Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
In tema di elezione di domicilio, nell'ipotesi di riunione di due procedimenti penali, la dichiarazione effettuata dall'imputato in uno dei procedimenti estende i suoi effetti anche all'altro, in virtù del principio di economia processuale, che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in uno soltanto dei procedimenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2015, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
1 7 18 8/ 1 6 N.8710/2014 R.G. Set. 2212 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 5 del mese di novembre dell'anno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati dott. Antonio ESPOSITO Presidente dott. Matilde CAMMINO Consigliere dott. Piercamillo DAVIGO Consigliere dott. Andrea PELLEGRINO Consigliere dott. Sergio BELTRANI Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RI AZ n.Essones (Francia) il 24 febbraio 1974 avverso la sentenza emessa il 19 novembre 2013 dalla Corte di appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Guido Contestabile del foro di Palmi, sostituto dell'avv. Enrico Bucci del foro di Torino, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
osserva: 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 novembre 2013 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza emessa il 20 maggio 2010 dal Tribunale di Milano con la quale CO AZ era stato dichiarato colpevole dei delitti di riciclaggio di autovetture contestati ai capi 6, 8 e 11 dell'imputazione ed era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al delitto contestato al capo 6 per precedente giudicato ed ha ridotto la pena ad anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.550,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) l'erronea applicazione dell'art. 420 quater cod. proc.pen. in relazione alla dichiarazione di contumacia emessa all'udienza del 20 ottobre 2009 dal giudice di primo grado sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato validamente notificato all'imputato presso il difensore domiciliatario, e dell'art.420 ter cod.proc.pen. per l'omessa traduzione per l'udienza di rinvio del 18 febbraio 2010 dell'imputato, tratto in arresto il 3 febbraio 2010, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di appello ex art.178 lett.c) cod. proc.pen.; quanto alla dichiarazione di contumacia, il ricorrente si duole della ritenuta regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, non essendosi tenuto conto che l'elezione di domicilio presso il difensore era stata effettuata dal CO il 1° febbraio 2001 in relazione alle sole ipotesi di reato contestate al capo 6 e non era valida anche per le altre imputazioni;
inoltre l'imputato, detenuto dal 3 febbraio 2010, non era stato tradotto in udienza né all'udienza del 18 febbraio 2010 né a quella successiva del 4 marzo 2010, mentre aveva rinunciato a comparire all'udienza del 1° aprile 2010 per la quale era stata invece disposta la traduzione;
non era provato che tra l'arresto e la traduzione, disposta solo allorché era stato reso noto al Tribunale il suo stato di detenzione, il CO fosse a conoscenza dell'instaurato rapporto processuale dibattimentale e fosse quindi in grado di comunicare il proprio stato di detenzione (comunicazione che. Peraltro, secondo il ricorrente dovrebbe spettare all'Amministrazione penitenziaria); 2) l'illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento del fatto processuale in ordine all'affermazione di responsabilità per il riciclaggio contestato al capo 11 (riciclaggio di autovettura Audi 6) sulla base dell'erronea identificazione nell'imputato del primo venditore dell'auto con targhe riciclate (primo venditore risultava essere tale SO HI sia per il reato di riciclaggio contestato al capo 11 che per quello contestato al capo 8, in relazione al quale l'acquirente Di GG aveva riconosciuto l'imputato nella fotografia del sedicente SO;
il riconoscimento del Di GG era avvalorato dal confronto tra la foto segnaletica del CO e la foto apposta sulla carta d'identità apparentemente intestata a MA FU In utilizzata per la stipula del contratto relativo all'utenza telefonica mobile fornita come recapito al Di GG dal venditore SO/CO e, comunque, all'identificazione del primo venditore nel CO;
anche per il riciclaggio contestato al capo 6 si era pervenuti solo per via induttiva); non si era tenuto conto, tuttavia, dei documenti d'identità esibiti dal sedicente SO in occasione della stipulazione dell'atto di vendita dell'autovettura (di cui era stata acquisita copia) che recavano fotografie di persona ictu oculi diversa dall'imputato; 3) l'illogicità e la mancanza di motivazione sulla ritenuta attendibilità dei risultati dell'individuazione fotografica compiuta da Di GG SC il 12 novembre 2002, a distanza di undici mesi dall'incontro con il venditore dell'autovettura oggetto del reato di riciclaggio contestato al capo 8, tenuto conto della non corrispondenza alla persona del CO di alcuni elementi caratterizzanti descritti dal Di GG che risultava aver apposto la sua sottoscrizione non solo accanto alla foto del CO ma anche accanto a quella di altro soggetto;
dalla sentenza di primo grado, inoltre, non risultava chiaro se il confronto tra la foto segnaletica del CO e quella apposta sulla carta d'identità del MA fosse stato effettuato dal Tribunale o se il Tribunale si fosse rimesso ad un apprezzamento di fatto compiuto dagli inquirenti: 4) l'illogicità e la mancanza di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 8, costituente ricettazione e non riciclaggio, in mancanza di una compiuta motivazione circa l'identità tra SO HI, individuato fotograficamente nell'imputato dall'acquirente di GG, che firmò a Torino l'atto di vendita dell'autovettura Wolkswagen Golf indicata al capo 8, e il SO HI che aveva provveduto alla reimmatricolazione della stessa autovettura alla Motorizzazione civile di GG LA il 30 ottobre 2012, così realizzando il reato di riciclaggio;
non risultava infatti che fossero state confrontate l'effige del CO risultante dalla foto segnaletica e quella del SO HI acquisita dalla Polizia stradale di GG LA. Sono stati depositati in data 20 ottobre 2015 motivi nuovi con i quali si deduce: 1) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 178 lett.c) cod.proc.pen. per erronea applicazione degli artt.420-quater e 420-ter cod. proc.pen. in quanto il giudice del merito, allorché era stato informato dell'arresto dell'imputato, avrebbe dovuto riconoscere il legittimo impedimento dello stesso per le due precedenti udienze;
il giudice di appello a sua volta avrebbe dovuto rilevare la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art.604 co.4 cod. proc.pen.; 2) "la violazione dell'art.606 comma I lett.D) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato"; la condotta del ricorrente rientrerebbe nel novero di "un mero difetto di negligenza non punibile dal giudice penale"; In 4 3) "la violazione dell'art.606 comma I lett.D) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica (capo 8)", avendo la Corte territoriale accomunato l'individuazione fotografica e la ricognizione prevista dall'art.213 cod. proc.pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo e il primo dei motivi nuovi sono manifestamente infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.VI 24 maggio 2001 n.24083, Palombi G. sez.II 20 ottobre 2006 n.36791, Lo Carmine), l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato, ai sensi dell'art.161 cod.proc.pen., nel procedimento originariamente condotto a suo carico conserva validità, se non revocata, per l'intera durata del procedimento ed estende i suoi effetti anche al diverso procedimento successivamente riunito al primo. Infatti nell'ipotesi in cui due procedimenti penali vengano riuniti, in virtù del principio di economia processuale che produce la interazione degli effetti di taluni provvedimenti assunti in un procedimento, la dichiarazione di domicilio formulata dall'imputato in uno dei due procedimenti opera anche nell'altro. Ne deriva che nel caso di specie la notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado presso il difensore domiciliatario era stata validante effettuata e che pertanto il Tribunale di Milano all'udienza del 20 ottobre 2009 legittimamente dichiarò la contumacia dell'odierno ricorrente. Quanto alla mancata traduzione dell'imputato per le due udienze immediatamente successive al suo arresto avvenuto il 3 febbraio 2010 (udienze del 18 febbraio e del 4 marzo 2010), la Corte rileva che, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.un. 26 settembre 2006 n.37483, Arena) e di recente anche da questa sezione (Cass. sez.II 9 aprile 2015 n.17810, Milani;
sez.III 17 luglio 2015 n.33404, Tota ), in tema di impedimento a comparire può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa quando di tale sopravvenuta - condizione il giudice non sia stato posto a conoscenza e l'imputato, o il suo difensore, pur potendolo, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente;
solo la conoscenza, da parte del giudice, di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato ne preclude la dichiarazione di contumacia, a meno che l'imputato stesso non acconsenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti di assistervi. Nel caso di specie la traduzione dell'imputato è stata disposta per l'udienza del 1° aprile 2010, allorché il giudice di primo grado ha avuto notizia dello stato di detenzione dell'imputato, e a detta udienza, come risulta dal ricorso, il CO non comparve per sua volontà.
1.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo motivo nuovo tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e In и all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, prospettando peraltro per la prima volta elementi di pretesa inattendibilità dell'individuazione fotografica da parte del Di GG nell'imputato del sedicente SO HI. Nel caso in esame il giudice di merito ha legittimamente richiamato per relationem la sentenza di primo grado nella parte in cui si evidenziava, "a riprova della corretta identificazione dell'imputato", l'ulteriore elemento costituito dall'accertamento relativo all'identità tra la foto segnaletica del CO e quella apposta sulla carta d'identità esibita da tale FU MA al momento della stipula del contratto con il gestore di telefonia MN relativo all'utenza di telefonia mobile il cui numero era stato fornito all'acquirente Di GG dal sedicente SO HI n. Trieste il 12 maggio 1976. Le generalità di quest'ultimo, persona inesistente, erano state utilizzate anche dal venditore dell'autovettura Audi A6 oggetto del riciclaggio contestato al capo 11, che aveva utilizzato per l'atto di vendita una carta d'identità e una patente di guida i cui moduli erano stati rubati in bianco e contraffatti;
il mezzo risultava essere stato reimmatricolato in favore del sedicente SO presso la Motorizzazione civile di GG LA (come quello oggetto del reato di riciclaggio contestato al capo 8), mentre nella sentenza di primo grado erano state poste in evidenza le identiche modalità di condotta in altri episodi "certamente addebitabili a CO/SO/MA/Vola/Albanese". Le conclusioni circa la responsabilità in ordine ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 8 e 11 al ricorrente risultano quindi -tenuto conto che tutti gli atti di indagine sono stati acquisiti con il consenso delle parti ex art.493 co.3 cod.proc.pen. (è stato esaminato come teste solo SO HI Attilio n. Milano il 21 marzo 1963) e che "la povertà" dei motivi di appello (cfr. motivazione della sentenza impugnata) non richiedeva effettivamente ulteriori approfondimenti argomentativi- adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione dei fatti esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione è infatti limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di - un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone). In 6 Quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 11 come ricettazione e non come riciclaggio, la Corte rileva che la censura è fondata unicamente sulla ritenuta erronea identificazione del SO, a cui favore il veicolo con false targhe era stato reimmatricolato, nel CO, tesi che i giudici di merito con idonea motivazione hanno disatteso.
1.3. Il secondo motivo nuovo, riguardante la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio è inammissibile, oltre che per la sua estrema genericità, in quanto i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, occorrendo la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Cass. sez.VI 13 gennaio 205 n.6085, Comitini;
sez.VI 2 ottobre 2014 n.45075, Sabbatini). Nel caso di specie la sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, invece, non costituiva oggetto dei motivi del ricorso principale.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Roma 5 novembre 2015 il cons. est. اسا Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 FEB. 2016 IL "CANCELLIERE ADI CASS Claudia Planelli O N S I Z E A *