Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
In tema di reati concernenti la vendita di armi, il delitto di commercio senza licenza può ritenersi integrato quando il titolare dell'autorizzazione ne violi i limiti imposti per qualità o quantità, mentre deve escludersi la sussistenza del reato quando la cessione di armi comprese per numero e qualità tra quelle autorizzate avvenga in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 35 T.U.L.P.S., in quanto la mancata o falsa registrazione dei destinatari della vendita è punibile a norma del citato art. 35 o dell'art. 484 cod. pen.(falsità nei registri e notificazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2000, n. 12630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12630 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 07/11/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - N. 1678
3. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 12823/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SA AR, n. a Torino il 19 giugno 1936
TO RE, n. a Torino il 30 marzo 1966
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 17 dicembre Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dott. B. Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv. G. Gemelli
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermò la dichiarazione di colpevolezza di SA AR RO e di suo figlio RE TO, titolari dell'armeria Brown Bess di Susa, in ordine ai delitti continuati di cessione illegale di n. 397 armi Anche da guerra (due fucili e trecentonovantacinque pistole) a persone non legittimate all'acquisto, che venivano registrate con false generalità e l'annotazione di documenti falsi o inesistenti, con la conseguente condanna alla pena di cinque anni di reclusione e di due milioni di lire di multa ciascuno.
Ritennero tra l'altro i giudici del merito che, quand'anche fosse attendibile in fatto la tesi difensiva dell'inserimento della vicenda in un contesto di collaborazione con i servizi segreti, ciò non escluderebbe la configurabilità dei reati contestati, in quanto fu comunque realizzato un illecito traffico di armi, utilizzando come mera copertura una regolare licenza di commercio.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, che propongono sei motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono illogicità della motivazione e violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. Sostengono che, essendo essi titolari di regolare licenza per il commercio delle armi, non è configurabile il delitto loro contestato di cessione di armi senza licenza, ma solo i reati di omessa comunicazione alla polizia delle generalità degli acquirenti e di falso nella registrazione di tali generalità. Escludono poi che la decisione della Corte di cassazione, di integrale annullamento della sentenza d'appello, precluda ora la questione della qualificazione giuridica dei fatti. E lamentano che erroneamente i giudici del merito, in violazione del principio di legalità e al solo fine di irrogare una sanzione più severa, abbiano ritenuto che fosse irrilevante la licenza, in quanto utilizzata solo come copertura di un traffico illecito, mentre le armi erano state registrate in carico all'armeria, anche se con false indicazioni in uscita, e solo in ragione di tali corrette registrazioni le forze di polizia erano risalite all'armeria dalla matricola di un'arma rinvenuta in possesso di un pregiudicato. Con il secondo e con il terzo motivo i ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'esame della tesi difensiva di una collocazione dell'attività incriminata nell'ambito di un rapporto di collaborazione con i servizi segreti e alla conseguente valutazione, ai fini della verifica dell'attendibilità di tale tesi, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone imputate in procedimento connesso, avvalsesi in dibattimento della facoltà di non rispondere e, quindi, sottrattesi volontariamente al contraddittorio con la difesa. Lamentano, in particolare, che i giudici del rinvio, dopo avere ammesso l'esame degli imputati, in procedimento connesso ES CA e IO, ne abbiano contraddittoriamente ritenuto irrilevanti le dichiarazioni e, pur asserendo di non volerle utilizzare, le abbiano considerate comunque inattendibili.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 48 c.p., lamentando che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso la rilevanza del convincimento, sia pure erroneo, di SA AR RO, di avere agito in collaborazione con i servizi segreti, e non a fini di lucro bensì a difesa di interessi nazionali, senza considerare che la proposta di collaborazione proveniva dal maresciallo ES, comandante della stazione Carabinieri di Susa, e che assumeva un suo particolare significato lo stesso rilascio della licenza per il commercio delle armi a SA AR RO, moglie, sia pure separata, di un noto pregiudicato. Con il quinto motivo si deduce violazione della legge penale con riferimento particolare alla posizione di RE TO, sostenendo che il ricorrente non agì affatto in concorso con la madre, in quanto rifiutò l'offerta di collaborazione con i servizi segreti, e lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la chiamata di correo nei suoi, confronti effettuata dal coimputato in procedimento connesso Fuschi e abbiano assegnato rilevanza probatoria a fatti privi di significato, quali la sua passione per le armi, il suo ruolo di accomandatario nella società titolare dell'armeria, il comportamento della madre inteso a dimostrarne l'estraneità alla vicenda.
Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti deducono violazione degli art. 133 c.p. e 27 commi 1 e 3 Cost. nella determinazione della misura della pena. Lamentano che i giudici del merito, pur riconoscendo loro le circostanze attenuanti generiche, abbiano fissato in misura eccessiva la pena base in tre anni e sei mesi di reclusione, valutando ingiustamente a loro carico un fatto a essi non imputabile, quale è la grave pericolosità della circolazione di armi di difficile reperibilità.
2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente. Deve innanzitutto escludersi che la questione di diritto dedotta, relativa alla configurabilità del delitto contestato, sia in qualche modo preclusa dalla precedente decisione di annullamento con rinvio da parte di questa Corte della sentenza di appello.
Con riferimento all'imputazione in discussione, infatti, l'annullamento fu totale, non parziale, in quanto pronunciato ai sensi dell'art. 606 lettera d) c.p.p., per un error in procedendo, qual è la mancata acquisizione di una controprova decisiva, ritenuto dai giudici di legittimità assorbente di ogni altra questione. Sicché, contrariamente a quanto si sostiene nella sentenza impugnata, non è ipotizzabile una preclusione derivante da giudicato parziale;
e, quindi, la questione dedotta potrebbe essere, comunque, rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p., anche in questo giudizio di legittimità.
Una preclusione, peraltro, non può ritenersi derivante neppure dai limiti della devoluzione, che varrebbero per le questioni non riconducibili all'art. 129 c.p.p. Secondo quanto prevede l'art. 627 comma 2 c.p.p., infatti, "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge"; e la legge esclude la rilevabilità esclusivamente delle questioni di competenza (art. 627 comma 1 c.p.p.) e delle questioni di nullità o di inammissibilità
relative alle precedenti fasi del procedimento (art. 627 comma 4 C.P.P.). Ne consegue che la questione dell'impossibilità di addebitare il reato contestato a chi sia titolare di licenza per il commercio delle armi, potendo essere dedotta nel giudizio d'appello, poteva essere dedotta anche nel giudizio di rinvio, quali che fossero i motivi proposti con il primo ricorso per cassazione, essendo stata devoluta al giudice d'appello la questione della responsabilità degli imputati.
Esclusa così ogni preclusione, va rilevato che i giudici del merito ritennero configurabile nel caso in esame il delitto di commercio di armi senza licenza dell'autorità, nel presupposto che di tale reato possa essere considerato responsabile anche chi della licenza sia munito, quando essa sia "usata dal suo titolare come una sorta di 'coperturà di una attività assolutamente diversa da quella autorizzata, e proprio al fine di mettere in circolazione una o più armi mediante cessioni fittizie, registrate con modalità ed indicazioni tali da rendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'identità dei loro possessori". In particolare la sentenza di primo grado, cui quella impugnata esplicitamente rinvia, afferma che ai casi di piccole irregolarità nella cessione delle armi si applica la contravvenzione prevista dall'art. 35 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), mentre il delitto previsto dall'art. 1 della legge n. 895 del 1961, modificato dall'art. 9 della legge n.497 del 1974, si applica "nel caso di vendita reiterata di più armi senza licenza o in violazione dolosa della licenza, cioè clandestinamente".
Questa interpretazione è destituita di fondamento. È innanzitutto indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di permesso di porto d'armi, un'arma comune da sparo senza necessità di apposita licenza;
ma se il cessionario o acquirente sia sprovvisto del permesso di porto d'armi risponderà della contravvenzione ex art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e non già del delitto previsto e punito dagli artt. 9 e 14 della legge n. 497 del 1974" (Cass., sez. 1^, 19 ottobre 1987, Lunardon, m. 177816).
Sicché gli ambiti di rispettiva applicazione del delitto e della contravvenzione non sono definiti da una valutazione di maggiore o minore gravità in concreto delle condotte, bensì dalla possibilità di ricondurre la cessione, anche singola, di armi a un'attività commerciale.
D'altro canto, vero è che "la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico, nel senso che abilita alla vendita di armi che - per rendere possibile un efficace controllo - vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa)" (Cass., sez. 1^, 5 giugno 1998, Paviglianiti, m. 211283). Sicché può ritenersi integrato il delitto di commercio d'armi senza licenza quando il titolare dell'autorizzazione ne violi i limiti per qualità o quantità. Ma certamente non è possibile sostenere che il commercio avvenga senza licenza quando la cessione, pur riguardando armi comprese per numero e qualità tra quelle autorizzate, avvenga in violazione delle prescrizioni dell'art. 35 T.U.L.P.S. La mancata o falsa registrazione dei destinatari della vendita risulterà in questo caso punibile a norma dell'art. 35 citato o dell'art. 484 c.p., che in effetti erano stati originariamente contestati agli imputati, prosciolti poi per prescrizione, ma non a norma dell'art. 1 della legge n. 895 del 1967, modificato dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974, che richiede necessariamente la mancanza di licenza per gli oggetti venduti. L'esercizio con modalità illecite dell'attività commerciale legittimamente autorizzata, infatti, non vale di per sè a privare d'efficacia la licenza, la cui esistenza potrebbe considerarsi irrilevante, per illiceità, solo quando potesse affermarsi che il suo stesso rilascio sia stato frutto di un'attività criminosa preordinata al commercio clandestino delle armi.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino, che, uniformandosi all'enunciato principio di diritto, accerterà se le contestate cessioni di armi avvennero in violazione dei limiti quantitativi o qualitativi della licenza ovvero se lo stesso rilascia della licenza fu determinato dalla programmata attività criminosa.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000