Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 10412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10412 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE OBBLICA ITALIANA N. 317" DA DELL'ART. "ESENTE I0412/ 03 LEGGE 3-5-1987 AL SENSI IN NOME DEL POPO ITAL LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R. G. N. 21507/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 23282 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Ud. 30/01/2003 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN LC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA E TREVI 86, presso l'Avvocato FEDELI MARIA TERESA che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato BARTOLOTTI ANGELO giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO FORLI';
- intimato -
avversO il provvedimento n. 644/00 del Tribunale di FORLI', depositato il 25/07/00; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 213 udienza del 30/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco 1 Felicetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il Prefetto di Forlì, con ordinanza febbraio 1997, notificata il 6 marzo 1997 a ND ES, di- sponeva la sospensione della patente del medesimo per a seguito di un incidente mortale che sareb-mesi nove, be avvenuto in conseguenza della violazione da parte sua dell'art. 141, commi 3 e 8 del codice della strada. Il ND proponeva oppposizione dinanzi al Pre- fetto di Forli, deducendo la mancanza di una sua re- sponsabilità nell'incidente e chiedendo in subordine la riduzione della sanzione. Instaurato il contraddittorio ed esperite alcune udienze, il Tribunale, con sentenza depositata il 25 luglio 2000, rigettava l'opposizione e convalidava il provvedimento impugnato, stante l'assenza dell'opponente all'udienza del 22 giugno 2000. Il ND ricorre avverso tale decisione dinanzi a questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Forlì il 3 novembre 2000, formulando due motivi di impugna- zione. Il Prefetto non ha controdedotto. 2 Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. Si deduce al riguardo che essa sembra costituire un'erronea applicazione dell'art. 23, comma 8, della legge n. 689 del 1981, il quale peraltro prevede che il provvedimento di convalida dell'ordinanza opposta possa essere adottato solo nel caso di mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza e con provvedimento, Λ comunque, sommariamente motivato sulla infondatezza dell'opposizione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 79 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., e la nullità dell'udienza del 22 giugno 2000 e di tutti gli atti successivi, per non essere stato in- serito nel fascicolo di ufficio il decreto di sostitu- zione del giudice e non essere stati comunicati al ri- corrente i rinvii di ufficio effettuati. Il primo motivo è fondato. La sentenza, di reiezione dell'opposizione e con- dell'ordinanza-ingiunzione impugnata rispetto- valida alla quale quanto verbalizzato all'udienza del 22 giu- gno 2000 deve essere considerato il dispositivo adotta- to - risulta motivata unicamente sulla base della man- 3 cata comparizione dell'opponente all'udienza del 22 giugno 2000. Peraltro tale udienza secondo quanto risulta dagli atti - non era quella di prima comparizione, mentre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice di convalidare (peraltro con ordinanza somma- riamente motivata sulla infondatezza dell'opposizione allo stato degli atti) il provvedimento opposto solo nel caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza. La norma, infatti, ha carattere eccezionale e non è applicabile a fattispecie diverse da quella conside- rata, cosicchè qualora l'opponente, ritualmente compar- SO come nel caso di specie alla prima udienza, non compaia in un'udienza successiva, il giudice non può emettere il provvedimento di convalida, ma deve proce- dere secondo le norme generali che regolano il processo di primo grado (Cass. 4 gennaio 2002, n. 48; 13 dicem- bre 2000, n. 15747; 4 giugno 1996, n. 5123). In ogni caso la sentenza impugnata risulta del tutto priva di motivazione in ordine al merito dell'opposizione, rivelandosi sotto tale aspetto nul- la. Il ricorso pertanto deve essere accolto in rela- zione al primo motivo, con assorbimento del secondo e la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di For- 11 in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Forlì in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, i130 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis) (Francesco Felicetti) Intheneзавит IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria -2 LUG 2003 il CANCELLIERE 5