Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 7928
CASS
Sentenza 18 maggio 1998

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In caso di proscioglimento prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., è indispensabile che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni. La carenza dell'avviso determina una nullità assoluta di ordine generale poiché incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 7928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7928
    Data del deposito : 18 maggio 1998

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