Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore; pertanto, con riferimento al Fondo - gestito dall'Inps - di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, deve ritenersi l'applicabilità del suddetto automatismo, posto che ne' la legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo, ne' le successive leggi di riforma della regolamentazione del Fondo medesimo contengono alcuna espressa deroga al principio, che, al contrario, viene richiamato da suddetta normativa, stante il rinvio formale dell'art. 52 legge n. 859 cit. alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s., che prevede la regola dell'automatismo, nonché il richiamo alla stessa disciplina contenuto nell'art. 5 D.Lgs. n. 164 del 1997, recante ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo.
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELLIANNO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CANTARINI LUIGI, TODARO ANTONIO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL PI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALA FEDERICO, PUCILLO RAIMONDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 496/97 del Tribunale di LECCO, depositata il 07/10/97 R.G.N. 609/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato CANTARINI;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (per delega SCOGNAMIGLIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al pretore di EC RO LV esponeva che aveva aver esercitato presso la AERONARDI S.p.A. le mansioni di pilota e di essersi dimesso per motivi personali;
che, in occasione del fallimento della AERONARDI, si accertava il mancato versamento da parte di detta società dei contributi spettanti al ricorrente in relazione ai periodi ottobre - dicembre 1988, ottobre-dicembre 1989, gennaio-agosto 1990; che l'INPS si insinuava al fallimento dell'AERONARDI senza esito.
Chiedeva, pertanto, che il Pretore, ai sensi dell'art. 2116 c.c., applicasse nei confronti dell'INPS il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali.
Si costituiva l'INPS, contestando l'applicabilità del principio dell'automatismo in relazione ai Fondi speciali, quale nel caso di specie, il Fondo volo.
Il Pretore con sentenza del 21 aprile 1997 respingeva la domanda. Contro tale sentenza veniva presentato appello da RO LV, che, in via preliminare, sollevava eccezione di incostituzionalità dell'art. 2116 c.c., per disparità di trattamento degli iscritti ai Fondi speciali rispetto agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria.
Nel merito sosteneva che le norme che disciplinavano il Fondo volo nulla dicevano di specifico circa l'ipotesi della mancata contribuzione da parte del datore di lavoro, limitandosi, anzi a richiamare le norme generali in materia;
quindi trovava applicazione il principio generale dell'automatismo delle prestazioni. Si costituiva l'appellato, insistendo nell'affermare l'inapplicabilità nella specie di tale principio e concludeva per la reiezione dell'appello.
Con sentenza del 26 settembre - 7 ottobre 1997, notificata il 18 novembre 1997, il tribunale di EC riformava la pronuncia di primo grado e - ritenuta l'applicabilità dell'automatismo di cui all'art. 2116 c.c. - condannava l'INPS a tener conto anche dei contributi dovuti ma non versati dal datore di lavoro nel trattamento pensionistico del LV.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2116 c.c. e degli artt. 23 e 52 della legge 13 luglio 1965 n.859. In particolare la difesa dell'INPS considera che l'assenza nei Fondi speciali di norme dirette a confutare come presente il contributo anche quando esso non sia stato versato e l'inoperatività dell'automatismo delle prestazioni nella stessa assicurazione generale prima dell'art. 40 della legge n. 153/69, portano a ritenere che le gestioni previdenziali sono sorte con una struttura che conferiva rilievo al rapporto contributivo solo quando il contributo fosse effettivamente presente nella posizione assicurativa. Tale configurazione strutturale realizza quella "diversa" disposizione da parte della legge speciale tale da escludere l'automatismo delle prestazioni, come si ricava dall'applicazione storicamente avvenuta dell'art. 2116 c.c. e dagli effetti innovatori riconosciuti all'art. 40 della L. 153/69. Quindi l'automatismo delle prestazioni è
operante solo in quei regimi in cui sia chiaramente sancita la deroga all'esigenza dell'effettiva presenza del contributo.
2. Il ricorso è infondato per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. C'è innanzi tutto da considerare preliminarmente che nella specie il LV ha proposto la sua domanda nell'iniziale ricorso al pretore del lavoro di EC chiedendo il mero accertamento della sua posizione assicurativo-previdenziale come comprensiva anche dei contributi afferenti il periodo per il quale aveva lavorato alle dipendenze della società Aeronardi S.p.A., la quale non aveva integralmente versato all'INPS i contributi dovuti e successivamente era stata dichiarata fallita. Ossia il LV (che successivamente era transitato alle dipendenze di altro datore di lavoro) non chiedeva il trattamento pensionistico di vecchiaia calcolato tenendo conto anche dei contributi dovuti ma non versati;
bensì domandava il mero accertamento giudiziale della computabilità di tale contribuzione, contestata dall'INPS, da far valere al momento del collocamento a riposo.
A tal proposito, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente implicitamente ritenuta dalla sentenza impugnata (e comunque rilevabile d'ufficio), è sufficiente rilevare che, benché letteralmente l'art. 2116 c.c. assicuri al lavoratore il diritto alle prestazioni della previdenza obbligatoria anche in caso di omesso versamento dei contributi dovuti, talché sembrerebbe far riferimento alla situazione in cui il lavoratore abbia maturato gli altri presupposti per la spettanza del trattamento previdenziale (tra cui l'et pensionabile), non di meno deve tenersi conto in materia di una recente pronuncia interpretativa della Corte costituzionale (C. cost. n. 374 del 1997, ulteriormente richiamata anche infra), che, rettificando il presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice rimettente, ha ritenuto che già prima del pensionamento il lavoratore possa far valere la computabilità, nella sua posizione assicurativa, dei contributi dovuti ma omessi, al fine di ottenerne il ricongiungimento in altra gestione previdenziale. In sostanza la Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto all'integrazione della posizione assicurativa non debba essere necessariamente differito al momento della maturazione del diritto alla pensione, ma che riguardi anche la mera integrità della posizione assicurativa nel senso che l'obbligazione relativa alla prestazione priva di copertura assicurativa è potenzialmente sorta a carico della gestione già nel corso del rapporto previdenziale.
A fortiori, quindi, deve ritenersi che analoga pretesa sia azionabile allorché nella stessa gestione previdenziale venga dal lavoratore rivendicata (non ancora il diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, bensì soltanto) la computabilità di tali contributi. In tal caso la sussistenza dell'interesse ad agire (in relazione a quella che è una pronuncia di mero accertamento, quale appunto quella resa dal tribunale di EC) è assicurata dalla contestazione dell'ente in ordine alla computabilità di tali contributi.
4. Nel merito dell'interpretazione dell'art. 2116, primo comma, c.c., in combinato disposto con le altre disposizioni evocate nel ricorso dell'INPS, deve ritenersi l'infondatezza delle censure mosse dalla difesa dell'Istituto alla sentenza impugnata.
5. Al primo comma dell'art. 2116 c.c. il codificatore dell'epoca - con una disposizione che aveva una carica fortemente innovativa e che precorreva i tempi della generalizzazione della tutela previdenziale, poi configurata come valore costituzionale e diritto fondamentale dall'art. 38 Cost. e solo in seguito attuata progressivamente con il passaggio da un sistema di previdenza sociale ad uno di sicurezza sociale - prevedeva che le prestazioni di previdenza ed assistenza obbligatorie erano dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non aveva versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative". Secondo un'interpretazione letterale veniva da una parte elevata a regola generale (quella dell'automatismo delle prestazioni) un canone che in precedenza trovava applicazione soltanto nelle specifiche fattispecie in cui era previsto (art. 22 r.d.l. 17 agosto 1935 n. 1765 per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
art. 11 legge 11 gennaio 1943 n. 138 per l'assistenza di malattia ai lavoratori) ;
d'altra parte si prefigurava la possibilità di eccezioni alla regola che, proprio perché derogatorie rispetto a queste ultime, avrebbero dovute essere espresse.
Questa interpretazione testuale che discendeva dalla piana lettura della disposizione, ma che forse era troppo avanti rispetto al sistema previdenziale dell'epoca, poteva in realtà apparire dubbia se si considera che la Relazione del Ministro Guardasigilli, quasi ad invitare l'interprete ad una certa cautela, si esprimeva nel senso che "l'eccezione [alla regola posta dal primo comma dell'art. 2116 c.c.] è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse siano dovute anche quando non siano stati versati i contributi".
Questa cautela nell'estrarre dalla disposizione citata una norma di portata più limitata rispetto a quella che la stessa sarebbe stata in grado di esprimere è rispecchiata dal successivo sviluppo della giurisprudenza. La quale ha finito per considerare il primo comma dell'art. 2116 c.c. quasi come una norma programmatica, abbisognevole di attuazione in specifiche previsioni legislative. In particolare ha affermato Cass., sez. lav., 7 aprile 1992 n. 4236 che il principio di automatismo delle prestazioni previdenzialì, enunciato in via generale dall'art. 2116 c.c., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria. Anche secondo Cass. 1 marzo 1988 n. 2161, in difetto di espressa previsione normativa, non opera, per il trattamento pensionistico del Fondo per il personale addetto alle imposte di consumo, il principio di automatismo proprio delle pensioni ordinarie a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Analogo principio è stato affermato con riferimento al Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (Cass. 9 gennaio 1987 n. 95), allo stesso Fondo di previdenza per il personale del volo (Cass. 16 dicembre 1986 n. 7590) e al Fondo per gli addetti ai servizi pubblici di telefonia (Cass. 18 ottobre 1982 n. 5377). Da ciò è conseguito il principio, per quanto riguarda la questione in esame, dell'inapplicabilità del criterio dell'automatismo delle prestazioni ai Fondi speciali delle gestioni sostitutive dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.
D'altra parte poi c'è da considerare che il legislatore si è mosso lungo la direttrice di allargare le fattispecie di automatismo delle prestazioni. In particolare con l'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 di riforma degli ordinamenti pensionistici si provvide ad introdurre - ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e con riguardo ai soli contributi dovuti nei limiti della prescrizione decennale - il criterio dell'automaticità anche per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il successivo art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv. in legge 11 agosto 1972 n. 485, ha esteso il principio dell'automaticità anche ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico, ma sempre con il limite della mancata prescrizione dei contributi dovuti.
6. La mancata copertura a tutto campo del canone dell'automatismo delle prestazioni determinava una soluzione di continuità nel sistema di tutela previdenziale che risultava difettoso nella misura in cui consentiva che in alcune ipotesi un lavoratore - pur avendo prestato attività lavorativa per un periodo sufficientemente prolungato per aver diritto alla pensione di vecchiaia - potesse rimanere del tutto privo del trattamento pensionistico ove il datore di lavoro non avesse versato i contributi che non fossero in concreto esigibili dall'Istituto di previdenza in ragione della situazione di insolvenza del datore di lavoro medesimo.
Ciò- unitamente ad altri rilievi - ha comportato dapprima la condanna dello Stato italiano per il mancato recepimento della direttiva n. 987/80 del Consiglio delle Comunità europee. Infatti la Corte giustizia Comunità europee, 2 febbraio 1989, n. 22/87/1989, ha accertato che, non avendo emanato nei termini prescritti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva del consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del trattato Cee. In particolare la Repubblica italiana non aveva previsto un generale sistema di tutela per i diritti dei lavoratori subordinati (e dei loro superstiti) a prestazioni della previdenza pubblica e dei regimi di previdenza complementare nel caso di insolvenza del datore di lavoro, avendo la Corte comunitaria ritenuto solo parziale la copertura offerta dal principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali come vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Successivamente il legislatore ha rimediato a tale situazione di inottemperanza e all'art. 48 della legge comunitaria 29 dicembre 1990 n. 428 ha sancito, come criterio di delega, la previsione della possibilità, per il lavoratore interessato, di richiedere all'ente previdenziale gestore dell'assicurazione obbligatoria il riconoscimento, ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, dei contributi omessi o prescritti.
Nell'esercizio di tale delega il legislatore delegato (art. 3 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80) ha previsto in particolare la garanzia per il lavoratore che i contributi, omessi dal datore di lavoro, assoggettato a procedura esecutiva concorsuale o ad amministrazione straordinaria, e non più dovuti per sopravvenuta prescrizione siano considerati versati, a qualunque periodo essi si riferiscano, ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Questa nuova regola, proprio perché dettata per dare attuazione ad una prescrizione di carattere generale della cit. direttiva comunitaria, riguardava e riguarda tutti i lavoratori beneficiari dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e quindi anche quelli iscritti ai Fondi delle gestioni speciali dell'INPS sostitutive di tale assicurazione.
A questo punto anche l'interpretazione dell'art. 2116, comma 1, C.C. non poteva non risentire del nuovo contesto normativo. Nel momento in cui il legislatore aveva predisposto una copertura a tutto campo nel caso di insolvenza del datore di lavoro (qualificata dalla dichiarazione di insolvenza) nel pagamento dei contributi previdenziali prescritti, poteva apparire di dubbia compatibilità con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela previdenziale (art. 38 Cost.) una lettura di tale disposizione ancora in quei termini riduttivi in precedenza affermati. E sotto questo profilo la difesa del controricorrente ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2116, comma 1, C.C., interpretato nel senso di ritenere inoperante il principio di automatismo al Fondo volo per violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), nonché della garanzia della tutela previdenziale (art. 38 Cost.). Di tale disposizione però è stata già offerta un'interpretazione adeguatrice da C. cost. n. 374 del 1997, che ha espressamente affermato che il "principio di 'automaticita'' delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 cod. civ. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso".
Ed allora - considerato che il controllo di costituzionalità si esplica anche attraverso pronunce di interpretazione adeguatrice le quali vincolano il giudice ordinario non già nel senso che deve adottare (in positivo) proprio l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale, ma nel senso che il giudice comune (ordinario o speciale) non può accogliere quell'interpretazione che la Corte ha, espressamente o implicitamente, ritenuto incostituzionale, salvo sollevare nuovamente la questione di costituzionalità - deve puntualizzarsi anche l'interpretazione dell'art. 2116, comma 1, c.c. in senso conforme al principio enunciato dalla citata pronuncia n. 374 del 1997, così in fondo valorizzando null'altro che l'interpretazione letterale letterale della disposizione e superando l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del controricorrente.
Deve quindi affermarsi - ripetendo l'enunciazione di C. cost. n. 374 del 1997, Cit. - che il primo comma dell'art. 2116 c.c. esprime il principio generale dell'automatismo delle prestazioni a fronte del quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore, il quale però ben può diversamente conformare tale principio secondo il tipo di assicurazione obbligatoria alla quale i contributi omessi si riferiscono. L'ulteriore indagine dell'interprete non è quindi diretta a ricercare la disposizione che dia attuazione all'art. 2116, comma 1, c.c., che è norma che esprime un principio generale precettivo e non già una regola programmatica, bensì semmai la disposizione che conformi tale principio allo specifico dell'assicurazione obbligatoria alla quale i contributi non ancora versati si riferiscano.
7. Venendo allora a quest'esegesi più specifica e focalizzando l'esame in particolare al Fondo, gestito dall'INPS, di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per i.v.s., deve considerarsi che nella legge n. 859 del 1965 istitutiva del Fondo stesso, ne' le successive leggi n. 484 del 1973 e. n. 480 del 1988 (di riforma della regolamentazione del Fondo) contengono alcuna espressa deroga al principio dell'automatismo delle prestazioni. È vero che l'art. 23 della legge n. 859 del 1965 prevede che le prestazioni previdenziali siano calcolate sulla base dei contributi versati, sicché induttivamente potrebbe ipotizzarsi il canone - comunque non certamente espresso (come richiesto da C. cost. n. 374 del 1997), bensì solo implicito - della non computabilità di quelli soltanto dovuti ma non ancora versati. C'è però da considerare che l'art. 52 della medesima legge n. 859 del 1965 opera un rinvio formale, per quanto da essa stessa non previsto, alla disciplina dell'assicurazione generale per i.v.s. e quindi - mancando una disciplina espressa della computabilità, o meno, dei contributi dovuti ma omessi - deve in particolare ritenersi richiamata, stante il carattere formale e non già meramente ricettizio del rinvio, anche la specifica disposizione dettata per l'assicurazione generale i.v.s. quanto all'automatismo delle prestazioni (ossia prima l'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e poi l'art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972 n. 267 cit.). Ogni possibile dubbio è stato comunque successivamente fugato dal legislatore che all'art. 5 d.lgs. n. 164 del 1997 (di ulteriore riforma del regime pensionistico degli iscritti al Fondo) ha espressamente previsto che per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria ed in particolare quanto disposto dall'art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972 n. 267 cit.. Disposizione questa (l'art. 5 cit.) che ha carattere confermativo di una regola già esistente, atteso che l'espresso richiamo dell'applicabilità dell'art. 23 ter cit. non è limitata ad alcuni contributi omessi (quelli dovuti per periodi successivi alla data di entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 164 del 1997, così come invece fa il quarto comma dell'art. 3 del cit. d.lgs n. 80 del 1992 che tale distinzione espressamente opera), ma si riferisce indistintamente a tutti i contributi omessi purché non prescritti (ossia anche a quelli omessi in precedenza, come appunto quelli nella specie dovuti dalla società Aeronardi in favore del LV).
Questo raccordo tra disciplina speciale del Fondo volo e disciplina ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria è del resto in sintonia con la tendenza legislativa di armonizzare la regolamentazione dei Fondi speciali;
tant'è che l'art. 59, comma 3, legge n. 449 del 1997 ha previsto che per gli iscritti ad una serie di Fondi speciali il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.
Infine può solo aggiungersi marginalmente che non si pone invece nella specie alcun problema di coordinamento tra l'applicabilità dell'art. 23 ter cit. e l'art. 3 d.lgs. n. 80/92, cit., atteso che si controverte di contributi riguardanti periodi (1988-1990) precedenti l'entrata in vigore di quest'ultima disposizione. Infatti il quarto comma dell'art. 3 cit. prevede - come già notato - che la garanzia introdotta da tale disposizione opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
8. In conclusione deve ritenersi che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. opera per gli iscritti al Fondo volo, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per i.v.s., negli stessi termini in cui è operante (ex art. 23 ter cit.) per gli iscritti a quest'ultima e quindi correttamente il tribunale ha accertato il diritto del LV a vedersi calcolata la sua posizione previdenziale computando anche i contributi omessi dalla società datrice di lavoro e non ancora prescritti.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001