Articolo 16 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 15
Versione
20 gennaio 1961
Art. 16.
Le norme per l'applicazione della presente legge e per la gestione e l'amministrazione del fondo di cui all'art. 15 saranno fissate con apposito regolamento approvato dal Ministero, delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente