Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il reato di truffa militare la presentazione di una richiesta di rimborso di spese di viaggio non dovute da parte di un militare, a nulla rilevando il carattere forfettario delle somme corrisposte, poiché esso attiene alla misura dell'importo liquidato dall'amministrazione e non al presupposto del diritto al loro riconoscimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato con riferimento alla condotta di un Carabiniere il quale pur essendosi avvalso del treno, su cui era legittimato a viaggiare gratuitamente, aveva chiesto ed ottenuto il rimborso di spese di viaggio per missioni di servizio, dichiarando falsamente di aver utilizzato un mezzo di trasporto alternativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/10/2014
Dott. LOCATELLI SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - N. 1089
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 8013/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA EP N. IL 04/01/1967;
avverso la sentenza n. 5/2013 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 25/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO EP SANDRINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi Maria che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna dell'imputato per il capo A e il rigetto nel resto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Leoletta che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello militare (di Roma) con sentenza in data 25.09.2013, pronunciata nei confronti di NO SE, appuntato scelto dei carabinieri in servizio presso il comando legione Emilia Romagna di Bologna, la Corte d'appello militare (di Roma) in parziale riforma della sentenza in data 26.06.2012 del Tribunale militare di Verona, appellata (per quanto qui interessa) dall'imputato e dal pubblico ministero presso il giudice di primo grado:
- confermava la condanna inflitta in prime cure al NO per il reato di truffa militare, continuata e pluriaggravata, in relazione a 22 fogli di viaggio dell'anno 2008 (capo A) riguardanti missioni di servizio svolte dall'imputato in qualità di rappresentante del COIR del comando interregionale carabinieri di Padova;
- dichiarava colpevole l'imputato, riformando sul punto la statuizione assolutoria pronunciata in primo grado con la formula perché il fatto non costituisce reato, con riguardo ai reati di truffa militare commessi in relazione ai rimborsi delle spese di viaggio concernenti 24 fogli di viaggio dell'anno 2008 (capo B), nonché con riferimento a sette episodi di truffa tentata relativi ad altri 7 fogli di viaggio dell'anno 2009 (capo C);
- confermava il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della lieve entità del danno, con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, e rideterminava la pena (sospesa) inflitta all'imputato, previa unificazione di tutti i fatti sotto il vincolo della continuazione, nella misura finale di anni 1 mesi 2 giorni 5 di reclusione militare, oltre pene e statuizioni accessorie. L'accusa di truffa originariamente addebitata all'imputato riguardava: l'indebita percezione della somma di Euro 3.993,25, a titolo di indennità forfettaria di missione, mediante l'indicazione di orari inveritieri sulla durata delle missioni nei fogli di viaggio sub A;
l'indebita percezione della somma di Euro 335,85, a titolo di liquidazione forfettaria di spese di viaggio, mediante l'indicazione dell'utilizzo di un mezzo di trasporto diverso (in luogo del treno di cui il NO si era servito gratuitamente), nei fogli di viaggio sub B;
il tentativo di percepire l'ulteriore somma di Euro 659,86, non riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà, in relazione alle indennità di missione e ai rimborsi spese oggetto delle analoghe condotte riguardanti i fogli di viaggio sub C. I fatti erano stati commessi nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2008 e il mese di aprile del 2009.
Il Tribunale richiamava la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 164 del 2002, art. 46 e la circolare esplicativa 6/166/6 del 16.10.2002 della direzione di amministrazione del comando generale dell'arma dei carabinieri, con riguardo agli obblighi e alle prescrizioni concernenti la corretta compilazione dei fogli di viaggio relativi alle missioni di servizio, costituenti titolo per le corrispondenti prestazioni economiche a carico dell'amministrazione; in particolare dava atto che in caso di trasferta mediante mezzo di trasporto non autorizzato, come si era verificato nel caso delle missioni per cui è processo, veniva rimborsata al militare in servizio una somma pari al costo del biglietto ferroviario al quale avrebbe avuto diritto se avesse preso il primo treno utile in relazione all'orario di inizio e di rientro della missione.
Con riguardo al capo A, il Tribunale riteneva che, decorrendo la missione dal momento (inteso come giorno e ora) in cui iniziava il viaggio per raggiungere la sede di svolgimento del servizio, e parimenti terminando nel giorno e nell'ora di effettivo rientro in sede, l'infedele annotazione di un inizio e di una fine diversi da quelli effettivi, nel foglio di viaggio, generava una falsa rappresentazione della realtà fonte di indebito profitto economico con corrispondente danno per l'amministrazione erogatrice dell'indennità; la verifica dei comportamenti illeciti dell'imputato aveva consentito di accertare la diversa durata delle missioni rispetto al dichiarato (anche se talora l'esiguità delle differenze riscontrate non aveva inciso sul computo del trattamento forfettario, con conseguente assoluzione, non impugnata, del NO dalle relative condotte). Per quanto riguarda i rimborsi spese sub B (e C), il Tribunale dava atto che la normativa prevedeva un rimborso forfetario per l'ipotesi di utilizzo di un mezzo di trasporto diverso da quello autorizzato e non di proprietà dell'amministrazione, parametrato al costo del biglietto di prima classe del primo treno utile in relazione all'orario di inizio e rientro dalla missione;
nella fattispecie, l'imputato aveva utilizzato il treno, viaggiando gratuitamente avvalendosi della facoltà riconosciuta dalle regioni interessate;
essendo autorizzato all'uso generico del trasporto pubblico per recarsi in missione, il NO aveva dichiarato di avere usato un mezzo non appartenente all'amministrazione alternativo al treno e aveva chiesto la corresponsione del prezzo del biglietto di prima classe, utilizzando un modulo in parte precompilato, annotandovi il giorno e l'ora della partenza e del rientro in sede. Sul punto la sentenza di primo grado assolveva tuttavia l'imputato in base al dubbio che potesse non essersi rappresentato la natura artificiosa e ingannevole della propria condotta dichiarativa. La sentenza d'appello aveva invece valorizzato l'appartenenza dell'imputato al COIR e la chiarezza della normativa di riferimento per ritenere integrato il dolo anche con riguardo alle condotte di cui ai capi B e C.
2. Ricorre per cassazione NO SE, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale, in relazione all'art. 47 cod. pen. e art. 39 c.p.m.p., nel testo risultante dalla sentenza n. 61 del 1995 della Corte costituzionale, nonché all'art. 42 cod. pen. e art. 27 Cost.; deduce il difetto di dolo conseguente ad errore inevitabile su legge diversa da quella penale, comportante errore sul fatto che costituisce il reato. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avesse affermato la penale responsabilità del NO sul solo presupposto dell'esistenza di una condotta non conforme alla normativa di settore, senza scrutinare l'elemento soggettivo del reato con riguardo (anche) alla scusabilità dell'errore in cui era incorso l'imputato in ordine alla disciplina della materia delle indennità e dei rimborsi dei costi di missione, avente natura extrapenale in quanto frutto del recepimento di accordi sindacali e di provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile e militare. Quanto alla corresponsione dell'indennità forfettaria di missione, il ricorrente rileva la natura preventiva (oltre che implicita, in quanto rilasciata per facta concludentia mediante l'anticipo del 90% del dovuto) dell'autorizzazione alla missione da concedersi all'interessato dall'autorità militare, implicante che il titolo della missione debba individuarsi nell'ordine di servizio, emesso sulla base della durata prevedibile della missione, e non nel foglio di viaggio compilato a posteriori, dopo eseguita la missione, a prescindere dalla durata effettiva della stessa;
deduce che in base alla circolare emanata in tema di rimborso spese sulla scorta della normativa primaria, l'unico dato utile, nel caso di regime forfettario e di viaggio effettuato con mezzo di trasporto non autorizzato e non di proprietà dell'amministrazione, da indicare nel foglio di viaggio era rappresentato dall'orario del primo treno utile (di andata e ritorno) in base all'ordine di servizio, a prescindere dalla durata effettiva della missione, al mezzo usato e al percorso effettuato;
rileva che il divieto di liquidazione mista della diaria confermava l'irrilevanza della verifica a posteriori della durata effettiva della missione;
deduce l'irrilevanza della compilazione del quadro C del foglio di viaggio da parte del ricorrente, che si era sempre recato in missione presso strutture militari, mentre il quadro B doveva essere compilato dal comando sede della missione;
contesta l'esistenza di una dichiarazione infedele del militare in missione, che si era limitato a confermare i visti di arrivo e partenza, veritieri, apposti sul quadro B dai comandi competenti, nella legittima convinzione che l'unica finalità del foglio di viaggio fosse quella di attestare l'avvenuta esecuzione della missione in conformità all'ordine di servizio, e non di riportare fedelmente orari e percorsi. Quanto al regime dei costi di viaggio, il ricorrente deduce che il D.P.R. n. 170 del 2007, art. 24 sembrava riconoscere al militare in missione, che avesse viaggiato con un mezzo non autorizzato e non di proprietà dell'amministrazione, il costo (e non il prezzo) del biglietto ferroviario di prima classe, a titolo indennitario e a prescindere dal mezzo in concreto utilizzato per la trasferta (diversamente dal caso del personale autorizzato all'uso di un mezzo determinato, per il quale era previsto il rimborso del costo effettivamente sostenuto), tanto da non essere prevista la consegna del documento di viaggio, essendone il controvalore sempre dovuto (in via anticipata); rileva l'inconferenza della circostanza che alcune regioni avessero riconosciuto ai rappresentanti delle forze dell'ordine la possibilità di viaggiare gratuitamente sui treni regionali, in quanto inidonea a derogare la normativa nazionale contemplante il rimborso forfettario del costo del biglietto di prima classe (anche in caso di viaggio in seconda classe) e stante l'assenza di qualsiasi infedeltà nel fatto di essersi limitato a dichiarare di aver utilizzato un mezzo non autorizzato e non di proprietà dell'amministrazione, quale era il mezzo di trasporto ferroviario.
In definitiva, il ricorrente lamenta l'oscurità e la complessità della materia come fonte di un errore scusabile sulle modalità di compilazione del foglio di viaggio (integrante il fatto costituente il reato), nel quale erano incorsi anche altri militari nella medesima situazione, e l'inconferenza dell'appartenenza del NO al COIR, organo rappresentativo dell'arma di appartenenza avente funzioni diverse da quelle logistiche;
deduce che la complessità della materia e l'incertezza della relativa prassi applicativa trovavano conferma nella dedizione alla relativa ricostruzione e interpretazione dell'intera istruttoria dibattimentale (nel corso della quale gli stessi testi introdotti dall'accusa avevano manifestato incertezze e perplessità), integrata dal Tribunale mediante l'esame ex art. 507 c.p.p. del direttore amministrativo dell'arma dei carabinieri gen. Bovo, nonché mediante acquisizione della circolare del 2002 emanata in attuazione del previgente DPR regolante la materia;
lamenta l'illogicità della sentenza impugnata laddove non aveva valorizzato l'esistenza della circolare emanata il 31.10.2012 dal Ministero dell'interno che riconosceva agli interessati la somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario anche in caso di missione in una regione nella quale era garantita ai militari in servizio la libera circolazione sui mezzi pubblici, circolare che il ricorrente ritiene applicabile anche alle forze di polizia ad ordinamento militare (come si evince dall'epigrafe del D.P.R. n. 51 del 2009), a pena di una ingiustificata disparità di trattamento;
si duole pertanto dell'omessa valutazione da parte del giudice d'appello del ragionevole dubbio sull'insussistenza del dolo.
2.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta la natura apparente, contraddittoria e incompleta della motivazione con cui la sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la sentenza assolutoria di primo grado, in violazione degli artt. 6 della CEDU, art. 117 Cost. e art. 533 c.p.p., comma 1, senza assolvere all'obbligo rafforzato di motivazione affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ricorrente tutte le volte in cui il compendio probatorio oggetto di valutazione sia rimasto invariato, come accaduto nella fattispecie, senza procedere alla rinnovazione dell'esame del teste escusso d'ufficio dal Tribunale e senza confrontarsi in modo adeguato col principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2. Le condotte truffatine per le quali l'imputato è stato condannato all'esito del giudizio di merito riguardano due distinte fattispecie, in relazione alle quali i motivi di ricorso devono essere esaminati separatamente, consistite l'una nell'indebita percezione di indennità forfettarie di missione di importo superiore a quello spettante mediante l'indicazione di orari di inizio e di fine servizio non corrispondenti a quelli effettivi in 22 fogli di viaggio relativi a missioni svolte nel corso del 2008 (fattispecie ascritta al capo A della rubrica, per la quale la condanna inflitta in primo grado è stata confermata dalla Corte territoriale, per cui sussiste una cd. "doppia conforme"), e l'altra nell'indebito rimborso - o nell'indebito tentativo di conseguire il rimborso - delle spese forfettarie di viaggio in realtà non sostenute per i trasferimenti di servizio necessari a raggiungere il luogo di espletamento della missione, mediante l'indicazione di aver utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quello ferroviario, in concreto invece gratuitamente fruito, in 24 fogli di viaggio relativi all'anno 2008 (capo B) e in 7 fogli di viaggio relativi al 2009 (capo C), con la precisazione che in relazione a tale seconda fattispecie il NO era stato assolto dal giudice di primo grado perché il fatto non costituisce reato, sotto il profilo del difetto dell'elemento psicologico, e condannato dal giudice d'appello, con la sentenza qui impugnata, in accoglimento del gravame del pubblico ministero. Occorre premettere che i fatti materiali che integrano le suddette imputazioni, e in particolare l'esistenza oggettiva delle inveritiere rappresentazioni della realtà contenute nei fogli di viaggio incriminati, non sono stati sostanzialmente contestati o messi in discussione dal ricorrente nei motivi di impugnazione (che si limitano a dedurre l'inidoneità della condotta a integrare il reato di truffa ascritto, sotto i profili dell'insussistenza sia dell'elemento soggettivo che del pregiudizio patrimoniale arrecato all'amministrazione militare), con riguardo ad entrambe le fattispecie sopra descritte.
Quanto alla condanna per i fatti relativi all'indebita percezione delle indennità di missione sub A, che ha riguardato soltanto i casi nei quali la falsa indicazione della durata complessiva della missione ha comportato il superamento dei periodi temporali ai quali è rapportata la liquidazione della prevista indennità forfettaria (pari a 110 euro per ogni 24 ore di durata della missione, con riduzione a 50 euro per la giornata conclusiva che superi le 12 ore di servizio comprensive del viaggio di rientro), con esclusione dei casi in cui lo scostamento rilevato tra orario dichiarato e orario effettivo di durata del servizio non ha inciso sul computo della indennità in concreto liquidata, va rilevato che la inveritiera e infedele dichiarazione da parte dell'imputato delle date e degli orari di partenza per raggiungere la sede di svolgimento della missione e di quelli del successivo rientro - rispetto a quelli effettivi - è stata puntualmente accertata dai giudici di merito (vedi, in particolare, alle pagine da 44 a 66 della sentenza di primo grado), con riferimento a ciascuno dei 22 fogli di viaggio per i quali è intervenuta la condanna, sia tramite l'espletamento di servizi di osservazione diretta degli spostamenti del NO, che attraverso i dati obiettivi emergenti dai tabulati del traffico telefonico e - soprattutto - dall'attività di monitoraggio del telefono cellulare in uso al ricorrente, mediante attivazione del cd. positioning che ha consentito di documentare il percorso e il posizionamento del telefono e del suo utilizzatore nell'arco dell'intera giornata, ad intervalli di dieci minuti, e di acquisire così una serie di dati certi che non sono stati contestati, nella loro materialità oggettiva, dal ricorrente.
Quanto alla condanna, pronunciata in grado d'appello, per l'indebita percezione dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio sub B (nonché per le analoghe condotte arrestatesi sulla soglia del tentativo di cui al capo C), anche in questo caso la non corrispondenza al vero della dichiarazione dell'imputato di essersi recato in missione utilizzando, "in alternativa al mezzo ferroviario autorizzato per la tratta", il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, risulta accertata dal raffronto tra l'obiettività documentale rappresentata dal contenuto dichiarativo dei fogli di viaggio incriminati e il dato pacifico e incontroverso dell'utilizzo gratuito da parte del NO del corrispondente treno regionale (in virtù delle disposizioni delle regioni interessate autorizzanti la libera circolazione degli appartenenti alle forze dell'ordine sui mezzi di trasporto pubblico locale) per gli spostamenti tra la sede di appartenenza e il luogo della missione, effettuati in occasione dei viaggi per i quali l'imputato ha chiesto e ottenuto (o tentato di conseguire) il rimborso delle spese di trasporto, in realtà non sostenute, liquidate in via forfettaria in misura pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe.
3. Col primo, articolato, motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge discendente dall'omesso apprezzamento dell'efficacia scriminante, sotto il profilo dell'assenza di dolo, dell'errore inevitabile - e perciò scusabile alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 61 del 1995 e n. 364 del 1988 dichiarative dell'illegittimità parziale dell'art. 39 c.p.m.p. e art. 5 cod. pen. - sulle disposizioni di legge diverse da quella penale contenute nella normativa primaria e secondaria regolante il regime delle indennità e dei costi di missione, in cui sarebbe incorso incolpevolmente l'imputato per effetto dell'oscurità e della complessità della relativa disciplina, dimostrate dal fatto che l'istruttoria dibattimentale si era concentrata proprio sulla comprensione delle relative norme e prassi applicative, e convalidate altresì dal disorientamento interpretativo manifestato al riguardo dalle stesse fonti testimoniali introdotte dall'accusa o assunte d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Il motivo è infondato con riguardo sia alla condanna per l'indebita percezione delle indennità di missione sub A, che a quella per le condotte (consumate o tentate) concernenti l'indebito rimborso delle spese di viaggio di cui ai capi B e C, fattispecie che conviene esaminare separatamente.
3.1. Quanto alla prima serie di condotte truffaldine, va rilevato che l'imputato, in conformità all'opzione consentita tanto dal previgente del D.P.R. n. 164 del 2002, art. 46 quanto dall'art. 24 del successivo D.P.R. n. 170 del 2007, recettivi degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare (regolanti la materia unitamente alle relative circolari attuative, e in particolare, per quanto qui interessa, quelle emesse il 16.10.2002 e il 19.05.2006 dal comando generale dell'arma dei carabinieri), ha chiesto la corresponsione - in luogo dell'ordinario trattamento di missione, che contempla il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pernottamento e i pasti consumati fuori dalla sede di servizio durante l'espletamento dell'attività comandata in altra sede - dell'indennità forfettaria parametrata alla durata oraria della permanenza fuori sede (nella misura, sopra indicata, di 110 euro per ogni 24 ore, con riduzione a 50 euro per la giornata conclusiva che superi le 12 ore di missione comprensive del viaggio di rientro), che spetta a prescindere dalla documentazione delle spese sostenute, alla sola condizione che il soggetto (come nel caso del NO) non abbia fruito di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione militare.
Proprio la natura e il meccanismo di rimborso dell'indennità forfettaria esigono, dunque, la necessità della puntuale indicazione della durata complessiva della missione compiuta, e in particolare delle date e degli orari di inizio e di cessazione della stessa - dai quali dipende il calcolo del trattamento economico spettante - nel documento certificativo rappresentato dal foglio di viaggio: a tale scopo, le succitate circolari del 16.10.2002 e del 19.05.2006 pongono a carico del militare interessato l'onere di compilare il quadro C del foglio di viaggio, riportandovi l'indicazione analitica degli orari - reali - di partenza per la sede di servizio e di rientro in quella di appartenenza, che servono per la liquidazione dell'indennità parametrata alla durata effettiva della missione e che sono noti al solo interessato, alla cui funzione non possono assolvere o supplire ne' i visti di arrivo e di (ri)partenza apposti sul documento dal comando militare presso il quale è stata espletata la missione (che non tengono conto del lasso temporale necessario a compiere il tragitto dalla - e sino alla - sede ordinaria di servizio), ne' le indicazioni relative all'inizio e alla fine della missione risultanti dall'ordine di servizio che l'ha disposta e che adempiono la diversa funzione di esentare l'interessato dal servizio ordinario per tutta la relativa durata, ma che non garantiscono l'immediata e coincidente partenza del soggetto per la sede di destinazione (che può essere materialmente avvenuta in un orario diverso). Il principio per cui la normativa in materia assegna rilevanza alle dichiarazioni del militare comandato in missione, contenute nel quadro C del foglio di viaggio, al fine di stabilire la reale protrazione temporale della missione e la durata effettiva dell'impegno richiesto all'interessato, quale presupposto per la liquidazione dell'indennità forfettaria nella misura dovuta, è stato già affermato, in punto di diritto, da questa Corte nella sentenza n. 39544 del 13/06/2014 della Sezione 1^, imputato De PA (vedi pagine 7 e 8 della motivazione), che ha esaminato una problematica analoga a quella oggetto del presente ricorso, e deve essere qui ribadito, così che nessuna censura può muoversi alla correttezza della decisione dei giudici di merito, i cui approfonditi accertamenti istruttori (in specie nel corso del giudizio di primo grado) per ricostruire il quadro normativo di riferimento costituiscono indici di scrupolosità e non certo di oscurità di contenuti o di particolari difficoltà interpretative. La liquidazione dell'indennità di missione secondo il regime forfettario sopra descritto, dunque, ha costituito il risultato di una scelta del ricorrente, che lo ha evidentemente ritenuto più conveniente del regime ordinario (esonerandolo dalla dimostrazione e documentazione delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute, per conseguirne il rimborso), e che era perciò tenuto all'adempimento scrupoloso dei corrispondenti doveri dichiarativi e che non può invocare come scriminante della propria condotta fraudolenta una pretesa assenza di pregiudizio economico per l'amministrazione militare rispetto al costo rappresentato dall'erogazione del trattamento ordinario di missione, qualora l'imputato avesse optato per tale alternativa, che costituisce frutto di una prospettazione del tutto congetturale basata su presupposti di fatto indimostrati e impossibili da verificare (come quello per cui il NO avrebbe scelto in tal caso di pernottare presso la sede del servizio comandato, anziché fare quotidiano rientro nella propria residenza come avvenuto nella realtà).
Così ricostruito il contenuto degli obblighi dichiarativi gravanti sull'imputato in relazione alla compilazione del quadro C del foglio di viaggio per quanto riguarda la misura del diritto alla percezione dell'indennità forfettaria di missione, deve escludersi - così come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata (pagine 106 e segg.) - la sussistenza e la stessa configurabilità di un errore sul fatto che costituisce il reato (di truffa militare), idoneo a escludere la punibilità dell'agente ex art. 47 c.p., comma 3, sul presupposto della sua ascrivibilità a un errore scusabile sulla normativa (di natura amministrativa), diversa da quella penale, regolante la materia.
La condotta alla quale l'imputato era tenuto a uniformarsi nella compilazione del quadro a lui riservato dei fogli di viaggio, da cui scaturiva il diritto a conseguire una prestazione economica, si risolveva nel dovere di rendere una dichiarazione fedele e veritiera in ordine alle date e agli orari effettivi della sua partenza per raggiungere il luogo della missione e per fare successivo rientro in sede, e riguardava dunque situazioni di fatto da lui personalmente e direttamente conosciute e apprezzate nei loro termini reali, sulle quali non è ipotizzabile alcun errore incolpevole ma solo una consapevole e deliberata alterazione della rappresentazione della realtà, mediante l'indicazione di estremi temporali non rispondenti al vero: l'obbligo di non rendere dichiarazioni false all'amministrazione di appartenenza, a maggior ragione in un atto munito di valenza certificativa agli effetti dell'insorgenza di un diritto di natura patrimoniale, integra una condotta certamente esigibile in via generale, ancor prima di trovare specifico fondamento nello status di militare del NO e nei doveri allo stesso inerenti (e di cui non può essere invocata l'ignoranza ex art. 39 c.p.m.p.). La scelta consapevole di richiedere la liquidazione in via forfettaria dell'indennità di missione comportava, in definitiva, quale elementare contenuto doveroso della condotta dichiarativa esigibile dall'imputato, in relazione alle modalità di calcolo parametrate alla durata oraria della missione stessa e allo status di militare in missione del NO, di indicare in modo preciso e veritiero gli estremi temporali di riferimento, così che nessuna ignoranza inevitabile, capace di incidere (elidendolo) sull'elemento psicologico del reato, è astrattamente prospettabile con riguardo all'inosservanza di tale obbligo primario, rispetto al quale non può porsi alcun problema di obiettiva incertezza normativa sull'antigiuridicità della condotta, immediatamente percepibile come tale da chiunque, nonché sulla conoscenza ed interpretazione delle relative fonti normative e regolamentari.
3.2. Analoghe considerazioni devono effettuarsi relativamente alle condotte truffaldine consumate (o tentate) con riguardo all'indebito rimborso delle spese per i trasferimenti necessari a raggiungere il luogo della missione e fare rientro nella sede di appartenenza (o residenza).
La misura forfettaria del diritto al rimborso delle spese di viaggio, riconosciuto dalla normativa in materia, parametrato al costo del biglietto ferroviario di prima classe del treno utile alla percorrenza del tragitto corrispondente, non esonera il militare in missione dal rendere una dichiarazione fedele e veritiera - nella compilazione del quadro C del foglio di viaggio alla quale è subordinata la liquidazione del rimborso - dei presupposti richiesti per l'insorgenza del diritto alla relativa prestazione economica, che sono quelli (testualmente riportati nel modulo da riempire) di aver fatto uso di un mezzo di trasporto diverso da quello "ferroviario autorizzato", costituito o dal mezzo aereo o da altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione militare (dato che in tale ultimo caso nessun rimborso, ovviamente, l'interessato sarebbe legittimato a pretendere), come ad esempio un taxi o l'autovettura privata, per il quale non sia stata rilasciata una specifica autorizzazione: la lettura della parte precompilata del quadro C non può indurre alcun dubbio o incertezza interpretativa sul fatto, conclamato dallo stesso dato testuale, che il rimborso forfettario (calcolato secondo il criterio sopra indicato) compete all'interessato soltanto in caso di utilizzo di un mezzo -non autorizzato e non di proprietà dell'amministrazione - diverso dal treno, con la conseguenza che la dichiarazione del NO di aver utilizzato un mezzo alternativo a quello ferroviario, a fronte del concreto utilizzo come mezzo di trasporto - invece - del treno regionale sul quale aveva diritto di viaggiare gratuitamente in forza di una autonoma disposizione delle regioni competenti, integra una dichiarazione consapevolmente falsa che ha determinato l'erogazione di un rimborso non dovuto, a fronte di una spesa non sostenuta. Il carattere forfettario, invero, attiene alla misura del rimborso, liquidato dall'amministrazione in un importo predeterminato (rapportato al costo del biglietto ferroviario di prima classe della tratta corrispondente), che può essere in concreto anche superiore o inferiore alla spesa effettivamente sostenuta dal militare comandato in missione per percorrere il tragitto con un mezzo di trasporto diverso da quello ordinariamente autorizzato (e cioè il treno), ma non connota il relativo diritto, che non spetta sempre e comunque all'interessato, ma sorge esclusivamente in presenza del presupposto rappresentato dal potenziale sostenimento di una spesa per raggiungere la (o rientrare dalla) sede della missione, e la cui ricorrenza è esclusa allorché il militare si sia servito del treno, e dunque di un mezzo per il quale non è previsto il diritto al rimborso forfettario e sul quale il NO era legittimato a viaggiare gratuitamente. Anche in questo caso, dunque, il dato testuale di piana lettura emergente dallo stesso quadro C dei fogli di viaggio compilati dall'imputato rende ragione della correttezza giuridica della decisione con cui la sentenza d'appello (in riforma, sul punto, della statuizione assolutoria di primo grado), ha escluso la prospettabilità di un errore, inevitabile e perciò scusabile, sul contenuto e sull'interpretazione delle fonti normative in materia, come elemento in grado di escludere la dolosa attestazione di un fatto - quello di aver utilizzato un mezzo di trasporto alternativo al mezzo ferroviario autorizzato - la cui falsità era perfettamente nota al soggetto dichiarante in quanto riguardante una situazione a lui direttamente riferibile (consistita nell'aver viaggiato gratuitamente sui treni regionali), e che ha costituito lo strumento per conseguire, sotto forma di rimborso spese, una prestazione economica non dovuta.
Nè, a sostegno della tesi dedotta in ricorso della natura indennitaria del rimborso delle spese di viaggio, che spetterebbe al militare in missione sul solo presupposto della trasferta effettuata, a prescindere dalla sopportazione effettiva dei relativi costi, può invocarsi il contenuto della circolare in data 11.07.2012 n. 557/RS/01/20/14/4220 del Ministero dell'Interno, richiamato dal ricorrente, che si limita a esprimere un semplice parere in termini positivi - peraltro in forma dubitativa ("sembra potersi concludere") - sulla spettanza del rimborso anche in caso di missione svolta all'interno di una regione che comporti la fruizione gratuita del trasporto sui mezzi pubblici locali, posto che si tratta di un atto di normazione secondaria che non può evidentemente mutare la natura e il regime giuridico dell'istituto del rimborso spese discendente dalla normativa primaria, al quale non può riconoscersi alcuna incidenza scriminante neppure sul piano dell'elemento psicologico e di una scusabile rappresentazione della correttezza del proprio agire, in quanto sopravvenuto alle condotte truffaldine realizzate dal NO nel corso degli anni 2008 e 2009.
4. Anche il secondo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell'inidoneità delle argomentazioni della Corte territoriale a superare le ragioni della decisione assolutoria pronunciata in primo grado per i capi B e C, è infondato.
Va anzitutto rilevato che nella fattispecie risulta inconferente il richiamo effettuato dal ricorrente alla pretesa violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sulla scorta dell'interpretazione dell'art. 6 della CEDU operata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza pronunciata il 5 luglio 2011 nel caso Dan
contro
Moldavia, secondo cui la riforma in pejus di una sentenza assolutoria da parte del giudice d'appello richiede che quest'ultimo proceda alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora intenda fondare la condanna su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale di natura dichiarativa acquisita nel corso del giudizio di primo grado, alla quale riconosca carattere di decisività (Sez. 4 n. 7597 dell'8/11/2013, Rv. 259127). La sentenza di secondo grado ha fondato, infatti, la condanna per i capi B e C non tanto su una rinnovata (e diversa) valutazione della testimonianza del gen. Bovo, assunta dal Tribunale ex art. 507 c.p.p., sul meccanismo di funzionamento del rimborso forfettario delle spese di viaggio, quanto su un diverso apprezzamento delle complessive risultanze delle prove documentali acquisite nel corso del giudizio e dell'elemento soggettivo che ha connotato la condotta dell'imputato riguardo ai rimborsi spese indebitamente richiesti e percepiti mediante la compilazione del quadro C dei fogli di viaggio incriminati, frutto di un convincimento maturato dalla Corte territoriale all'esito di una coerente e logica rivisitazione dell'intero compendio probatorio e del quadro normativo di riferimento, così da non incorrere nella censura denunciata dal ricorrente (vedi Sez. 6 n. 36179 del 15/04/2014, Rv. 260234, secondo cui il giudice d'appello, per riformare in pejus una sentenza di assoluzione, non è obbligato, in base all'art. 6 della CEDU, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali;
nonché Sez. 3 n. 45453 del 18/09/2014, Rv. 260867, e Sez. 5 n. 16975 del
12/02/2014, Rv. 259843, secondo cui, ai medesimi effetti, il giudice di secondo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha negato l'attendibilità intrinseca della fonte dichiarativa e l'affermazione in grado d'appello della penale responsabilità dell'imputato trovi fondamento in altri elementi di prova, in relazione ai quali la valutazione del giudice di prime cure è mancata o travisata). Anche il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e che qui non si intende mettere in discussione, per cui, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6 n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024; Sez. 2 n. 11883 dell'8.11.2012, Rv. 254725;
Sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869), non si attaglia in modo puntuale al caso in esame. La Corte d'appello, infatti, non ha operato alcun "ribaltamento" della decisione del Tribunale su punti essenziali come quelli relativi alla prova della sussistenza del fatto o della sua commissione da parte dell'imputato, ma - in presenza di una decisione di prime cure che aveva ritenuto comunque dimostrata la sussistenza dei fatti materiali e delle dichiarazioni inveritiere ascritte al NO, pervenendo a un'assoluzione solo parziale del prevenuto, perché il fatto non costituisce reato, per alcune delle condotte incriminate, sotto il profilo di un possibile erroneo convincimento del soggetto sulla spettanza del rimborso forfettario delle spese di viaggio in casi in cui questo non era dovuto - ha ritenuto acquisita la prova del dolo anche con riguardo alle dichiarazioni (fraudolente) di cui ai capi B e C, sulla scorta di una rivalutazione complessiva dell'atteggiamento psicologico dell'imputato sorretta da una motivazione coerente e persuasiva, che nella sua congruente tenuta logica resiste a censura in sede di legittimità. La coerenza intrinseca della decisione del giudice d'appello alle complessive risultanze processuali trova del resto logico riscontro nella sostanziale impossibilità di scindere l'unitarietà del dolo di frode - la cui esistenza è stata riconosciuta anche dal giudice di primo grado - che ha connotato le dichiarazioni (contenute nel quadro C dei fogli di viaggio) riguardanti la durata temporale delle missioni fuori sede in funzione dell'indebita percezione delle indennità di cui ai 22 fogli sub A, rispetto alle analoghe dichiarazioni sul mezzo di trasporto utilizzato di cui ai capi B e C, volte al medesimo fine di percepire, sotto forma di rimborso di spese di viaggio mai sostenute, prestazioni economiche non dovute, alla stregua di un'elementare considerazione argomentativa che questa Corte è legittimata ad apportare ex art. 619 c.p.p., a titolo di mera rettifica di una motivazione già di per sè autosufficiente, che, limitandosi a ovviare a una "caduta di tensione" della completezza motivazionale sul punto, lascia inalterata l'essenza del contesto decisorio assunto con la sentenza d'appello, senza esorbitare dalla funzione istituzionale del giudice di legittimità e dal rispetto del fatto ritenuto dalla Corte di merito (Sez. 1 n. 9707 del 10/08/1995, Rv. 202302).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015