.
L'aggravante de qua quindi, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità ELl'individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento ELla pena (V. Sez. 5 sentenza n. 8450 EL 27.6.1997, Rv. 208706). Anche la motivazione con la quale la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante di aver agito con cruELtà non è ne' giuridicamente ne' logicamente accettabile. La circostanza aggravante di avere agito con cruELtà verso le persone ricorre quando le modalità ELla condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione ELl'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini ELla consumazione EL reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva EL più elementare senso d'umana pietà (V. Sez. 1 sentenza n. 30285 EL 27.5.2011, Rv. 250797). Nel caso in esame non può ravvisarsi la cruELtà nella violenza EL colpo inferto, sintomatica solo ELla volontà omicida, ne' sono state dolosamente provocate le sofferenze che la parte lesa ha patito per il fatto che il decesso è avvenuto dodici giorni dopo il ferimento. L'aggravante in questione si caratterizza dalla volontà di provocare ulteriori sofferenze alla vittima, rispetto a quelle necessarie per commettere il reato. Nella specie si deve tenere conto che, per quanto risulta dalla motivazione ELla sentenza, l'imputato non aveva altro strumento per attuare la decisione d'impeto di uccidere il G. , e l'aver sferrato con il cacciavite un solo colpo, per quanto violento esso sia stato, non può logicamente essere considerato come espressione ELla volontà di infliggere particolari sofferenze alla vittima. Pertanto sui suddetti punti la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta - sezione per i minorenni - per nuovo giudizio.
Conseguentemente deve essere riconsiderato il trattamento sanzionatorio, compresa l'opportunità di riconoscere o meno all'imputato le attenuanti generiche, in relazione alla mutata gravità EL fatto, nel caso in cui non dovesse essere riconosciuta la sussistenza ELle aggravanti contestate.
Non può, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la motivazione ELla sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile ELla cessione di cinque grammi di hashish a L.N. .
La motivazione ELla Corte d'appello, che ha ricostruito con chiarezza il fatto basandosi in particolare sulle dichiarazioni disinteressate di un teste oculare, appare immune da vizi logico giuridici e la critica EL ricorrente è basata su censure di fatto che non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze ed al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti alla Corte d'appello, sezione per i minorenni, di Caltanisetta. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2013