Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Èinammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame che, investito della richiesta di revoca del sequestro preventivo, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive della stessa, pur se esercitando un potere non di sua spettanza. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa ex art. 324 cod.proc.pen. è ricorribile per cassazione, a cura della parte interessata, anche al fine di denunciare la ritenuta incompetenza dello stesso tribunale in sede incidentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2014, n. 18796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18796 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - N. 399
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 41482/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato, con ordinanza in data 2/10/2013 n. 76/2013 R.G.T., dal:
GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti del:
TRIBUNALE di RIMINI;
nel procedimento su richiesta di riesame presentata da:
WA LU AN, nella veste di legale rappresentante della PR1 s.r.l.;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2014, la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Galli Massimo, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conflitto;
rilevato che il difensore della AC non è comparso. RILEVATO IN FATTO
1. Nell'ambito di procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta ed altre violazioni previste dalla legge fallimentare, nei confronti di D'IT RD, AR BE, ES IA e D'AG NC, amministratori di diritto e di fatto, succedutisi nel tempo, della società Calderone s.r.l., con sede in Riccione, dichiarata fallita il 30 gennaio 2012, il Tribunale di Rimini, costituito ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., con ordinanza del 25 settembre 2013, ha contestualmente respinto sia la richiesta di riesame, sia l'appello proposti da AC LU AN, quale legale rappresentante della PR1 s.r.l., impresa subaffittuaria dell'azienda commerciale "Pepe Nero" (locale notturno - night club), già di pertinenza della società fallita, rispettivamente, avverso il decreto di sequestro preventivo della medesima azienda, disposto dal Giudice per le indagini preliminari della sede il 31 luglio - 1 agosto 2013, e avverso il provvedimento dello stesso Giudice, in data 16 agosto 2013, di rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata dalla AC il precedente 9 agosto e della sua ulteriore richiesta del 14 agosto.
In merito alle modalità esecutive del sequestro dell'azienda "Pepe Nero", oggetto del provvedimento di cautela insieme a numerosi altri beni della società fallita e disponibilità finanziarie dei suoi amministratori, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto che il nominato amministratore giudiziario dovesse limitarsi, testualmente, "ad una gestione prudente, finalizzata a garantire ai dipendenti il recupero delle ferie residue e/o l'accesso a forme di cassa integrazione", fermo restando che solo al termine del periodo assegnatogli, eventualmente prorogabile, l'amministratore avrebbe potuto formulare le sue proposte al giudice per incrementare la redditività del locale, restando comunque escluse dalla gestione le persone sottoposte ad indagini e, in particolare, i personaggi ruotanti intorno alla figura di D'AG NC, amministratore di fatto della Calderone s.r.l. nell'ultimo periodo, dal 9/2/2010 fino alla dichiarazione di fallimento del 30/01/2012. Il Tribunale, dopo aver confermato i predetti provvedimenti di sequestro e di rigetto dell'istanza di dissequestro, in parziale riforma delle disposizioni relative alle modalità esecutive del vincolo, come integrate nel provvedimento in data 16/08/2013 del Giudice per le indagini preliminari, e in accoglimento di specifica doglianza della ricorrente contro la decisione del Giudice di immediata chiusura del locale "Pepe Nero", in attesa degli accertamenti dell'amministratore e di ulteriori provvedimenti giudiziari, ha disposto che la gestione dell'attività economica inerente al suddetto esercizio proseguisse in capo alla società subaffittuaria, PR1 s.r.l., in conformità dei contratti di affitto e subaffitto di azienda da essa stipulati, rispettivamente, con la società proprietaria (B52 s.r.l. subentrata alla fallita Calderone s.r.l.) e la società affittuaria (Adria Immobili s.r.l.) della "Pepe Nero", e che le società affittuaria e subaffittuaria provvedessero al pagamento dei relativi canoni nelle mani dell'amministratore giudiziario, Dott. Ferrucini Giancarlo, con l'obbligo di rendiconto periodico della gestione, secondo le indicazioni impartite dallo stesso amministratore. A ragione di tale decisione il Tribunale ha addotto l'opportunità, contrariamente a quanto stabilito dal Giudice della misura cautelare reale, di consentire nell'immediato la prosecuzione dell'attività dell'azienda in capo all'attuale gestore, PR1 s.r.l., anche in considerazione della sopravvenuta prima relazione del custode ed amministratore giudiziario, in data 6 settembre 2013, al fine di salvaguardare l'alta redditività dell'esercizio "Pepe Nero" e la buona organizzazione del personale e dei mezzi.
2. Con ordinanza del 2 ottobre 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha sollevato conflitto positivo di competenza con riguardo alla predetta decisione del Tribunale del riesame in tema di modifica delle modalità di gestione dell'azienda sequestrata, affermando la propria competenza funzionale, quale giudice che aveva ordinato il sequestro del bene, a definirne le modalità esecutive e chiedendo a questa Corte di risolvere il conflitto denunciato.
A sostegno della propria competenza il Giudice ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. b), che demanda all'autorità giudiziaria, in caso di sequestro preventivo avente per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, la nomina di un amministratore giudiziario da scegliere nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 sexies, comma 3 (rectius: 2), come sostituito dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, art. 5, comma 1, lett. a), convertito in L. 31 marzo 2010, n. 50, recante: "Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", disposizioni, le predette, tutte confluite nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui art. 120 ha abrogato, tra le altre, la L. n. 575 del 1965 e il D.L. n. 4 del 2010 convertito nella L. n. 50 del 2010.
Secondo il giudice remittente, il disegno perseguito dal legislatore, quale emerge anche dall'espresso rinvio operato dalla D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, comma 4 bis, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di confisca cosiddetta speciale (e sequestro ad essa funzionale) - in caso di condanna (o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) per gravi reati specificati nello stesso art. 12 sexies - alle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 quater e dall'art. 2 sexies all'art. 2
duodecies, che disciplinano le misure di prevenzione patrimoniali a carico di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o di altri gravi reati, è nel senso di estendere il modello gestionale previsto per i beni sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale ai beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, ciò che comporta la previsione, accanto alla nomina di un amministratore giudiziario, di un giudice delegato alla procedura, che, nel caso di sequestro disposto da autorità giudiziaria monocratica, quale è il Giudice per le indagini preliminari competente a disporre il sequestro preventivo, coincide con la stessa autorità emittente.
E, ad ulteriore rafforzamento della sua tesi, il remittente adduce la giurisprudenza di questa Corte che, nei risolvere conflitti negativi di competenza tra Giudice per le indagini preliminari e Tribunale o Corte di appello procedenti, con riguardo alla amministrazione e gestione di beni sequestrati ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, ha riconosciuto la competenza del giudice che aveva disposto il sequestro, in analogia a quanto previsto nel procedimento di prevenzione patrimoniale (citata sentenza n. 3637 del 2012, Rv. 251852 di questa prima sezione, seguita dalle conformi sentenze: Rv. 254956 e Rv. 254523). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È inammissibile il conflitto positivo di competenza denunciato dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del Tribunale del riesame, investito della richiesta di revoca e, in subordine, di dissequestro del bene sottoposto a sequestro preventivo, il quale, nel confermare la misura cautelare reale, abbia modificato le modalità esecutive di essa.
E, invero, pur non spettando al giudice del riesame il potere di modificare le modalità esecutive della misura cautelare reale, ma solo quello di annullarla, riformarla o confermarla, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9, espressamente richiamato dall'art. 324, comma 7 (primo periodo), nonché il potere di revocarla anche parzialmente tranne che nei casi indicati nell'art. 240 c.p., comma 2, come disposto dallo stesso art. 324, comma 7 (secondo periodo), il difetto di competenza del giudice del procedimento incidentale in materia cautelare è denunciabile con ricorso per cassazione dalla parte interessata, pubblica o privata, e non può, pertanto, configurare un conflitto positivo di competenza sulla base della reclamata esclusiva competenza del giudice per le indagini preliminari a provvedere sulle modalità esecutive della misura cautelare adottata dallo stesso giudice.
Al riguardo questa Corte ha già affermato, in via generale, che, ai fini della configurabilità del conflitto di competenza, non è elemento sufficiente una situazione di stasi processuale, in quanto sono necessari altri tre requisiti: a) che la questione di competenza costituisca un punto pregiudiziale, anche solo logicamente, all'esame del merito;
b) che ciascun giudice che prende o rifiuta di prendere cognizione di un medesimo fatto si trovi, in relazione a quella cognizione, in posizione di parità decisionale con l'altro o con gli altri giudici appartenenti allo stesso ordine;
c) che la presa di posizione contrastante di un giudice non sia considerata, nella disciplina positiva, come parte integrante di uno specifico meccanismo processuale che attribuisca a un secondo giudice un potere di controllo e di verifica dell'intera attività di giudizio dell'altro. E gli stessi requisiti sono necessari anche per i cosiddetti "casi analoghi" di conflitto, la cui struttura e funzione non può subire alterazione proprio per il ruolo che viene svolto dall'analogia (Sez. 1, n. 2495 del 25/05/1994, dep. 07/07/1994, Confi, comp. in proc. Dursun, Rv. 198423; Sez. 1, n. 3928 del 08/10/1992, dep. 18/01/1993, Confl., comp. in proc. Caracciolo, Rv. 193166).
Nel caso specifico di sequestro conservativo o preventivo è stato affermato che avverso il provvedimento del giudice non attinente all'imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso, può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666 c.p.p., comma 6, e non richiesta di riesame ex artt. 318 e 322 c.p.p. (Sez. F, n. 41670 del 05/09/2013, dep. 08/10/2013, Iuliano, Rv. 257323; conformi: n. 3197 del 1994 Rv. 196376, n. 21940 del 2003 Rv. 226044); con la precisazione che la regola generale della inoppugnabilità delle sentenze sulla competenza suscettibili di dare luogo a conflitto di competenza (art. 568 c.p.p., comma 2) non si applica alla ordinanza del tribunale del riesame che abbia negato la competenza del giudice per le indagini preliminari, posto che in materia vale la disciplina di cui all'art. 311 c.p.p., che stabilisce la ricorribilità senza distinzioni di tutte le ordinanze emesse ex artt. 309 e 310 c.p.p. (Sez. 6, n. 1583 del 14/04/1997, dep. 18/06/1997, Verde, Rv. 209319;
v., anche, Sez. U: n. 19 del 1994 Rv. 199393), e, limitatamente al vizio di violazione di legge, nell'ambito del quale rientra l'inosservanza delle norme in materia di competenza, anche delle ordinanze emesse ex art. 324 c.p.p. in sede di riesame del provvedimento che ha disposto il sequestro conservativo o preventivo. Dai principi enunciati discende, nel caso di specie, che l'ordinanza del tribunale del riesame, adito ex art. 324 c.p.p., con riguardo a provvedimento di sequestro preventivo di azienda commerciale, il quale non si sia limitato a provvedere sul decreto di sequestro impugnato, a norma dell'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 7, ma abbia modificato le modalità esecutive del medesimo sequestro, già disposte dal giudice per le indagini preliminari che aveva emesso la misura cautelare reale è ricorribile per cassazione a cura della parte interessata anche al fine di denunciare la ritenuta incompetenza dello stesso tribunale in sede incidentale con la conseguenza che, non verificandosi una situazione di stasi processuale è non ricorrendo gli altri requisiti necessari per la configurabilità di un conflitto di competenza, il medesimo conflitto, denunciato dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 2, non è ammissibile.
2. Segue la pertinente declaratoria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014