Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
La misura cautelare disposta nell'ambito di un procedimento i cui atti siano stati successivamente trasmessi dal P.M., in applicazione del primo comma dell'art. 54 cod. proc. pen., all'ufficio di procura presso un diverso giudice, non perde efficacia qualora, entro venti giorni, non sia intervenuto nuovo provvedimento del giudice ritenuto competente, poiché l'inefficacia sancita dall'art. 27 cod. proc. pen. presuppone che il trasferimento degli atti faccia seguito ad una formale dichiarazione di incompetenza del primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2004, n. 23819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23819 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 646
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 31054/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UM RI;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 14 maggio 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dr. GIALANELLA A. che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
Lette le note di udienza proposte dalla difesa;
OSSERVA
Sull'appello proposto ex art. 310 c.p.p. da AN RI avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano del 21-03-03 con la quale era stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva disposta dal Gip presso il Tribunale di Monza ex art. 27 c.p.p., per decorso del termine di gg. 20 senza emissione di provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 14-05-2003, confermava il provvedimento impugnato, ribadendo che "il disposto testuale dell'art. 27 c.p.p. non lascia assolutamente spazio ad interpretazioni diverse da quelle adottate dal GIP nel provvedimento avversato, posto che la caducazione dell'ordinanza custodiale è specificamente ricollegata ad una pronuncia giudiziale di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento", interpretazione normativa su cui, peraltro, la Consulta, con sentenza n. 262/91 ha escluso profili di illegittimità costituzionale (in relazione agli artt. 3,24 e 25 della Carta) dell'art. 27, nella parte in cui non prevede un nuovo provvedimento coercitivo del giudice competente, in assenza di una pronuncia giudiziale sulla competenza, allorché il P.M. trasmetta gli atti, ex art. 54 c.p.p., all'organo dell'accusa presso il giudice che ritiene competente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AN, deducendo a motivi del gravame:
Violazione degli artt. 27 e 279 c.p.p. in relazione al c.d. degli artt. 54 co. 1 e 22 c.p.p., per erronea applicazione della legge processuale e motivazione di mera apparenza, quanto alla dedotta inefficacia del titolo cautelare disposto dal giudice incompetenza, per perenzione di mera apparenza, quanto alla dedotta inefficacia del titolo cautelare disposto dal giudice incompetente, per perenzione del termine normativamente previsto per l'emissione della misura custodiale da parte del giudice naturale, con denuncia di violazione, sul punto, dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p..
In sostanza ed in sintesi, ad avviso del ricorrente, "il carattere provvisorio dell'efficacia della misura disposta dal giudice incompetente, in quanto espressione di un potere eccezionale, non può essere limitato ai casi di identità del giudice disponente e dal giudice che dichiara l'incompetenza, ne' può confinarsi all'interno della fase preliminare ovvero farsi dipendere dalla "forma" e/o dalla natura del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza" sicché "appare arbitrario ritenere che la regola generale della efficacia interinale della misura disposta dal giudice incompetente possa venir elusa sol perché, in conseguenza dell'autonoma iniziativa del magistrato accusatore ex art. 54 co. 1 c.p.p." difetti una formale pronuncia giurisdizionale di incompetenza. In conclusione, secondo il ricorrente, "indipendentemente dalla forma del provvedimento (del magistrato inquirente o del giudice), l'effetto è il medesimo, perché il Giudice a cui è stato "sottratto" il procedimento è autore di un titolo cautelare che altro non può che ritenersi se non avente efficacia provvisoria, in quanto emesso da Giudice che non è quello naturale precostituito ex legge", con assoluta identità delle situazioni che si verificano allorquando lo "spostamento" del procedimento sia provocato dal P.M. anzicché dal giudice. Del resto, detto spostamento era stato giustificato da presunte ragioni di connessione con altri fatti reato, ovvero di competenza funzionale ex art. 51 co. 3 bis c.p.p., ritenute dalla difesa del tutto insussistenti in rapporto alla competenza territoriale per la singola ipotesi di importazione illecita di droga contestata al ricorrente, senza che il Tribunale del riesame si fosse motivatamente pronunciato su tale problematica, oggetto di specifica doglianza con il proposto appello ex art. 310 c.p.p.. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Ed invero, la pur acuta proposta interpretativa dell'ambito di applicazione dell'art. 27 c.p.p. anche nell'ipotesi di non formale declaratoria di incompetenza da parte dell'organo giurisdizionale procedente, non può trovare, allo stato della stessa ratio legis del vigente ordinamento di rito, consenso in questa sede di legittimità. In proposito, ritiene questa Corte che non tanto e soltanto per l'inequivoca portata letterale della norma in parola sia da escludere l'invocata identità di situazione tra lo "spostamento" del procedimento provocato dal P.M. (come nella specie) e quello provocato dal giudice, ma sopratutto perché, a ben riflettere sulla questione, peraltro già oggetto di esame da parte della Consulta con esclusione di profili di illegittimità della norma (cfr. il corretto richiamo sul punto fatto alla decisione del Giudice delle Leggi n. 262/91) è lo stesso sistema del vigente ordinamento di rito che traccia, in materia di competenza funzionale e di competenza in generale, compresa quella territoriale, un ambito normativo del tutto autonomo (cfr. Libro 1^ Titolo 2^ del c.p.p. vigente), in relazione alla figura del Pubblico Ministero, rispetto a quella del giudice (cfr. Libro 1^ Titolo 1^).
È per questo che, nell'ipotesi attinente la;
posizione del Giudice, e richiesto, ex art. 27 c.p.p., non solo, si badi, in via formale, ma soprattutto in via sostanziale una pronuncia giudiziale di incompetenza, come, del resto ribadito dall'unanime indirizzo, anche recente, di questa Corte, puntualmente ed esattamente segnalato nell'impugnata ordinanza.
Ne consegue che la possibilità di porre rimedio, a possibili contrasti tra P.M. nella fase procedimentale delle indagini preliminari trova risposta negli istituti tracciati dall'art. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p. che, però, sono intuibilmente del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti conferma dell'assoluta impossibilità di pur suggestive identità di situazioni, come richiamate dalla difesa del ricorrente in tema di "spostamento" del procedimento ed in relazione la sfera di applicabilità dell'art. 27 c.p.p. con il determinante riflesso dell'inefficacia della misura coercitiva, alle condizioni in tale norma tracciate e che, in questa sede, non possono trovare un corretto albergo legislativo, prima che meramente formale.
La decisione impugnata, pertanto, va immune dalla dedotta censura, fermo restando che la doglianza di difetto di motivazione sulle condizioni di cui all'art, 51 co. 3 bis c.p.p. è assorbita dall'infondatezza del motivo principale.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali-
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2004