Sentenza 20 aprile 2002
Massime • 1
In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 cod. civ., comportando l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l'esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 2 della legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Ne consegue che, essendo l'ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto - sul presupposto della applicabilità dell'art. 39 della legge n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria - la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'INPS ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione).
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2002, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IO, MA SC, CH LI, PI LI, AL MA, ER CO, CC ER, NA MA, MI UD, IR ER, LC NO, FA NO, ED IA, ER CI, TT RO, ON EL, FI IU, PE ON, IN CO, NE AS, IG BR, GI EL, PL NO e TI NA, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 28 (studio avv. Salvatore Cabibbo), presso l'avv. Alberto Lucchetti, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo, giusta procura speciale in atti;
- resistente che ha depositato procura -
avverso la sentenza n. 250 del Tribunale di Ancona depositata il 20 aprile 1999 (R.G. nn. 1883 e 1886/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Antonietta Coretti per delega avv. Fabio Ponzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso, in via principale, per la rimessione degli atti al Primo Presidente e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Ancona i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze della SIMA Meccanica Oleodinamica s.p.a. e di essere poi passati - una volta cessati i rapporti con tale azienda e dopo che questa era stata ammessa (nell'aprile 1981) alla procedura di amministrazione controllata e quindi (nel dicembre 1981) a quella di amministrazione straordinaria - alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;
di avere richiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi a carico delle rispettive gestioni assicurative, negata in via amministrativa per le omissioni contributive, a loro in precedenza non note, dei periodi di lavoro alle dipendenze della SIMA. Chiedevano quindi che l'INPS fosse condannato ad accreditare nelle singole posizioni assicurative i contributi previdenziali non versati per ciascuno di essi dalla SIMA e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione.
Riuniti i ricorsi, il Pretore di Ancona con sentenza del 17 aprile 1996 accoglieva la domanda soltanto in ordine all'accreditamento delle contribuzioni previdenziali non adempiute dal datore di lavoro, ma la decisione, appellata in via principale dall'ente previdenziale e in via incidentale dai lavoratori, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede, che ha rigettato la domanda di costoro.
Il giudice del gravame, riportandosi all'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza 7 marzo 1998 n. 2577, ha escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 31, della legge n. 153 del 1969, in base al rilievo che tale disposizione si riferisce soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento del datore di lavoro e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria, senza che possa avere influenza il principio di automatismo delle prestazioni di cui all'art. 40 della stessa legge n. 153 del 1969. Di questa pronuncia i lavoratori hanno richiesto la cassazione di un solo motivo.
L'INPS ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato mezzo di annullamento ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 cod. civ., 40 legge 30 aprile 1969 n. 153, 2 legge 7 febbraio 1979 n. 29.
Richiamando le deduzioni svolte dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 374 del 1997, i lavoratori addebitano al Tribunale di non aver applicato il principio, stabilito dal denunciato art. 40, dell'automatismo delle prestazioni anche in sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative, principio che, espressione di quello generale dettato dall'art. 2116 cod. civ., può essere derogato, secondo la previsione di quest'ultima norma, solo da leggi speciali, che qui non risultano. Operando detta regola dall'automatismo nell'ambito del rapporto previdenziale assicurativo intercorrente fra il lavoratore (e il datore di lavoro) e l'ente previdenziale, alla cui gestione quegli è iscritto, il rapporto che si instaura fra i diversi enti previdenziali a seguito della ricongiunzione delle posizioni contributive del lavoratore, è indipendente dalla garanzia per l'assicurato delle prestazioni a lui spettanti e non può quindi essere condizionato dall'inadempimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. La posizione assicurativa, al cui trasferimento ha diritto il lavoratore che richieda la ricongiunzione, comprende anche i contributi per i quali sia stato omesso il versamento, sempreché non siano prescritti, e al lavoratore non puo essere addossato l'onere della ricongiunzione dei contributi omessi, il quale inerisce al rapporto fra l'ente previdenziale di provenienza della posizione assicurativa da ricongiungere e quello di destinazione, poiché altrimenti si verrebbe a far gravare sul lavoratore l'inadempimento contributivo del datore di lavoro, in contrasto con il principio che caratterizza la posizione assicurativa già spettantegli, e trasferita con la ricongiunzione.
Il ricorso è fondato. La Corte costituzionale con sentenza del 5 dicembre 1997 n. 374 ha ritenuto l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni dettato dall'art. 2116 cod. civ., espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, comma secondo, R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 40 legge 30 aprile 1969 n. 153 e dall'art. 23 ter del decreto-legge 30 giugno 1972 n, 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972 n. 485, anche nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi, esistenti in gestioni diverse, presso l'ente che gestisce la posizione assicurativa obbligatoria del lavoratore alla data in cui questi ne abbia fatto domanda. Ha rilevato il Giudice delle leggi che detto principio, il quale, secondo la previsione dell'art. 2116 cod. civ., può essere derogato solo da disposizioni delle leggi speciali in tal senso, "costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Questa garanzia, ha inoltre evidenziato la stessa Corte, è stata ulteriormente rafforzata dal legislatore attraverso la sua estensione, disposta con l'art. 3 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 - qui però non applicabile ratione temporis - in attuazione della direttiva comunitaria 80/987, al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria e non vi è, sottolinea ancora la Consulta, alcun rapporto di dipendenza tra essa e il regolamento dei rapporti patrimoniali fra i diversi enti previdenziali.
L'operatività così delineata del suddetto principio di automatismo è da condividersi non solo por l'autorevolezza della fonte, ma perché non appare giustificata la sua restrizione - ritenuta da questa Corte con la sentenza 7 marzo 1998 n. 2577, a cui si è riportata la decisione impugnata - soltanto al medesimo regime di gestione nel quale i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati e al momento di insorgenza del diritto alle prestazioni a carico della medesima gestione, nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti a cui è subordinato il diritto.
Non va tralasciato che l'applicazione del principio nei termini di cui innanzi trova consenso in autorevole dottrina, la quale ha evidenziato, con persuasive argomentazioni, come l'automaticità (o automatismo) delle prestazioni, comportando l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dall'altro "prestazionale" tra l'ente e l'assicurato, sia destinata ad operare non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, investendo la posizione assicurativa e dovendosi configurare un diritto del lavoratore all'integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicurato, avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la sua posizione assicurativa presso altra gestione. Invero, l'art. 2 della normativa citata, relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, dispone che il lavoratore il quale possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle altre forme obbligatorie di previdenza sostitutiva o nelle altre ipotesi indicate, può chiedere "in qualsiasi momento" la ricongiunzione di detti periodi presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero in quella nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di affettiva attività lavorativa, e se la ricongiunzione costituisce espressione della tutela del lavoratore della propria posizione contributiva, come si deve desumere in base alla medesima normativa, non si vede perché tale tutela debba essere differita al momento in cui si maturi il diritto a pensione. Del resto, se è vero che in caso di omissione contributiva il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa alle prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti la erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma 2 cod. civ. o quella diversa in forma specifica ex art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. Cass. 26 maggio 1995 n. 5825 e la precedente giurisprudenza là riportata), si deve ritenere la sussistenza del diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all'adempimento dell'obbligazione contributiva non ancora prescritta.
Ed essendo l'ente previdenziale, a cui per effetto del principio dell'automatismo deve far carico, come sottolineato dalla Corte costituzionale, il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire la integrità della posizione assicurativa, il trasferimento della posizione assicurativa richiesta dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dal datore di lavoro tenuto a versarla.
Diversamente, la determinazione della misura della pensione spettante al lavoratore che abbia ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi a norma dell'art. 2 della citata legge n. 29 del 1979, non potendo essere effettuata dall'ente previdenziale di destinazione della posizione assicurativa estraneo al precedente rapporto assicurativo, rimarrebbe condizionata all'esito, da parte dell'ente previdenziale di provenienza della medesima posizione contributiva, del recupero della contribuzione non versata, mentre, invece, l'ultimo comma dell'art. 27 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, dispone che i periodi di attività lavorativa non coperti dalla contribuzione per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, ma per i quali il requisito della contribuzione debba intendersi verificato a norma del secondo comma del medesimo articolo, siano considerati utili, senza alcuna condizione, anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni. Non ha rilievo, infine, che l'INPS sia costretto a versare l'ammontare della contribuzione da trasferire, essendo esso a tanto tenuto, a norma del secondo comma dell'art. 2 della richiamata legge n. 29 del 1979, e ben potendo procedere al recupero nei confronti della società datrice di lavoro dei relativi importi all'esito della procedura di amministrazione straordinaria in base alla legge 3 aprile 1979 n. 95 (di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 30 gennaio 1979 n. 21i6), a cui la predetta società era stata ammessa.
Il ricorso va dunque accolto. Trattandosi di violazione di legge e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - nel corso del giudizio non è sorta questione sulla sussistenza dei rapporti di lavoro dei lavoratori indicati in epigrafe alle dipendenze della SIMA Meccanica Oleodinamica s.p.a. ne' sulla determinazione dei periodi in relazione ai quali si sono verificate le omissioni contributive - la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda proposta dai lavoratori.
L'INPS per il principio della soccombenza è tenuto al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Per le spese dei precedenti giudizi di merito deve essere disposta la integrale compensazione fra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie la domanda così come proposta dal RC e dagli altri lavoratori con separati ricorsi al Pretore di Ancona;
compensa interamente tra le parti le spese dei precedenti giudizi di merito;
condanna l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 11,50 oltre a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio, il 20 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2002