Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 18796
CASS
Sentenza 5 febbraio 2014

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Èinammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame che, investito della richiesta di revoca del sequestro preventivo, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive della stessa, pur se esercitando un potere non di sua spettanza. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa ex art. 324 cod.proc.pen. è ricorribile per cassazione, a cura della parte interessata, anche al fine di denunciare la ritenuta incompetenza dello stesso tribunale in sede incidentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 18796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18796
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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