Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 28
CASS
Sentenza 7 gennaio 2004

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In merito all'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la esistenza di un giustificato motivo oggettivo nel licenziamento del responsabile del soppresso magazzino "settori finiti" di una società che, prima ancora di detta soppressione, aveva proceduto ad una complessiva ristrutturazione del settore aziendale, con accentramento delle attività e delle funzioni dello stesso in una più grande struttura situata in altra località, e con un volume di movimento più che doppio; nella occasione, la S.C. ha ritenuto che l'accorpamento di diverse strutture di magazzino in una più grande e più complessa struttura legittimasse la considerazione della corte di merito secondo la quale l'attitudine e la concreta possibilità del ricorrente di svolgere in detta struttura mansioni di responsabile di magazzino o altre analoghe a quelle già svolte dallo stesso era riservata alla valutazione dell'imprenditore, e doveva essere verificata dal giudice in stretta relazione con l'importante processo di riorganizzazione descritto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 28
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28
Data del deposito : 7 gennaio 2004

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