Sentenza 12 novembre 2021
Massime • 1
In tema di concordato in appello, non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale intervenuta prima della decisione del giudice.
Commentario • 1
- 1. Nullità del giudizio d’appello se l’imputato è assente per impedimento e l’istanza di rinvio non viene esaminata (Cass. pen. n. 20086/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
Premessa La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un imputato per traffico aggravato di stupefacenti, rilevando una nullità processuale. La Corte d'appello aveva celebrato il giudizio in assenza dell'imputato, senza esaminare un'istanza di rinvio fondata su legittimo impedimento documentato. La decisione riafferma che l'omesso esame di tale richiesta configura una nullità generale a regime intermedio, insanabile in assenza di specifiche condizioni. 1. Il fatto Fe.Si. era stato condannato in abbreviato a 8 anni di reclusione e 40.000 euro di multa per detenzione a fini di spaccio di oltre 30 kg di cocaina (artt. 73, co. 1 e 80, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2021, n. 7751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7751 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2021 |
Testo completo
0775 1-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE -Presidente - Sent. n. sez. 2857/2021 UP 12/11/2021 - Relatore ALFREDO GUARDIANO - R.G.N. 31562/2020 GIUSEPPE DE MARZO RENATA SESSA PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo udito il difensore A FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari riformava, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il tribunale di Cagliari, in data 16.12.2016, aveva condannato VI GI alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Coop. Soc. A.r.l. Villa Ristora" 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per VI, cassazione lamentando: 1) violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in quanto, nonostante le parti avessero raggiunto il consenso sulla pena da irrogare nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., la corte territoriale aveva pronunciato sentenza disattendendo il suddetto accordo, sul presupposto che essendo intervenuta, inammissibilmente ad avviso del ricorrente, la revoca del consenso in precedenza prestato dal pubblico ministero;
2) violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) e c), c.p.p., in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai contestati reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, fondata, ad avviso del ricorrente, su di una inadeguata valutazione delle risultanze processuali.
2.1. Con requisitoria scritta del 3.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata venga annullata con rinvio.
2.2. Con conclusioni scritte del 4.11.2021 il difensore di fiducia del VI, avv. Maurizio Scarparo, insistendo per l'accoglimento del ricorso, chiede che sia questa Corte di Cassazione ad applicare la pena A concordata, previa riqualificazione giuridica dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 217, co. 2, 1. fall.
3. Il ricorso va rigettato, per le seguenti ragioni.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, articolato attraverso argomentazioni certo non manifestamente infondate. Come si evince dalla lettura degli atti allegati al ricorso in osservanza del principio della autosufficienza, il ricorrente, a mezzo del suo difensore di fiducia, aveva depositato, in data 2.3.2020, presso la cancelleria della sezione della corte di appello di Cagliari procedente, istanza di "patteggiamento" in appello ex art. 599 bis, c.p.p., con cui proponeva l'applicazione nei suoi confronti della pena finale di anni due di reclusione e delle pene accessorie previste per legge per un periodo di anni due, con contestuale rinuncia agli altri motivi di appello, previa riqualificazione "della condotta posta in essere dall'appellante nella fattispecie di cui all'art. 217, co. 2, legge fallimentare". A tale proposta aveva aderito il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Cagliari con nota sottoscritta del 2.3.2020, apposta in calce alla suddetta istanza. Tale consenso, tuttavia, veniva successivamente revocato dal diverso rappresentante della pubblica accusa presente all'udienza del 5.3.2020 innanzi alla corte territoriale, che pronunciava sentenza, confermando anche sotto il profilo della determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio (pari a tre anni di reclusione e a otto anni di durata delle pene accessorie previste per legge), la decisione di primo grado, senza tener conto del consenso precedentemente formatosi sulla indicata istanza ex art. 599 bis del codice di rito. La questione giuridica da risolvere, pertanto, attiene alla possibilità del pubblico ministero di revocare il consenso precedentemente prestato a una richiesta di "patteggiamento" in appello proveniente dall'imputato e alle conseguenze che ne derivano nel caso in cui si dovesse ritenere inammissibile la revoca del consenso già prestato. In via preliminare ritiene il Collegio che non vi siano profili di inammissibilità del motivo di ricorso di cui si discute, in quanto, come 2 affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, c.p.p., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170). Ciò posto, la risposta da dare al quesito formulato in premessa implica necessariamente una breve riflessione sui rapporti tra gli istituti del "patteggiamento" in appello e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 e seguenti del codice di rito. Come è stato opportunamente evidenziato i due "patteggiamenti" non sono affatto omogenei. Ed invero basti pensare che, mentre per il rito alternativo disciplinato dall'art. 444, c.p.p., sono soggetti a revisione ex art 448 comma 1, c.p.p., sia il parere negativo del pubblico ministero che il mancato accoglimento dell'accordo da parte del giudice, nel caso del concordato sulla pena non è previsto alcun rimedio in caso di rigetto della pena concordata tra le parti. -In materia la Corte costituzionale pronunciandosi in relazione alla configurazione del concordato prima della sua abrogazione - ha chiarito che il "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di 3 impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni» (Corte cost. n. 448 del 1995). Il concordato sulla pena in appello interviene, dunque, in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul merito della capacità dimostrativa delle prove e non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento "allo stato degli atti" che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabilità. ся La ratio dell'istituto è deflattiva dato che lo stesso si configura come uno strumento per snellire il processo centrato sulla rinuncia ai motivi sulla responsabilità e sottoposto all'ineludibile- e insindacabile vaglio di congruità da parte del giudice: il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello sono passaggi procedurali non sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale che, ove fosse previsto, complicherebbe la procedura, invece che semplificarla. Proprio in applicazione di tali principi è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis, c.p.p., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile (cfr. Cass., Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020, Rv. 280806) ovvero il provvedimento di rigetto della richiesta concorde delle parti di accoglimento dei motivi d'appello a norma dell'art. 599-bis, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 7, n. 20085 del 02/02/2021, Rv. 281512). 4 Mancando, pertanto, nella disciplina positiva del "patteggiamento" in appello una disposizione del tenore di quella contenuta nell'art. 448, co. 1, c.p.p., sia la mancanza del consenso del pubblico ministero, che la revoca del consenso eventualmente prestato, non sono sanzionate processualmente, ragione per la quale non possono essere censurate con il ricorso per cassazione. Non ignora certo il Collegio che, in sede di interpretazione della normativa processuale relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sottolineato la natura irrevocabile dell'accordo concluso tra le parti sull'entità della pena. Già in una risalente pronuncia, infatti, si osservava che, nell'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento della pena sia stata accettata dall'altra parte, non è più possibile la revoca unilaterale del consenso prestato. L'art. 447 ultimo comma nuovo codice di procedura penale, prevede, infatti che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile. Tale disposizione sarebbe del tutto inutile se intervenuta l'accettazione, ognuna delle due parti potesse successivamente revocare il consenso. L'istituto del patteggiamento è d'altronde finalizzato ad assicurare la massima semplificazione processuale e la conseguente rapida definizione dello stesso, scopi che verrebbero ad essere vanificati dalla introduzione di comportamenti ad esso contrari. La comparizione delle parti in sede di udienza di patteggiamento o la possibilità di sottoporre al giudice ogni utile conclusione per l'eventuale (art. 444, comma secondo nuovo c.p.p.) applicazione dell'art. 129, c.p.p., (immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) non alterano le caratteristiche salienti della disciplina, che è in linea con la logica negoziale, secondo la quale il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione, ex art. 1326, c.c. (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3495 del 08/11/1991, Rv. 188722). Tesi ribadita anche in successivi arresti, in cui si sottolinea come in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato 5 e il pubblico ministero costituisca un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (cfr., da ultima, Cass., Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038). Tuttavia tale indirizzo interpretativo è costruito sulla espressa irrevocabilità della richiesta di applicazione pena prevista dall'art. 447, co. 3, c.p.p., disposizione del tutto sconosciuta alla previsione normativa dell'art. 599 bis, co. 1, c.p.p. Del resto la necessità che la natura irrevocabile del consenso in precedenza prestato trovi il suo fondamento in una espressa previsione normativa di rango processuale, emerge da un significativo arresto della Corte di Cassazione, in cui si è rilevato che il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di ся impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599- bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio "tempus regit actum", con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma (cfr. Cass., Sez. 4, n. 20112 del 29/03/2018, Rv. 272746). Si impone, infine, un'ulteriore riflessione. Non va dimenticato, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis, c.p.p., non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (cfr. Cass., Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409; n. 1869/1993, Rv. 193779-01). Orbene, nel caso che ci occupa, la corte territoriale ha operato una motivata valutazione (non aggredita dal ricorrente) sulla congruità della pena principale e della durata delle pene accessorie, come si è visto in senso difforme dalla originaria proposta difensiva, che dunque, ove 6 anche si fossero condivisi i rilievi difensivi, non sarebbe stata vincolante per il giudice del rinvio.
5. Inammissibili devono invece ritenersi gli ulteriori motivi di ricorso.
5.1. Con particolare riferimento alle doglianze articolate in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il ricorrente contesta la violazione del criterio di valutazione della prova dichiarativa previsto dall'art. 192, co. 3, c.p.p., relativamente alle dichiarazioni rese al commissario liquidatore, la cui relazione è stata acquisita agli atti sull'accordo delle parti, dalla coimputata Esu, nella parte in cui quest'ultima ha negato di avere mai ricevuto i beni oggetto di distrazione dal VI, aggiungendo "che era ancora creditrice dei canoni d'affitto dei locali utilizzati dalla società dichiarata in stato d'insolvenza", dichiarazioni che il VI denuncia come sfornite della necessaria verifica esterna. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la menzionata disposizione "detta un criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato di reato connesso, criterio la cui inosservanza, ove riguardi prova dichiarativa decisiva nel giudizio (dichiarazioni della Esu), determina manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione" (cfr. p. 10 del ricorso). Tale percorso argomentativo non può essere condiviso, essendo inficiato dalle seguenti ragioni di inammissibilità. Innanzitutto, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, la denunciata violazione del disposto di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p., non ha formato oggetto di specifica doglianza in sede di appello, costituendo, pertanto, un motivo nuovo, che non può essere proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, ostandovi la chiara previsione di cui all'art. 606, co. 3, c.p.p. Va, inoltre, rilevato che, come affermato da un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca, come nel caso in esame, la violazione dell'art. 192, c.p.p., per censurare l'omessa o 7 erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (cfr. Cass., Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Infine deve evidenziarsi che nel corpo della motivazione della corte territoriale le dichiarazioni della Esu, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, non assumono un carattere decisivo, avendo la corte territoriale fondato la sua decisione sul dato oggettivo, accertato dal curatore fallimentare, del mancato rinvenimento dei beni oggetto di distrazione, né presso la società fallita, né presso il domicilio della Esu, alla quale, secondo la giustificazione fornita dall'imputato, essi sarebbero stati consegnati, in compensazione dei crediti da questa vantati per i canoni d'affitto, circostanza, quest'ultima, rimasta indimostrata, al pari della effettiva destinazione dei beni, anche perché tutta la documentazione contabile, che avrebbe potuto suffragare la tesi difensiva, risulta essere stata occultata (cfr. pp.
8-9 della sentenza di appello). Tale conclusione, cui è giunta la corte territoriale, appare del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal giudice di appello, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, una volta accertato che l'imprenditore ha avuto nella sua disponibilità determinati beni, nel caso in cui egli non renda conto del loro mancato reperimento, ne' sappia giustificarne la destinazione per effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che gli stessi siano stati dolosamente distratti;
ciò in quanto il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio. Come è stato osservato, infatti, la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87, co. 3, I. fall. sul 8 fallito o, se si tratta di società, sugli amministratori, interpellati dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Rv. 213636; Cass., Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385, Cass., Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). Sicché sul punto il ricorso del VI appare anche manifestamente infondato. Ad identiche considerazioni in termini di manifesta infondatezza si espongono i motivi di ricorso riguardanti l'affermazione di responsabilità del VI per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, integrato, sul piano oggettivo, dall'occultamento delle scritture contabili, mai rivenute, che hanno impedito al curatore fallimentare, come evidenziato dai giudici di merito, di ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della società fallita, se non in modo parziale e 助 frammentario. Tale ultima circostanza non esclude la sussistenza del reato, in quanto, come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione "aliunde" della documentazione, peraltro nel caso che ci occupa assolutamente incompleta, non esclude la bancarotta fraudolenta documentale, atteso che la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Rv. 262588; Cass., Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Rv. 279346). Con riferimento, poi, all'elemento soggettivo del delitto de quo, la cui sussistenza è stata contestata dal VI, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul principio che la fisica sottrazione delle scritture contabili agli organi del fallimento integra gli estremi del reato А di bancarotta documentale fraudolenta qualora si accerti che scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio all'interesse dei creditori 9 ad una ricomposizione completa ed esaustiva delle scritture sociali attinenti a tutte le iniziative economiche del fallito (cfr. Cass., sez. V, 27/03/2013, n. 20999; Cass., Cass., sez. V, 11/04/2012, n. 25432, rv. 252992; Cass., sez. V, 11/06/2014, n. 40015). Più recentemente, in una serie di condivisibili arresti, si è ulteriormente precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, - lett. b), I. fall. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in - quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904; Cass., Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, as Rv. 276650; Cass., Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). Si parlerà, dunque, nel primo caso, di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico;
nel secondo, di bancarotta fraudolenta documentale generica, sorretta dal dolo generico. Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica;
della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione 10 contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa. Nel caso in esame la corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi, evidenziando come l'occultamento delle scritture contabili fosse finalizzato a danneggiare i creditori, impedendo una precisa ricostruzione del patrimonio sociale a garanzia dei creditori medesimi e, al tempo stesso, in tal modo coprendo la distrazione dei beni della società fallita di cui si è già detto, in modo da consentire al VI di soddisfare solo le ragioni dei lavoratori della società fallita (cfr. p. 8 della sentenza di secondo grado).
6. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12.11.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 MAR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise мо 11=