Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1460
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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Massime1

Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore; pertanto, con riferimento al Fondo - gestito dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilità del suddetto automatismo, posto che ne' la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, ne' le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna espressa deroga al principio, che, al contrario, viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonché il richiamo alla stessa disciplina contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo.

Commentario1

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    Roberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1460
Data del deposito : 2 febbraio 2001

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