Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 3123
CASS
Sentenza 5 dicembre 2003

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Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione "senza ritardo" a norma dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen.

In tema di ricusazione, poiché il deposito di copia della relativa dichiarazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato è prescritto ai fini della ritualità del procedimento, la sua omissione costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 3123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3123
    Data del deposito : 5 dicembre 2003

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