Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod.pen. e 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa.
Commentario • 1
- 1. Art. 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2016, n. 6707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6707 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
6 7 07/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. зо Mauro Mocci Vito Di Nicola CC 12/01/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 3155/2015 Emanuela Gai -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. US UG, nato in [...] il [...] 2. AR MI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2014 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO :
1. Con sentenza in data 24 ottobre 2014, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato, su accordo delle parti a seguito di notifica di ef decreto di giudizio immediato, a US UG la pena di anni due e mesi sei di r reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 416 comma 2 cod.pen. ( capo A), artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. e 3 n. 8,4 n. 1,4 e 7 legge 20 febbraio 1958 n. 75 (capo B) e a AR MI la pena di anni tre e mesi due di reclusione in odine ai reati di cui agli artt. 416 comma 2 cod.pen. ( capo A), artt. 110, 81 comma 2 cod.pen. e 3 n. 8,4 n. 1,4 e 7 legge 20 febbraio 1958 n. 75 (capo B), 110, 81 comma 2 cod.pen., 73 comma 1 bis e 6 e 80 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, 4 legge 16 marzo 2006 n. 146 ( capo C). Il Giudice ha ordinato l'espulsione degli stranieri AR MI e US UG dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi degli artt. 235 cod.pen., 15 d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e art. 86 d.P.R. 9 ottobre, n. 309. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso KA MI e US UG, personalmente, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: KA MI deduce, quale unico motivo, l'inosservanza della legge processuale in relazione agli artt. 127, 447 e 448 cod.proc.pen. perché il decreto di fissazione dell'udienza camerale, a seguito di richiesta di applicazione di pena, non elencava tutti i capi di imputazione, sicchè la mancanza di una preventiva informazione delle contestazioni avrebbe determinato la violazione dell'art. 178 comma 1, lett. c) cod. proc.pen. per la violazione del diritto di difesa. US UG, deduce, quale unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere il giudice applicato la misura di sicurezza dell'espulsione in violazione delle norme nazionali e comunitarie in A quanto il ricorrente è coniugato con cittadina comunitaria e padre di una bambina cittadina comunitaria.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di KA MI è manifestamente infondato. Il ricorrente, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, ha avanzato, ai sensi dell'art. 456 cod.proc.pen., istanza di applicazione di pena alla pena indicata a cui il Pubblico Ministero ha prestato il consenso. Il Giudice delle indagini preliminari ha conseguentemente fissato udienza ex art. 127 e 456 cod.proc.pen. per la decisione sull'istanza di applicazione di pena. E' principio consolidato in giurisprudenza che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato ( Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, Rv. 260392). In ogni caso la prospettata nullità per 2 violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett c) cod. proc.pen., è totalmente infondata sol che si consideri che il ricorrente ha avanzato l'istanza di applicazione di pena dopo la notifica del decreto di giudizio immediato che contiene, ai sensi dell'art. 456 comma 1 e 429 comma 1 lett. c) e comma 2 cod.proc.pen., l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza con l'indicazione dei relativi articoli di legge, e dunque non è prospettabile alcuna lesione del diritto di difesa.
2. Anche il ricorso di US è manifestamente infondato. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, ai sensi dell'art. 235 cod.pen., 15 d.lvo 286/1998 che prevede l'espulsione, a titolo di misura di sicurezza, dello straniero che sia stato condannato per taluno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 cod.pen. sempre che risulti socialmente pericoloso, (non è stata applicata al ricorrente l'espulsione di cui all'art. ⚫ 86 d.P.R. 9 ottobre, n. 309, che prevede l'espulsione dallo Stato dello straniero condannato per taluni dei delitti di cui agli artt. 73, 74 dallo Stato d.P.R. ottobre, n. 309, poiché il reato di cui capo c) non è contestato al ricorrente). E' pacifico che l'espulsione ai sensi dell'art. 235 c.p. e delle norme speciali correlative (in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15) ben può essere disposta anche nei confronti di straniero munito di permesso di soggiorno e A convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana atteso il preminente interesse dello Stato di far venire meno la presenza di uno straniero che si è rike cato, con la commissione di reati di una certa gravità, essere incline a delinquere e dunque essere socialmente pericoloso. ( Sez. 1, n. 345 del 12/06/2007, Bajraktarevic, Rv. 237625). Peraltro, è altrettanto pacifico che l'espulsione debba soggiacere ad un giudizio di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, secondo cui l'espulsione - pur essendo espressione del potere di sovranità dello Stato non deve comunque provocare ingiustificate ingerenze nella vita privata e famigliare perché la particolare forza di resistenza, rispetto alla normativa ordinaria successiva, della regola di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tende a premunire l'individuo contro ingerenze arbitrarie da parte dei pubblici poteri. Tale principio deve essere condiviso e ribadito anche con riferimento all'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 15 del d.lvo 286/98 sussistendo la medesima ratio (Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv 264804). Ciò significa che nell'applicazione della pena superiore ad anni due ( cd. patteggiamento allargato e non semplice, posto che, per il primo, l'art. 445 c.p.p., comma 1, esclude, tra l'altro, per le condanne non superiori ai due anni l'applicazione delle misure di sicurezza personali) deve essere in concreto 3 accertata intanto la pericolosità sociale dello straniero condannato, alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 c.p., cui fa rinvio l'art. 203 cpv. c.p., e poi deve essere compiuta una valutazione di compatibilità con i principi stabiliti dall'art. 8 CEDU. Ciò posto, il Giudice ha adeguatamente e logicamente motivato la pericolosità sociale del ricorrente fondata sulla circostanza che il US è privo di attività lavorativa ("nullafacente e attinto da un precedente penale"), da tempo inserito e attivo nello sfruttamento della prostituzione, ivi compresa quella F della moglie US ON, che gli consentono un elevato tenore di vita, e sull'adeguatezza e proporzionalità della misura dell'espulsione. Quanto alla compatibilità della misura applicata con i principi comunitari deve osservarsi che non è prospettabile la violazione dedotta per non aver considerato il giudice la circostanza che il US è coniugato con una cittadina comunitaria e padre di un minore anch'egli comunitario. Il ricorrente asserisce unicamente l'essere coniugato con una cittadina comunitaria, di cui non dice il nome, e l'essere genitore di un minore comunitario, laddove dalla sentenza impugnata emerge che il predetto è coniugato con US ON dalla quale sarebbe intenzionato a chiedere il divorzio in Albania, circostanza questa che si pone in contrasto con quanto dedotto nel ricorso.
3. I ricorsi di KA MI e US UG devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/01/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Cat Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 陲 19 FEB IL CANCE Luana Mariani