Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19881
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del reclamo

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35-bis ord.pen.

    Il decreto è affetto da nullità assoluta ed insanabile in quanto emesso da un giudice funzionalmente incompetente (il Presidente anziché il Collegio) e con la forma 'de plano' in difetto dei presupposti di legge, in violazione del diritto al contraddittorio. Gli ulteriori motivi di ricorso sono assorbiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19881
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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