Sentenza 5 settembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, avverso il provvedimento del giudice che non attenga all'imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuative del vincolo stesso, può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666 comma sesto cod. proc. pen. e non riesame ex art. 318 stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 05/09/2013, n. 41670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41670 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO MA Cristina - Presidente - del 05/09/2013
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 72
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30955/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI N. IL 24/06/1967;
EM RI IA N. IL 27/06/1929;
DI MA IO RI N. IL 12/06/1962;
SIREFID S.P.A.;
OL CO;
OS UD;
AS GIANLUIGI;
DA IO;
avverso l'ordinanza n. 287/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 04/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di UL e BO per sopravvenuta carenza di interesse e promuovendo in accoglimento degli altri ricorsi, annullamento con rinvio;
sentiti i difensori comparsi, avv. Papa e Avv. Lepre i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermò il provvedimento con il quale, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere bancarotta fraudolento ed altro, pendente a carico di UL NA, BO MA LU, BO PP, BO AR, CI UC, LL TT GE, LL TT PA e LL TT IC, era stato disposto, su richiesta della curatela del fallimento della s.p.a. Deiulemar Compagnia di navigazione, costituitasi parte civile, il sequestro conservativo di beni appartenenti ai suddetti imputati nonché di altri beni ritenuti nella loro effettiva disponibilità, benché formalmente intestati a terzi;
- che avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, LI NA e EM MA LU nonché, quali terzi interessati, la s.p.a. SI, il trust: OT di PP BO", in persona del "trustee" Di MA ON Vittorio, e le s.r.l. Maestrale, in persona del legale rappresentante ES IN;
Gipamerit, Grecale, Tramontana, Tredim, Bracco, Libeccio, Piazza dei miracoli, in persona del legale rappresentante LO DO;
Nautica tutto sport, in persona del legale rappresentante ON Gian Luigi;
Rem, in persona del legale rappresentante DA GI;
- che la comune difesa della UL e della BO, rappresentata dall'avv. Vincenzo Siniscalchi, ha, con distinti ma pressoché identici atti, denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla base, essenzialmente, dell'assunto che non sarebbe stata in alcun modo dimostrata l'asserita sproporzione tra il credito vantato dalla parte civile e le capacità patrimoniali delle ricorrenti, come pure l'effettiva esistenza del pericolo di dispersione delle garanzie per il suddetto credito, ne' si sarebbe fornita alcuna motivazione a sostegno della ritenuta "riferibilità", in capo a ciascuna delle medesime ricorrenti, "dei presupposti posti a fondamento della conferma del sequestro", essendosi altresì trascurato di prendere in adeguata considerazione il fatto che era stato annullato, in sede di legittimità, il provvedimento applicativo di misura cautelare personale a suo tempo adottato nei confronti della UL;
- che la difesa della SI s.p.a., in persona dell'avv. Gennaro Lepre, ha denunciato violazione di legge, sotto il profilo della totale mancanza o mera apparenza della motivazione a sostegno del mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere il dissequestro di almeno metà del patrimonio immobiliare della s.r.l. Gipamerit, quale sarebbe stato invece da disporre a fronte del fatto che era già stato dissequestrato il 50 per cento delle azioni (rectius: quote) della stessa Gipamerit, di cui era proprietaria di SI, essendosi riconosciuto che quest'ultima non aveva nulla a che fare con alcuno dei soggetti a carico dei quali pendeva il procedimento penale;
- che la comune difesa delle altre società, rappresentata dall'avv. Mario Papa, ha denunciato violazione di legge ed omessa o apparente motivazione:
1) in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", sull'assunto che essa sarebbe stata indebitamente basati:, soltanto sui riferimento alle condotte poste in essere dalla UL e dalla BO, le quali avrebbero cercato di disfarsi, a mezzo di vari bonifici, della provvista dei propri conti correnti, laddove, trattandosi di società che, secondo l'accusa, sarebbero state collegate ai LL TT, si sarebbe dovuto aver riguardo all'assenza, da parte di costoro, di condotte analoghe;
2) in ordine alla ritenuta riconducibilità agl'imputati del trust "Fusons", a sua volta titolare, attraverso fiduciarie (secondo la ricostruzione accusatoria), di quote delle società in questione, in percentuali varianti dal 50% al 99 %, per omessa motivazione circa le ragioni delle varie obiezioni, sommariamente richiamate nel ricorso, che, al riguardo, erano state avanzate in sede di riesame;
3) in ordine alla ritenuta applicabilità del sequestro conservativo su beni non formalmente appartenenti agl'imputati, senza che risultassero neppure proposte, dalla curatela, azioni volte a far giudizialmente riconoscere la fittizietà della loro intestazione a soggetti diversi;
4) in ordine alla ritenuta insussistenza della denunciata violazione dell'art. 51 della legge fallimentare, sull'assunto che erroneamente il tribunale, nel respingere tale doglianza, avrebbe fatto richiamo al fatto che il sequestro era stata richiesto dalla curatela del fallimento, non avendo considerato - si sostiene - che la curatela costituitasi parte civile non era quella del fallimento individuale degli imputati, dichiarato il 9 maggio 2013, a favore della quale, quindi, i beni ritenuti in loro disponibilità avrebbero dovuto essere dissequestrati;
5) in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali non era stata accolta la doglianza, espressa in apposita memoria, circa l'indebito affidamento dell'esecuzione del provvedimento applicativo del sequestro conservativo alla polizia giudiziaria sia per l'individuazione dei beni, cui avrebbe dovuto provvedere - si afferma - il magistrato, sia per la effettiva sottoposizione degli stessi alla disposta cautela, cui avrebbe dovuto provvedere, come previsto dalla legge, l'ufficiale giudiziario;
- che la difesa del "Trust PO di BO PP", in persona dell'avv. Bruno Botti, ha denunciato "erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p.", sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che il tribunale, a fronte dell'obiezione difensiva secondo cui il sequestro conservativo non potrebbe mai colpire beni appartenenti a soggetti diversi dall'imputato, avrebbe indebitamente fatto leva, per respingerla, su di un precedente giurisprudenziale (Cass. 5, 24 gennaio - 30 marzo 2011 n. 13276, Orsi, RV 249838), attinente al diverso caso del sequestro preventivo disposto in funzione della confisca per equivalente, trascurando invece di prendere in considerazione il principio affermato da Cass. 5, 1 ottobre 2003 - 13 gennaio 2004 n. 598, Orlando, RV 227445, secondo cui: "deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia"; principio, questo, che - si sostiene - avrebbe dovuto a maggior ragione trovare applicazione nel caso del "trust", i cui beni sarebbero suscettibili di aggressione "solo per le obbligazioni generate dal trustee in funzione della gestione del trust stesso", per cui viene a darsi luogo, sui detti beni, ad un "vincolo di segregazione più intenso ed esteso di quello scaturente dal fondo patrimoniale";
- che, nelle more, come segnalato dalla difesa della UL, la quale ha anche fatto pervenire copia del provvedimento emesso il 31 luglio 2013 dal tribunale di Roma, è stato disposto, su richiesta della curatela fallimentare, il dissequestro, in favore di quest'ultima, dei beni di cui figuravano direttamente titolari gl'imputati, tra i quali, quindi, quelli della nominata ricorrente e quelli della BO MA LU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorsi proposti nell'interesse della UL e della BO, attesa la intervenuta revoca del sequestro a suo tempo disposto sui loro beni personali, vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse, senza aggravio, quindi, di spese e sanzione pecuniaria;
- che, con riguardo agli altri ricorsi, va premesso che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, avverso i provvedimenti adottati dal tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, ivi compreso il sequestro conservativo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale non può farsi rientrare, quindi, il vizio di motivazione, quale delineato nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se non quando esso assuma, secondo quanto affermato, in particolare, da Cass. S.U. 29 maggio - 26 giugno 2008 n. 25932, Ivanov, RV 239692, connotazioni tali "da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice"; principio, questo, poi ribadito da altre successive pronunce, tra le quali anche Cass. 6, 21 gennaio - 20 febbraio 2009 n. 7472, PM in proc. ES ed altri, la quale puntualizza che alla mancanza assoluta o alla mera apparenza della motivazione non può equipararsi neppure l'illogicità manifesta, essendo questa denunciabile in sede di legittimità "soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)";
-che, alla luce di tali principi appare evidente come quella che nei ricorsi viene denunciata, a vario proposito, come mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione in altro non consista se non in vere o presunte carenze o illogicità non afferenti all'intero apparato motiv azionai e dell'impugnata ordinanza (di per sè tutt'altro che inidonee a rendere compiuta e comprensibile giustificazione della decisione adottata), ma soltanto a specifiche doglianze alle quali, a torto o a ragione, si lamenta che non sia stata data risposta, senza che, peraltro, risulti neppure dimostrato che, in assenza di tale risposta, la decisione adottata sia venuta a risultare del tutto priva di ogni e qualsiasi fondamento logico-giuridico; con il che appare dunque manifesta la inquadrabilità delle censure in discorso nell'esclusivo ambito delle previsioni di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, la loro inammissibilità ai sensi del citalo art. 325 c.p.p., comma 1; inammissibilità che si estende, naturalmente, anche alle denunciate violazioni di legge, nella misura in cui esse vengono fatte consistere, come si verifica nel ricorso proposto nell'interesse della SI ed in quello proposto nell'interesse delle altre società, nell'inosservanza dell'art. 125 c.p.p., comma 3, che prescrive l'obbligo della motivazione;
- che, peraltro, anche le doglianze nelle quali, oltre al vizio di motivazione, potrebbe individuarsi anche una qualche ipotesi di violazione di legge, appaiono manifestamente prive di giuridico fondamento, in quanto:
a) con riguardo al mancato dissequestro, in favore della SI, di metà del patrimonio immobiliare della Giparnerit, esso appare del tutto giustificato, sulla base della elementare considerazione che la proprietà delle quote o delle azioni di una società di capitali, dotata, come tale, di personalità giuridica, non equivale, con ogni evidenza, alla diretta proprietà dei beni immobili di cui la medesima società sia formale intestataria e dei quali, quindi, essa ed essa sola è da ritenere proprietaria;
di tal che, nel caso di specie, il fatto che fosse stato disposto il dissequestro delle quote della Gipamerit di cui era proprietaria la SI non implicava affatto che quest'ultima avesse titolo a dispone del patrimonio immobiliare che apparteneva, formalmente, solo ed esclusivamente alla stessa Gipamerit;
b) con riguardo alla pretesa inapplicabilità del sequestro conservativo in assenza, allo stato, di iniziative della curatela volte a far riconoscere la fittizietà dell'intestazione dei beni in questione agli attuali ricorrenti, dal che deriverebbe anche la violazione dell'art. 51 della legge fallimentare, vale osservare che, secondo il noto e ripetuto orientamento di questa Corte (del tutto ignorato negli atti di ricorso), "In tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 cod. proc. pen. non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi" (così, in particolare, Cass. 6, 2 aprile-17 maggio 2003 n. 21940, Bettanin, RV 226043, e Cass. 2, 15 ottobre - 21 dicembre 2010 n. 44660, Chiesi, RV 248942, la prima delle quali relativa proprio ad una fattispecie del tutto analoga a quella attuale, essendosi anche in quel caso trattato di un sequestro conservativo disposto su richiesta della curatela fallimentare su beni formalmente intestati a soggetti diversi dall'imputato ma dei quali quest'ultimo, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe avuto la effettiva disponibilità, senza che, peraltro, risultassero già avviate, neppure allora, azioni volte a far giudizialmente riconoscere la fittizietà dell'intestazione); il che rende del tutto irrilevante l'improprietà (segnalata, in particolare, nel ricorso proposto nell'interesse del trust OT di BO PP") del richiamo operato dal tribunale alla sentenza di questa Corte n. 13276 del 2011, relativa, in effetti, ad un caso di sequestro preventivo disposto in funzione della futura confisca per equivalente, così come priva di rilievo, oltre che non verificabile in questa sede, appare la circostanza, segnalata nel quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Papa, che il sequestro non sarebbe stato chiesto dalla curatela del fallimento individuale degli imputati, dal momento che, trattandosi di procedimento penale per il reato, tra gli altri, di bancarotta fraudolenta, la legittimazione ad avanzare richiesta di sequestro preventivo dei beni in diretta o indiretta disponibilità degl'imputati sarebbe stata comunque da riconoscere in capo al curatore del fallimento in relazione al quale l'addebito penate era stato configurato;
c) con riguardo alla pretesa applicabilità, in favore del Trust IP di BO PP, del principio affermato con riferimento al fondo patrimoniale dalla sentenza di questa Corte n. 598 del 2004, richiamata nel ricorso a firma dell'avv. Botti, essa appare, con ogni evidenza, da escludere, ove si consideri che, a prescindere dalla maggiore o minore intensità ed estensione del "vincolo di segregazione" derivante dalla creazione del "trust" rispetto a quello derivante dalla creazione del fondo patrimoniale, nel caso cui si riferiva la citata sentenza non risultava in alcun modo messa in dubbio la reale ed effettiva costituzione del fondo patrimoniale laddove, nella fattispecie in esame, si sostiene, da parte dell'accusa (poco importa, in questa sede, se a torto o a ragione), il carattere fittizio del trust e, quindi, la effettiva disponibilità dei relativi berti da parte degl'imputati;
d) con riguardo alla doglianza attinente alle modalità esecutive del provvedimento impositivo del sequestro, di cui a) quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Papa, appare sufficiente osservare che la stessa mostra di non aver tenuto in alcuna considerazione il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui: "In tema di sequestro conservativo, avverso il provvedimento del giudice che non attenga all'imposizione o alla modifica del vincolo cautelare, ma solo alle modalità esecutive ed attuati ve del vincolo stesse" può essere esperito ricorso per cassazione ex art. 666 c.p.p., comma 6 e non riesame ex art. 318 c.p.p." (Cass. 6, 2 aprile - 17 maggio 2003 n. 21940, 3ettanin, RV 226044; Idem, Cass. 6, 8 novembre 1993 - 4 febbraio 1994 n. 3197, Chamonal ed altro, RV 196376);
- che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi diversi da quelli proposti nell'interesse della UL e della BO comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi proposti nell'interesse di UL NA e BO MA LU. Dichiara altresì inammissibili i ricorsi di Di MA ON Vittorio. SI s.p.a., IN ES, LO DO, ON GI e DA GI e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013