Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 2
Ai fini della tempestività del deposito di copia della dichiarazione di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, è sufficiente che esso avvenga prima che il giudice della ricusazione verifichi l'ammissibilità della dichiarazione "senza ritardo" a norma dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen.
In tema di ricusazione, poiché il deposito di copia della relativa dichiarazione nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato è prescritto ai fini della ritualità del procedimento, la sua omissione costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2003, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 2055
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 28270/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di:
GA AN nato il [...] in [...];
MA NI nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 12.6.03 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Gip del Tribunale di Latina Dott. Aldo Morgigni;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Filiberto Pagano;
viste le richieste del Procuratore Generale il quale ha concluso per il rigetto della proposta impugnazione;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso;
letta la memoria del difensore avv. Pasquale Campa in data 14.11.03. La Corte
OSSERVA
La Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione in quanto "la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene alla allegazione di prove e documenti che per quanto concerne il termine ed il modo di presentazione", non avendo nel caso concreto l'istante ottemperato al disposto dell'art. 38 c.p.p. omettendo di depositare copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria dell'ufficio del giudice ricusato.
Il ricorrente deduce violazione di legge rilevando che il termine previsto dall'art. 38 c. 1 c.p.p. scade con la prima udienza fissata dal giudice ricusato, non sussistendo alcun obbligo di deposito contestuale dell'istanza di ricusazione presso la Corte di Appello e presso l'ufficio del giudice ricusato. Rileva che non è nemmeno prescritto da questa norma che il deposito presso l'ufficio del giudice ricusato debba "immediatamente" seguire il deposito dell'originale della dichiarazione presso la Corte di Appello, avverbio temporale non prescritto dal codice di rito, che pure, quando ha inteso che un atto debba essere compiuto immediatamente, lo ha sempre detto, usando ben 74 volte in altrettante disposizioni il termine "immediatamente". Osserva che il giudice ricusato non è parte nel procedimento di ricusazione cui non partecipa, cui non vengono richiesti pareri dalla Corte decidente, avendo la norma che prescrive il deposito della dichiarazione presso il suo ufficio l'unica funzione di fargli conoscere la presentazione della ricusazione perché non pronunci sentenza fino alla definizione della procedura ovvero perché eventualmente ritenga di doversi astenere. Osserva anche che era facoltà della parte presentare istanza di ricusazione anche successivamente nel corso dell'udienza preliminare fino al momento della costituzione delle parti.
Con la memoria del 14.11.03 la difesa rappresenta che la disposizione di cui all'art. 41 c. 1 c.p.p., secondo la quale la Corte decide "senza ritardo" in Camera di consiglio in caso di inammissibilità della dichiarazione, non impone alla Corte stessa di effettuare il controllo di ammissibilità subito dopo il deposito della dichiarazione di ricusazione, ma semplicemente dopo che si siano verificate le condizioni per effettuare detto controllo, termine coincidente con quello ultimo utile per presentare la dichiarazione, vale a dire nel caso concreto con la costituzione delle parti nel corso dell'udienza preliminare.
Il ricorso è fondato.
Deve in punto di fatto considerarsi che nella concreta fattispecie la dichiarazione di ricusazione presso la Corte di Appello di Roma è stata depositata il 6.6.03; la copia di detta dichiarazione è stata depositata presso il Tribunale di Latina in data 11.6.03 alle ore 12.50; la dichiarazione di inammissibilità della dichiarazione da parte della Corte territoriale è del 12.6.03; l'udienza preliminare tenuta dal giudice ricusato è del 13.6.03.
In diritto si deve condividere il costante indirizzo di legittimità secondo cui la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale sia per quanto attiene al termine di presentazione, sia per quanto concerne il modo della stessa, sicché deve essere dichiarata inammissibile allorché non siano stati osservati i termini o le forme prescritte (Cass. 1^ 23.12.96 n. 6058, c.c. 20.11.96, rv. 206345; Cass. 2^ 19.3.91 n. 1380, c.c. 22.2.91, rv. 186601). Deve parimenti condividersi quanto sostenuto in ricorso, vale a dire che la norma non prescrive espressamente un termine per il deposito della copia della dichiarazione presso la cancelleria del giudice ricusato, ne' prescrive che detto deposito sia effettuato immediatamente dopo la presentazione della dichiarazione presso la Corte (di Appello o di Cassazione) competente a decidere. Peraltro, essendo la presentazione di copia della istanza un atto prescritto ai fini della ritualità del procedimento di ricusazione, non vi è dubbio che l'omesso deposito presso l'ufficio del giudice ricusato costituisce causa di inammissibilità della dichiarazione. Il termine però per depositare la copia non è solo quello di cui al comma 1 dell'art. 38 c.p.p. (prima degli accertamenti per la costituzione delle parti nella ricusazione del giudice dell'udienza preliminare;
prima del termine per proporre le questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p. nel giudizio;
in ogni altro caso prima del compimento dell'atto da parte del giudice), come conviene anche il ricorrente, ma anche quello costituito dal momento in cui la Corte deve, come impone l'art. 41 c.p.p. verificare l'ammissibilità della dichiarazione. Quindi poiché l'art. 41 c.p.p. prescrive alla Corte di verificare "senza ritardo" l'ammissibilità della dichiarazione è in questo momento temporale in cui il giudice è chiamato a decidere sulla ricusazione che devono essere definitivamente perfezionate dalle parti le modalità di presentazione della dichiarazione. Si deve cioè affermare il principio di diritto che il termine per completare le modalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione con il deposito presso l'ufficio del giudice ricusato di copia della dichiarazione coincide non solo con i limiti temporali di cui all'art. 38 c. 1 c.p.p., ma anche entro quello di cui all'art. 41 c. 1 c.p.p. in cui la Corte verifica "senza ritardo" l'ammissibilità
della dichiarazione di ricusazione.
Poiché nella concreta fattispecie nel momento in cui la Corte ha deciso sulla ammissibilità della ricusazione (il 12.11.03) le parti avevano già depositato (in data 11.11.03) copia della dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale di Latina, deve affermarsi che le formalità di presentazione della dichiarazione di ricusazione sono state ritualmente adempiute. Conseguente l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004