Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2026, n. 18648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18648 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18648/2026 Roma, li, 25/05/2026
Composta da
AT ER
- Presidente -
Sent. n. sez. 336/2026
TO D'AU
NC GI RA
UP 12/03/2026 R.G.N. 1045/2026
IA ES EN
- Relatrice -
LU LORENZETTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EI MA nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
lette le conclusioni scritte del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice generale Lucia Odello, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza con la quale MA EI era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 0.838 con una percentuale di principio attivo pari a grammi 0,838 e disposto che a pena eseguita l'imputato venisse espulso dal territorio dello Stato.
2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del EI affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen. La difesa, scelta la trattazione cartolare e rinunciato a chiedere la partecipazione
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Firmato Da: GIANFRANCO NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847c135698 - Firmato Da: AT ER Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 11104417ac3eb30b Firmato Da: IA ES EN Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial#: 106968c33e2c5bd3
all'udienza del 14 luglio 2024, aveva la possibilità di depositare entro quindici giorni prima dell'udienza una richiesta di concordato. Dopo una interlocuzione con il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia e ottenuto un consenso scritto informale via e-mail, depositava tramite PEC istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando a un motivo di appello. Come si evince dalla sentenza impugnata risulta però che il P.G., diversamente da quanto preannunciato, aveva negato il consenso alla definizione ex art. 599-bis cod. proc. pen.; tale diniego non sarebbe stato comunicato alla difesa, con conseguente lesione del diritto di difesa. L'omessa comunicazione, infatti, avrebbe impedito all'imputato di depositare conclusioni o memoria di replica nei cinque giorni liberi precedenti l'udienza. Si richiama, in proposito, il rinvio dell'art. 598-bis cod. proc. pen. all'art. 23 del d.l. 28/10/2020, n. 137 (già art. 23 d.l. n. 140/2020), che poneva a carico della cancelleria la trasmissione alle parti private delle conclusioni del P.G.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e il vizio di motivazione in punto di pericolosità sociale. La difesa aveva specificamente censurato la decisione di primo grado sia sulla valutazione di pericolosità, sia sull'applicazione dell'art. 86 d.P.R. cit.; nondimeno, la Corte territoriale, con motivazione sintetica, ha confermato l'espulsione richiamando le argomentazioni del primo giudice, senza considerare che il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciato dalla Questura di Vicenza il 24.9.2019, valido sino al 12.5.2024, per il quale era stato chiesto il rinnovo (appuntamento 26.3.2024) ed è in attesa di rilascio, previa acquisizione del parere della Commissione territoriale competente. Si aggiunge che la protezione sussidiaria, al pari dello status di rifugiato, può essere revocata solo dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo con provvedimento impugnabile ai sensi del d.lgs. n. 251/2007. L'eventuale rimpatrio in Senegal potrebbe arrecare un grave danno e, comunque, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU, con l'art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'art. 19 d.lgs. 286/1998, con l'art. 20 d.lgs. 251/2008 e con la Direttiva 2004/83/CE del Consiglio europeo. Il Collegio, nel fare applicazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990, non avrebbe inoltre considerato il dictum della Corte costituzionale n. 58 del 1995, secondo cui il giudice deve accertare in concreto, senza pregiudizi né automatismi, la pericolosità sociale del condannato per i reati indicati dalla norma.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. esclusa sul presupposto dei costi che lo Stato deve sostenere per la repressione di un delitto di tal fatta. La motivazione è illogica atteso che la circostanza in parola riguarda solo l'entità del lucro conseguendo o conseguito e non l'evento dannoso o pericoloso.
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3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
In proposito va osservato che ciò che rileva, a norma dell'art. 599 bis, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è che la concorde volontà delle parti in ordine all'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello e la rinuncia agli eventuali altri motivi, venga formalmente manifestata nel termine di quindici giorni, previsto a pena di decadenza (Sez.
2. n. 8759 del 05/03/2026, [...]). Il ricorrente, quindi, non può dolersi del dissenso del Procuratore generale: ciò che conta è che, entro il termine previsto, le parti non abbiano depositato la dichiarazione concorde. Questa Corte di legittimità ha affermato che il dissenso del procuratore generale alla definizione del processo mediante il c.d. concordato in appello non è censurabile con il ricorso in cassazione poiché, a differenza che nell'applicazione della pena su richiesta delle parti (in forza della previsione di cui all'art. 448, comma 1, cod. proc. pen.), nel "concordato in appello", la mancanza del consenso del pubblico ministero non trova alcuna possibilità di revisione processuale, sicché lo stesso concordato si deve ritenere sottoposto all'imprescindibile condizione del consenso della parte pubblica (Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280806-01). Tutto ciò, a maggior ragione, ove si consideri che il P.G., anche ove avesse prestato un consenso "formale" e ove, dunque, l'accordo si fosse realmente perfezionato, avrebbe potuto revocarlo (Sez. 3, n. 20353 del 09/04/2025, [...], in motivazione;
Sez. 2, n. 42883 del 12/09/2024, [...]; Sez. 5, n. 7751 del 12/11/2021, [...]) fino a che la Corte territoriale non avesse riservato la decisione. Ciò proprio in virtù della disomogeneità dei "due patteggiamenti" già evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 448 del 18-24 ottobre 1995. Né è possibile ipotizzare una lamentata violazione del diritto di difesa non essendo previsto dalla legge un diritto dell'imputato di "controdedurre" rispetto al dissenso espresso dal pubblico ministero o alla revoca del consenso già espresso dal pubblico ministero. Correttamente, dunque, la Corte territoriale nel dare atto della richiesta avanzata dal ricorrente si è limitata a rilevare che il P.G. non aveva prestato il proprio consenso alla proposta, condizione imprescindibile per il perfezionamento dell'accordo secondo quanto previsto dall'art. 599 bis, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 e proceduto alla definizione del giudizio di secondo grado secondo la sua dimensione ordinaria.
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Tra l'altro, come questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare <<nel procedimento cartolare novellato dalla c.d. "Riforma Cartabia" la cui disciplina è vigente dall'1 luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia" non sussistendo più alcun obbligo al riguardo>> (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Rv. 287897-01).
3. E' fondato il secondo motivo. In proposito va ricordato che la Corte Costituzionale (Sent. n. 58 del 24 febbraio 1995) nel dichiarare la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 nella parte in cui "obbliga" il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione - eseguibile a pena espiata - nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati indicati dalla norma, ha inteso rimarcare che, a prescindere dalla natura che si intenda assegnare alle misure di sicurezza, esse comunque determinano la privazione o la limitazione della libertà personale e incidono su un valore che l'art. 13 Cost. riconosce come inviolabile. L'incisione di beni di tale pregio non può che avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà trovi giustificazione nella effettiva realizzazione di altri valori costituzionali e non si scontri con altrettanti valori di pari rango. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel confermare la misura di sicurezza dell'espulsione del EI dal territorio dello Stato, ha richiamato le valutazioni espresse, in punto di pericolosità sociale, dal primo giudice il quale aveva messo in evidenza che si trattava di soggetto disoccupato, senza fissa dimora, che aveva riportato già precedenti condanne tra cui una per un reato specifico, che era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare per reati contro il patrimonio e che non aveva dimostrato di voler cogliere le occasioni di ravvedimento concessegli dall'ordinamento né l'assistenza sociale offertagli da enti benefici oltre che, infine, l'inesistenza di legami familiari nel territorio italiano. Il primo giudice aveva, tuttavia, dato atto che il EI <<si era visto riconoscere il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dal 24/9/2019 al 12/5/2025» (di cui aveva richiesto il rinnovo).
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Firmato Da: GIANFRANCO
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La Corte territoriale, investita di specifico e articolato motivo di appello, come risulta dalla sintesi dei motivi di cui a pag. 3, si è limitata a confermare il provvedimento di espulsione «per le ragioni esposte dal giudice di prime cure». Così facendo la Corte di appello non si è attenuta ai principi della giurisprudenza di questa Corte né ha risposto in modo adeguato alla censura difensiva che evidenziava elementi di valutazione ai fini del divieto di refoulement. Questa Corte di legittimità ha già in passato affermato che l'espulsione ex art. 86 d.P.R. cit. debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e familiare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri (Sez. 3, Sentenza n. 6707 del 12/01/2016, Caushi, Rv. 266276 - 01; Sez. 3, n. 40104 del 19/02/2015, [...], Rv 264804). Il ricorrente aveva dedotto di essere titolare di un permesso per protezione sussidiaria sia pure scaduto per il quale ha chiesto il rinnovo, con appuntamento fissato per il 26.3.2024 e di cui è in attesa del rilascio, previa procedura che prevede il parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale territorialmente competente. E' stata in proposito affermata la irrilevanza della gravità del reato commesso nel paese ospitante, lì dove sussista come condizione ostativa alla espulsione, il serio rischio di inflizione della pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti, (Sez. 6-1, Ordinanza n. 21667 del 20/09/2013, Rv. 627979 - 01) nel senso che in tema di protezione internazionale, l'espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. La pronuncia sopra richiamata si pone in linea con numerose decisioni emesse anche nei confronti dell'Italia dalla Corte Edu, già dal caso Saadi
contro
Italia, sent. del 28/02/2008 in cui i giudici sovranazionali hanno affermato che l'espulsione coatta di uno straniero da parte di uno Stato membro verso lo Stato di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU ove sia verosimile che il soggetto espulso possa essere sottoposto in quel paese a trattamenti contrari all'art. 3 citato e che a tal fine è ininfluente il tipo di reato commesso dal soggetto da espellere, dato il carattere assoluto del principio affermato dalla norma richiamata. Da quanto detto discende la impossibilità di un bilanciamento tra il rischio per l'incolumità del soggetto e il motivo posto a fondamento della espulsione. Analogamente la Corte EDU si è espressa nel
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caso (Toumi c. Italia del 5.4.2011) e nelle cause definite il 15/04/2015 (A.A. c. Francia e A.F. c. Francia). La Corte Edu nella sostanza ha dato vita alla tutela dello straniero fondata sull'art. 3 CEDU e sul divieto di refoulement dal che consegue che l'espulsione di uno straniero verso un altro Stato nelle condizioni dette, può dar luogo alla responsabilità dello Stato che adotti il provvedimento di allontanamento sia pure nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che detto soggetto, ove espulso, possa essere esposto al rischio di subire nel Paese di destinazione trattamenti inumani e degradanti. Tuttavia, chi invoca la protezione dovrà dimostrare di essere esposto a un rischio oggettivo, con la conseguenza che grava innanzitutto sul ricorrente, l'onere di provare in modo efficace la sussistenza del rischio di trattamenti contrari all'art. 3 richiamato, da cui consegue l'onere, per il giudice, di valutare le allegazioni difensive. La Corte territoriale, limitandosi al mero richiamo della valutazione espressa dal primo giudice, ha omesso ogni valutazione sulle specifiche censure dedotto con l'atto di gravame in ordine alla ritenuta pericolosità, motivo per il quale la sentenza, sul punto deve essere annullata con rinvio.
4. Anche il terzo motivo merita accoglimento. E' noto che la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cfr. sez. 4, n. 5031 del 15/1/2019, [...], Rv. 275265; sez. 6, n. 11363 del 3171/2018, Ben Mohamed, Rv. 272519). Il principio, del resto, è stato definitivamente affermato dal Supremo collegio di questa Corte che, nel comporre il contrasto sull'applicabilità della attenuante in esame ai delitti di all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha adottato la soluzione positiva, affermandone la operatività, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, rispetto a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (cfr. Sez. unite, n. 24990 del 30/1/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499). Tale ultimo arresto chiarisce la distinzione tra i presupposti della fattispecie autonoma di cui all'art. 73 cit. (che attiene alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione e all'oggetto materiale del reato in relazione alla qualità e quantità delle sostanze) e quelli di operatività dell'elemento circostanziale laddove la verifica della "speciale tenuità" inerisce ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Il Supremo collegio, peraltro, ha dato continuità all'indirizzo interpretativo
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secondo cui l'attenuante della speciale tenuità richiede l'esistenza di un elemento ulteriore rispetto alla tenuità dell'offesa (comune alle due norme considerate) e come tale specializzante rispetto al "fatto lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. L'elemento consiste nell'essere il delitto determinato da motivi di lucro e nell'avere l'agente perseguito, o effettivamente conseguito, un lucro di speciale tenuità. Il suo riconoscimento rimane affidato, nel caso concreto, a una esaustiva verifica della quale il giudice deve offrire adeguata motivazione, che dia conto sia dell'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, che alla gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata (Sez. unite Dabo Kabiru del 2020 cit. in motivazione;
ma anche sez. 6, n. 36868 del 23/6/2017, [...], Rv. 270671, in cui si è affermata la necessità che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso). Ai principi sopra richiamati la Corte territoriale non si è attenuta avendo motivato il rigetto della circostanza invocata, argomentando in merito ai costi che lo Stato deve sostenere per la repressione di un delitto di tal tipo», affermazione questa che non tiene conto né dell'elemento del lucro perseguito, né di quello conseguito e men che meno dell'evento del reato, in cui non rientrano i costi per lo Stato. Risulta evidente come siffatta interpretazione renderebbe l'attenuante in parola inoperante rispetto non solo rispetto ai reati in materia di stupefacenti, per i quali le Sezioni Unite, come detto si sono espresse in senso favorevole, ma a qualsiasi reato, avuto riguardo proprio ai costi che lo Stato deve sostenere per la repressione».
5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione della espulsione dal territorio dello Stato e alla motivazione afferente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. n. 4 cod. pen. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, con conseguente irrevocabilità della sentenza impugnata per ciò che attiene all'accertamento del reato.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative all'art. 62 n. 4 c.p. e all'art. 86 d.p.r. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 12/03/2026.
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Maria Teresa Arena La Consigliera est.
Il Presidente
OR OV
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