Sentenza 18 maggio 1998
Massime • 1
In caso di proscioglimento prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., è indispensabile che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni. La carenza dell'avviso determina una nullità assoluta di ordine generale poiché incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica l. Dott. Tonini Paolo presidente del 18 maggio 1998
2. Dott. Savignano Giuseppe consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio consigliere N. 1790
4. Dott. Imposimato Ferdinando consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo consigliere N. 02682/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
AGRIFOGLIO ALFIO, n. 21.4.54 Catania
avverso la sentenza 23.9.97 della corte d'appello di Catania;
Sentita la relazione fatta dal cons. Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Geraci che ha concluso per: A.C.R.
Svolgimento del processo
Il 23 settembre 1997 la corte d'appello di Catania, con sentenza predibattimentale ha dichiarato - in riforma dell'assoluzione pronunziata dal pretore locale sezione di Acireale ed a seguito dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero - non doversi procedere nei confronti di Alfio Agrifoglio in ordine al reato di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982, perché estinto per prescrizione. Ricorre l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 469 cod. proc. pen., per la mancanza dell'avviso dell'udienza e della motivazione della sentenza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 469 cod. proc. pen. " se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza ... di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo."
La questione, nella specie, consiste nello stabilire se sia necessario avvisare le parti e quale sia la conseguenza derivante dall'omissione.
La norma prevede che le parti devono essere sentite. È evidente che con tale espressione il legislatore ha voluto soltanto che le parti stesse siano messe in grado di partecipare alla camera di consiglio, per esporre le proprie considerazione nella pienezza dell'esercizio di un completo contraddittorio.
Ne deriva come logico corollario che, per conseguire tale finalità, è indispensabile che alle medesime sia dato l'avviso della data d'udienza, diversamente non potrebbero esplicare le rispettivi osservazioni.
La carenza dell'avviso determina una nullità assoluta di ordine generale, poiché, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.) ed è equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (conf cass. sez. 4 sent. 0 5779 del 17/06/97 ud. 28/02/97 rv. 208525).
Tale conclusione trova anche conforto nella decisione n. 91 del 1992 della Corte costituzionale, la quale ha evidenziato: "...non deve essere neppure sottaciuta l'importanza che riveste la audizione delle parti ai fini della declaratoria di estinzione del reato: è quella, infatti, la sede ove il contributo dialettico, a meno che non lo si voglia appiattire al rango di mera fictio, offre la concreta "misura" delle rispettive prospettazioni, fornendo al giudice quel patrimonio di conoscenze che ben può porlo in condizione di operare, ratione cognita, le scelte previste dalla norma".
Nel caso in esame l'avviso manca.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998