Sentenza 7 gennaio 2004
Massime • 1
In merito all'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la esistenza di un giustificato motivo oggettivo nel licenziamento del responsabile del soppresso magazzino "settori finiti" di una società che, prima ancora di detta soppressione, aveva proceduto ad una complessiva ristrutturazione del settore aziendale, con accentramento delle attività e delle funzioni dello stesso in una più grande struttura situata in altra località, e con un volume di movimento più che doppio; nella occasione, la S.C. ha ritenuto che l'accorpamento di diverse strutture di magazzino in una più grande e più complessa struttura legittimasse la considerazione della corte di merito secondo la quale l'attitudine e la concreta possibilità del ricorrente di svolgere in detta struttura mansioni di responsabile di magazzino o altre analoghe a quelle già svolte dallo stesso era riservata alla valutazione dell'imprenditore, e doveva essere verificata dal giudice in stretta relazione con l'importante processo di riorganizzazione descritto).
Commentari • 10
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA TERESA NORO, GIAMPIERO PROIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BTICINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NC TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 245/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 26/04/01 - R.G.N. 924/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato ROSSI per PERSIANI;
udito l'Avvocato QUATTROCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3/26 aprile 2001, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza resa l'11 gennaio 2000 dal Tribunale della stessa sede - appellata dal sig. FR UA nei confronti della s.p.a. TI - che aveva rigettato la domanda del primo per l'annullamento del licenziamento intimatogli "ex adverso" con effetto dal 31 dicembre 1998 per giustificato motivo oggettivo, rappresentato dalla chiusura del magazzino dei prodotti finiti di IB S. CO del quale il UA era stato il responsabile.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il UA con due motivi, illustrati con memoria.
Resiste la TI s.p.a. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, il ricorrente, deducendo violazione di norme di diritto, e vizi di motivazione in relazione all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, critica anzitutto l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'intensità dell'obbligo di repechage doveva essere oggetto di valutatone particolare (diversa) in presenza di una riorganizzazione produttiva che imponeva la soppressione del posto e al tempo stesso la scelta delle persone da collocare "al posto giusto". Per la genericità del criterio proposto, questo si prestava a molte applicazioni strumentali e distorte, sicché anche il riassetto produttivo avrebbe potuto essere, in realtà, pretestuoso. L'applicazione di tale erroneo criterio di valutazione aveva portato ad una considerazione illogica delle risultanze acquisite. Tutti i lavoratori del magazzino di IB S.CO erano stati ricollocati alle dipendenze della Legrand s.p.a..
Nel nuovo Centro Distribuzione di Ospedaletto Lodigiano erano stati assunti tale IC (in precedenza consulente della Bticino), quale responsabile delle "entrate" un certo Forte, quale responsabile delle "uscite"; un certo IO (addetto alla qualità); era stato conferito incarico di consulente a tale IE, già dirigente della Logistica Fisica e Distribuzione fino al settembre 1999, cui era subentrato in codesta mansione l'ing. AL, dirigente, con assegnazione allo stesso della responsabilità del Centro. Nel Centro Distribuzione di Ospedaletto Lodigiano era utilizzato "software" in precedenza impiegato solo nel magazzino prodotti finiti di IB San CO.
In contrasto con quanto dedotto dalla TI nella memoria difensiva di primo grado e nell'atto di appello, era risultato (teste AL) il mantenimento della posizione del responsabile di magazzino, assegnata all'ing. AL, in aggiunta all'incarico di responsabile della "logistica fisica" e "distribuzione", e solo quest'ultima funzione, non l'altra, contrariamente all'assunto della Corte di appello, aveva carattere dirigenziale.
La Corte aveva escluso la possibilità di ricollocazione del UA come "addetto alle entrate", per le maggiori competenze informatiche necessarie, come richiesto nel bando di ricerca del personale, soprattutto in relazione al compito di gestire eventuali contenziosi per difformità delle forniture. Ma così decidendo la Corte non aveva considerato che il UA aveva dato prova di possedere siffatte competenze, tanto che fu l'unico ad accorgersi del problema dei "disallineamenti".
La stessa sentenza impugnata aveva ritenuto non necessaria la professionalità di programmatore posseduta dal IC. Altrettanto illogico era il giudizio di non possibile ricollocazione del UA quale "addetto alle merci in uscita", posizione assegnata al neo assunto Forte: contrariamente all'affermazione della Corte, non erano necessarie le competenze dalla stessa indicate, alla luce delle stesse specificazioni contenute nel bando di ricerca del personale che richiedeva solo "la tempestiva evasione degli ordini, garantendone la rispondenza alle specifiche logistiche richieste dal cliente;
la gestione dei rapporti con le società di spedizione;
la corretta produzione della documentazione fiscale di accompagnamento" e tali incombenze il UA aveva perfettamente espletato anche nella precedente posizione lavorativa, senza riceve contestazioni dalla datrice di lavoro.
La conoscenza della lingua inglese da parte sua non venne verificata in sede di intervista e non era richiesta nel bando, tanto che soltanto dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, e dopo un anno dall'assunzione del Forte, la TI si preoccupò di accertare se il UA conoscesse o non l'inglese. Inoltre, l'IE aveva praticato la lingua inglese solo per limitati soggiorni turistici all'estero.
Era poi risultato dall'insieme della documentazione prodotta dalla TI, unitamente alle prove testimoniali assunte, che il magazzino di IB S. CO era sensibilmente più grande di quello di altra impresa presso la quale il Forte aveva precedentemente lavorato. Quanto alla posizione di "addetto alla qualità", illogicamente la Corte di appello aveva escluso che essa fosse attribuibile al UA ed aveva ritenuto non censurabile la sua attribuzione al IO, senza avere considerato che la scelta era stata giustificata in primo grado col fatto che, sulla base delle specifiche normative e delle metodologie del controllo qualità, il IO era in grado di definire e realizzare le procedure di qualità, mentre nel giudizio di appello, il di lui profilo si era "arricchito" di una laurea in Economia e Commercio, di buona conoscenza della lingua francese e di buona conoscenza informatica, tutti requisiti non provati.
La Corte di appello non aveva considerato che durante la gestione dell'unità produttiva di Canegrate il ricorrente aveva ottenuto la certificazione ISO 9000, e aveva diretto e coordinato un collaboratore nella redazione delle procedure delle quali aveva assunto la responsabilità. Non era spiegabile quindi come esso UA non fosse stato reimpiegato nella nuova mansione, con riferimento alla quale neppure si spiegava la ragione per cui fosse necessaria la conoscenza della lingua francese, ne' era provato che la conoscesse il IO.
Sempre secondo il ricorrente, molte delle caratteristiche che avrebbero reso maggiormente qualificati i nuovi incaricati, erano state delineate "ex post" dalla TI sulla falsa linea dei profili di questi ultimi.
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che:
- in effetti vi era stata la sostituzione dei preesistenti magazzini con una grande struttura in Ospedaletto Lodigiano;
- l'obbligo di "repechage" doveva essere oggetto di una particolare valutazione in ipotesi di situazione in evoluzione, per la quale la soppressione del posto è un passaggio obbligato e per la quale si impone altresì l'esigenza di collocare le persone "al posto giusto";
- il nuovo magazzino impiegava quattro persone: un responsabile, un addetto all'entrata merci, un addetto alla loro uscita, un addetto alla qualità;
- la posizione di "responsabile di magazzino" - secondo valutazione imprenditoriale insindacabile, stanti le nuove dimensioni e la complessità (soprattutto sul piano informatico) della nuova struttura - era stata affidata a un dirigente che doveva occuparsi anche della "logistica fisica e movimentazione";
- la posizione di "addetto alle merci in entrata" esigeva pure una particolare formazione informatica ed era stata attribuita a certo IC (in precedenza consulente), programmatore, in grado anche di risolvere contenziosi per difformità della merce, previo il riscontro di eventuali errori;
- in precedenza, il UA non aveva dimostrato piena padronanza del software;
- la posizione di "addetto alle merci in uscita" era stata attribuita al nuovo assunto, Forte, avente esperienza di rapporti con società di spedizioni, di sistemi di trasporti, oltre che della lingua inglese in relazione al potenziamento del lavoro con l'estero, ancora con necessità di impiego di strumenti informatici;
- la posizione di "addetto alla qualità" era stata attribuita ad un laureato in economia e commercio di sesto livello, in quanto, come risultava dall'avviso di ricerca, necessitava di buona preparazione informatica, buona conoscenza almeno del francese, conoscenza delle norme ISO e del sistema di qualità;
- la "movimentazione interna" delle merci era stata affidata a cooperative.
Tanto premesso, deve essere ricordato come questa Corte abbia avuto occasione di affermare che in merito all'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto a cui era addetto il dipendente licenziato, sempreché risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. 14 settembre 1995, n. 9715). Sotto quest'ultimo profilo, il giudice di merito ha accertato e ben posto in rilievo come vi fosse stata, prima ancora che soppressione del posto in una struttura aziendale ben definita, una completa ristrutturazione complessiva del settore aziendale, addirittura con cessazione dell'importante magazzino "prodotti finiti" di IB S. CO (che risulta poi ceduto ad altra società) e di altri analoghi, del quale il UA era responsabile e l'accentramento delle attività e delle funzioni dello stesso (a parte talune, affidate ad altra impresa) in una più grande struttura sita in Ospedaletto Lodigiano, con un volume di movimento più che doppio rispetto a quello di IB.
Proprio l'accorpamento di diverse strutture di magazzino in una più grande e, necessariamente, più complessa struttura legittima la considerazione della Corte di appello che l'attitudine e la concreta possibilità del UA di svolgere nella seconda mansioni di responsabile di magazzino o altre analoghe a quelle sino al momento svolte in IB S. CO, anzitutto, era riservata alla valutatone dell'imprenditore e, in secondo luogo, avrebbe dovuto essere verificata dal giudice in stretta relazione con l'importante processo di riorganizzazione di cui si è detto, secondo un criterio dinamico e di prospettiva, certamente più complesso e articolato della semplice valutazione attitudinale, relativa ad un posto inserito in una struttura predefinita e statica.
Ne consegue che si sottraggono alle critiche del ricorrente le considerazioni svolte dal giudice di appello, sul fatto che la società aveva ritenuto di affidare a un dirigente, secondo valutazioni alla stessa riservate e non sindacabili in sede giudiziaria, la posizione di responsabile di magazzino. Del pari, debbono essere disattese le censure attinenti al mancato affidamento di altre mansioni (già in precedenza svolte dal UA nella posizione da ultimo ricoperta e analiticamente passate in rassegna dalla Corte di appello), affidate ad altre figure che la TI aveva ritenuto più idonee nella nuova struttura di Ospedaletto Lodigiano, anche se si trattava di attività già svolte (ma con minori responsabilità ed esigenze di qualificazione professionale) dal ricorrente.
A tale riguardo, i numerosi rilievi svolti dal ricorrente, come sopra sintetizzati, investono la vantazione delle prove acquisite, istituzionalmente riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non per vizi logici o per errori di diritto. Vero è che, a giustificazione delle proprie critiche, il UA ha riportato elementi di fatto, che assume acquisiti al processo, dei quali il giudice di appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto. Va, tuttavia, posto in rilievo che anche la società controricorrente ha, a sua volta, riportato numerose acquisizioni istruttorie dalle quali risultava giustificata la propria scelta di affidare ad altri soggetti mansioni prima svolte dal UA a IB S.CO. Ma la valutazione complessiva e sintetica del materiale istruttorio, così come esaurientemente operata dal giudice di merito non è sindacabile in questa sede di legittimità, secondo un costante insegnamento della Corte di Cassazione ("ex multis" Cass. 14 gennaio 2002, n. 350;
8 maggio 2000, n. 5806; 31 marzo 2000, n. 3928; 6 ottobre 1999, n. 11121; 6 agosto 1999, n. 8495; 13 aprile 1999, n. 3615), secondo cui "il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciatile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la vantazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte".
Non è condivisibile neppure la censura fondata sul rilievo che tutti i lavoratori del magazzino di IB S. CO erano stati ricollocati alle dipendenze della Legrand s.p.a., perché la circostanza, da un lato, convalida l'ampiezza della ristrutturazione che aveva comportato anche la collocazione di tutti quei dipendenti alle dipendenze di altra società, senza che, d'altro lato, possa rimproverarsi alla TI di non avere provveduto a far assumere anche il UA da tale società, non essendo dedotto che la prima si fosse in qualche modo obbligata per il fatto del terzo. Spettava, infine, all'autonomia di organizzazione dell'impresa determinare il grado di specifiche competenze (informatiche, linguistiche, metodo logiche, organizzative, e simili) necessarie per l'assegnazione a distinti dipendenti di mansioni genericamente comparabili con quelle già svolte dal UA: proprio la loro suddivisione tra una molteplicità di dipendenti di elevato grado è logicamente indicativa della maggiore rilevanza dalle stesse acquisita nella nuova struttura aziendale.
Col secondo motivo, il ricorrente, deducendo ancora violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 3 della legge n. 604/1966, - A) sostiene che, in realtà, la TI, introducendo la questione dei "disallineamenti" aveva addotto un diverso motivo, soggettivo, di licenziamento: a tale rilievo, la Corte di appello aveva incongruamente risposto affermando che l'argomento era stato sollevato solo al fine di dimostrare che il UA non possedeva le conoscenze informatiche che sarebbero state necessarie per il nuovo magazzino di Ospedaletto Lodigiano.
In effetti il teste ing. SI aveva affermato che i disallineamenti sarebbero stati ovviabili con determinati costi di politica commerciale a fronte dei quali era stata privilegiata una certa flessibilità, il capo magazzino avrebbe avuto il compito di riallineare i dati, una volta che fosse stata assunta la decisione "politica". L'ing. OT, dopo avere spiegato gli aspetti tecnici del "disallineamento" tra due diversi sistemi informatici, e la loro superabilità, aveva riferito che proprio il UA aveva fatto presente il problema alla TI sollecitandone un intervento, mentre la società ostacolava perfino l'accesso dello stesso OT nel magazzino per l'indispensabile rilievo dei problemi e dei dati sul campo.
Derivava da tali circostanze che, di fatto, il licenziamento era stato determinato non dalla soppressione del posto, ma da scelte squisitamente soggettive.
- B) Il ricorrente censura infine la sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello considerato la possibilità di ricollocazione del lavoratore al di fuori della Direzione Logistica nella quale aveva lavorato dal 1996 al 1998, tenendo conto della professionalità dallo stesso maturata nei ventisei anni precedenti nei quali era stato alle dipendenze della stessa società, di circa 3.000 dipendenti, tanto più che la stessa aveva proceduto a cinquantanove assunzioni (tra quinto, sesto e settimo livello) nell'arco di un anno dal licenziamento del UA. Ritiene la Corte che le considerazioni svolte trattando del primo motivo di ricorso concorrano a porre in luce anche l'infondatezza delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso e sopra sintetizzate sotto la lett. A).
La Corte di appello ha giudicato che le considerazioni della società su taluni inconvenienti ("disallineamenti"), verificatisi nel magazzino di IB S.CO erano volte a sottolineare non motivi di licenziamento di carattere soggettivo, ma a dimostrare soltanto il non sufficiente grado di conoscenze informatiche del UA, rispetto a quelle necessarie per il nuovo magazzino. Il lavoratore contesta siffatto apprezzamento circa la non piena padronanza da parte sua del "software" in uso, in ordine alla quale, secondo il giudice di appello, avrebbe riferito il teste AL intorno a problemi di "disallineamento" dei sistemi informatici SIC e Catalyst. Secondo il ricorrente, si sarebbe trattato di inconvenienti da lui stesso denunciati e per i quali aveva invocato interventi cui invece l'azienda si sarebbe in vario modo opposta in funzione (secondo lo stesso ricorrente) di una non precisata scelta di politica aziendale. Sta di fatto che la controricorrente ha posto in rilievo come il teste AL avesse riferito che le richieste di intervento del UA sui sistemi informatici erano dovute a sua inesperienza e senza che lo stesso avesse indicato soluzioni che andavano ricercate, invece, nella scrupolosa osservanza delle procedure operative e, in particolare del fatto che una delle ragioni dei disallineamenti erano le registrazioni manuali, nonché l'effettuazione di inventari e di movimentazioni in giorni non lavorativi, il che, appunto, aveva creato i "disallineamenti" tra i due sistemi.
È stato comunque ben posto in luce dalla Corte di appello che la scelta di preporre al settore delle "merci in entrata" un programmatore informatico non venne determinata dalla inadeguatezza del UA rispetto alle mansioni precedentemente svolte, ma dalle maggiori esigenze di qualificazione e di competenza specifica richiesta dalla struttura accentrata di Ospedaletto Lodigiano. Si tratta, ancora, di un accertamento di merito, non censurabile in sede di legittimità, siccome congruamente motivato, in base al quale è stato escluso dalla Corte di appello il motivo soggettivo del licenziamento.
Le censure contenute nel secondo motivo e sopra esposte sotto la lett. B) sono, pure, infondate.
Il giudice di appello ha dato atto che erano state fatte numerose nuove assunzioni, ma per posizioni estranee all'inquadramento dell'appellante (salvo un certo Forte, addetto alle "merci in uscita" e certo Brambilla, quest'ultimo, peraltro, come "acquisitore di componenti meccaniche e quindi per una professionalità" completamente diversa) e ha, altresì, ritenuto che non sarebbe stato ipotizzatole repechage con demansionamento sia in assenza di prova certa del consenso dell'interessato, sia perché non si trattava di licenziamento di inidoneo, sola ipotesi di demansionamento legittimo, recentemente considerata dalla giurisprudenza), e comunque non praticabile nella concreta fattispecie.
Rileva la Corte che, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori alla qualifica, attuata unilateralmente dal datore di lavoro, costituisce violazione dell'inderogabile disposto dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro stesso giustifichi tale provvedimento organizzativo adducendo lo stato di crisi aziendale dell'impresa (Cass. 8 settembre 1988, n. 5092; 17 giugno 1983, n. 4189; cfr. anche Cass. 14 settembre 1995, n. 9715 e 20 dicembre 2001, n. 16106). Va aggiunto che, seppure la prova dell'impossibilità di impiegare l'interessato in mansioni diverse grava sul datore di lavoro, esso deve ritenersi contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti (Cass. n. 9715/1995 cit.). A fronte delle affermazioni del giudice di appello e della giurisprudenza di legittimità da ultimo ricordata, rileva la Corte come le critiche del ricorrente non siano sufficientemente puntuali e decisive, sia perché egli non ha indicato quale fosse stata la specifica professionalità maturata prima di essere stato assegnato alla Direzione logistica, sia per non avere dedotto di avere manifestato in qualche modo il consenso ad un proprio demansionamento, sia per non avere dato una qualche indicazione su quali posti (tra quelli per i quali vi erano state nuove assunzioni) avrebbero potuto essere a lui assegnabili per livello e per tipo di professionalità.
Le considerazioni svolte inducono, conclusivamente a rigettare il ricorso.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2003 e il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004