Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
Il difensore che deduca la nullità d'ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2011, n. 18609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18609 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 05/04/2011
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1291
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - N. 49008/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER SC N. IL 26/12/1988;
avverso l'ordinanza n. 1538/2010 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 11/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI Enzo;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udita la relazione del cons. Dott. IANNELLI Enzo.
OSSERVA
AL RA ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, datata 11/19.11.2010, del tribunale di Bari che rigettava l'istanza di riesame dell'ordinanza cautelare in carcere nei di lui confronti per il delitto di omicidio volontario, in concorso, ai danni di MB OM, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, deducendo due motivi di ricorso: inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base del provvedimento restrittivo per non aver potuto il difensore acquisire prima della udienza del riesame, malgrado formale richiesta al P.M., copia del supporto informatico relativo alle intercettazioni predette, da un lato, inutilizzabilità ancora delle deposizioni rese dall'imputato di un reato connesso, tale NA IO, perché, a parte la loro inaffidabilità, prive di riscontri esterni, una volta ritenute inutilizzabili le intercettazioni. Il ricorso non è fondato.
In tema di riesame, l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 4, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, da luogo, certo, ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati. Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (in tal senso, Corte cos. 8/10.10.2008, n. 336; Sez. Un. 22.4/27.5.2010, Rv 246906). Ora nel caso di specie è pur vero che il difensore già in data 27.9.2010 chiedeva al P.M. il rilascio del supporto magnetico/informatico delle intercettazioni e - ne da notizia lo stesso ricorrente - già il giorno successivo il p.m. autorizzava l'estrazione di copia delle intercettazioni, ma ritiene il collegio che il ricorrente non ha adempiuto all'onere della prova, a lui incombente, dell'omesso rilascio della documentazione come richiesta, magari con l'esibizione di una certificazione attestante il fatto negativo della non consegna del supporto informatico richiesto e dovuto. Può aggiungersi anche che il ricorso resiste al complesso delle censure difensive anche perché esso sarebbe sufficientemente e compiutamente sostenuto dai richiami giudiziali al contenuto delle deposizioni del coimputato in reato connesso, ON IO, della cui attendibilità intrinseca ed estrinseca i giudici di merito hanno diffusamente argomentato per via della puntuale descrizione delle condotte dell'imputato prima del delitto, delle modalità degli spari che attinsero la vittima e del riscontro offerto dalla ispezione cadaverica, nonché dalla individuazione dei luoghi dove effettivamente l'imputato, con il correo DI AR, si era rifugiato subito dopo l'omicidio. Il tentativo del ricorrente di minare l'attendibilità intrinseca dell'ON, prospettando un suo interesse alla collaborazione con l'Autorità giudiziaria o di attentare alla sua credibilità estrinseca, rilevando che la corrispondenza della descrizione dell'azione omicidiaria con i rilievi espletati sul cadavere potesse essere dovuta ad una conoscenza aliunde delle ferite riportate dall'ucciso e delle pallottole che ne avevano attinto il corpo, si svolge lungo itinerari preclusi in sede di legittimità: esula infatti dai poteri della corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, specie sul piano dei valori non della certezza processuale ma della probabilità, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuto dal ricorrente più adeguata di quella non manifestamente infondata, giudiziale.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011