Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 4444
CASS
Sentenza 15 ottobre 2014

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Integra il reato di truffa militare la presentazione di una richiesta di rimborso di spese di viaggio non dovute da parte di un militare, a nulla rilevando il carattere forfettario delle somme corrisposte, poiché esso attiene alla misura dell'importo liquidato dall'amministrazione e non al presupposto del diritto al loro riconoscimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato con riferimento alla condotta di un Carabiniere il quale pur essendosi avvalso del treno, su cui era legittimato a viaggiare gratuitamente, aveva chiesto ed ottenuto il rimborso di spese di viaggio per missioni di servizio, dichiarando falsamente di aver utilizzato un mezzo di trasporto alternativo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2014, n. 4444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4444
    Data del deposito : 15 ottobre 2014

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